Sinistro stradale: quando è necessario rivolgersi ad un avvocato per stipulare il risarcimento danni e a quanto ammonta il suo compenso

27 Marzo 2024 - Redazione

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Sinistro stradale_Assistenza legale per sinistro stradale: quando chiamare l'avvocato? Sinistro stradale_Assistenza legale per sinistro stradale: quando chiamare l'avvocato? Sinistro stradale_Assistenza legale per sinistro stradale: quando chiamare l'avvocato?

Sinistro stradale: quando è possibile richiedere il risarcimento del danno e come richiederlo

Il termine “sinistro stradale” è ormai di utilizzo comune e, almeno generalmente, si utilizza per indicare lo scontro avvenuto tra diversi mezzi di trasporto. Tuttavia, per avere una maggiore chiarezza del termine è necessario fare riferimento all’art. 2054 del Codice civile, il quale disciplina proprio la responsabilità derivante dalla circolazione stradale.

Più precisamente, la Corte di Cassazione, dalla interpretazione della norma testé citata, la quale dispone che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)” ha precisato che per sinistro si intende qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che, proprio per tale ragione, è un fenomeno pericoloso per la collettività.

Dunque, il sinistro stradale è un fenomeno che concerne non solo la circolazione dei veicoli su strade pubbliche e private ma anche tutte le operazioni del veicolo, dalla partenza alla fermata e all’arresto dello stesso. Ma non finisce qui, sempre la Cassazione, con la sentenza n. 34909/2017 ha precisato la definizione di sinistro stradale, la quale non implica necessariamente uno scontro tra due o più veicoli e nemmeno il coinvolgimento effettivo di terze persone con danni cagionati alle stesse, comprende invece qualsiasi situazione che esce dalla normale circolazione di un veicolo, creando così pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.

Infine, per avere una visione completa della nozione di sinistro stradale, è doveroso fare un breve cenno anche Codice delle Assicurazioni Private il quale, viceversa, tende a dare una nozione più “restrittiva” del sinistro stradale, il quale tende ad identificarlo con i danni cagionati dalla collisione, siano questi fisici o non fisici, di due o più veicoli.

                                         

Cosa fare e cosa non fare in caso di sinistro stradale per non provocare ulteriori danni

La prima cosa da fare quando si rimane coinvolti in un incidente stradale è fondamentale cercare di mantenere la calma e restare lucidi in modo da mettere al sicuro se stessi e gli altri, accertandosi di non aver riportato ferite o lesioni dal sinistro.

Successivamente, è necessario sincerarsi che gli eventuali trasportati presenti nell’abitacolo stiano bene, lo stesso dicasi ovviamente per coloro che si trovano negli altri veicoli coinvolti nel sinistro; infine è necessario accertarsi delle condizioni dei veicoli in modo da stimare e valutare i danni.

Nel caso in cui ci fossero feriti è necessario chiamare immediatamente le forze dell’ordine ed attendere che queste arrivino sul luogo del sinistro in modo da effettuare gli opportuni rilievi, i quali sono necessari anche in caso di danni lievi.

È fondamentale attivarsi per mettere in sicurezza il luogo del sinistro, possibilmente senza spostare i veicoli dell’incidente in modo da evitare che anche altri veicoli possano essere coinvolti nell’incidente, ad esempio a causa di possibili tamponamenti a catena.

Per evitare che altri veicoli possano transitare sul luogo del sinistro, è necessario posizionare il triangolo, in dotazione su ogni veicolo, ad almeno 50 metri dal veicolo coinvolto nel sinistro e, posizionandosi sul bordo della carreggiata, segnalare agli altri automobilisti il pericolo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

In caso di feriti è necessario richiedere anche l’intervento dell’ambulanza chiamando il 118 e fornendo, nei limiti del possibile, più informazioni possibili in modo da individuare il luogo dell’incidente ed arrivare nel minor tempo possibile.

Nel caso in cui le ferite non dovessero essere particolarmente gravi è possibile anche prestare un primo soccorso, agendo ovviamente nei limiti del buon senso. Viceversa, nel caso in cui le ferite dovessero essere gravi è assolutamente necessario attendere l’arrivo dei soccorsi perché eventuali manovre errate potrebbero aggravare e peggiorare la situazione.

La legge impone inoltre che nel caso in cui dovessero esserci feriti non è consentito allontanarsi dal luogo del sinistro prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, anche se le ferite non risultano essere gravi. Nel caso in cui ci fossero feriti e ci si allontanasse dal luogo del sinistro, ci si espone a sanzioni molto gravi,  quali: 

  • La reclusione da sei mesi a tre anni
  • La sospensione della patente da un anno a tre anni 

L’omissione di soccorso ai feriti fa scattare un altro tipo di sanzioni, altrettanto gravi:

  • La reclusione da un anno a tre anni
  • La sospensione della patente da diciotto mesi fino a cinque anni. 

Una volta sopraggiunte le forze dell’ordine, è necessario esibire tutta la documentazione richiesta come ad esempio la patente di guida, il libretto di circolazione e la polizza assicurativa.

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Quando un sinistro diventa penale

In genere le conseguenze giuridiche che derivano dai sinistri stradali rilevano sul piano strettamente civilistico, tuttavia è importante ricordare che nei casi più gravi il sinistro stradale può rilevare anche sul piano penalistico, con conseguenze decisamente più gravi.

I presupposti per cui un incidente stradale assume rilievo penale sono stabiliti dalla legge: l’evento provocato dal sinistro stradale deve determinare o il decesso della parte lesa, quindi di uno dei soggetti coinvolti nell’incidente, o lesioni gravi o gravissime.

Per lesioni gravi si intendono danni seri che determinano o la messa in repentaglio dell’incolumità dell’altro conducente o il sensibile deterioramento di un senso o di un organo.

Le lesioni gravissime identificano invece un male dagli effetti irreversibili come potrebbe essere ad esempio la perdita di un arto o di un senso, come può essere la vista.

Per completezza, occorre precisare che alle medesime conseguenze penali si espone chi, a prescindere dall’aver causato o meno un sinistro, viene colto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Qualora l’alcool test dovesse rilevare un tasso alcolemico di 0.8 g/l, il trasgressore rischia una contravvenzione o addirittura la pena detentiva.

In questi casi verrà instaurato un vero e proprio processo di natura penale, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, come ad esempio:

  • La necessità della querela o della denuncia
  • Le indagini preliminari condotte dalle forze dell’ordine sotto la supervisione del PM
  • La possibile archiviazione o il rinvio a giudizio
 

In quali casi l'assicurazione non copre le spese

Ci sono dei casi in cui la polizza assicurativa non copre i danni cagionati dai sinistri stradali.

Il caso classico, e forse ovvio, è la mancanza della copertura assicurativa oltre il sedicesimo giorno dalla scadenza del contratto; in tal caso ovviamente la compagnia assicurativa non coprirà nessun danno.

Ancora, l’indennizzo non spetta per i danni causati con dolo, ovvero volontariamente, al fine di trarre un profitto economico, oppure nei casi di lesioni fisiche subite dal conducente in modo colpevole.

Ci sono inoltre alcuni casi in cui l’assicurazione applica la rivalsa, ovvero risarcisce il danneggiato per poi rifarsi successivamente sul danneggiante assicurato.

Si pensi ad esempio ai danni causati da chi si trovava alla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti.

Infine, un caso particolare in cui l’assicurazione non copre i danni è stato di recente analizzato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 4202/2020.

La Suprema Corte ha precisato, con questa ordinanza, che è legittimo il rifiuto del rimborso delle spese da parte dalla compagnia assicurativa nel caso in cui l’assicurato non si sia avvalso del patto di gestione della lite, in genere puntualmente disciplinato nelle cosiddette condizioni generali del contratto, e sceglie un proprio difensore.

La Corte di Cassazione ha precisato quindi che l’art. 1917 comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l’assicurato, anziché farsi tutelare dagli avvocati designati dall’assicurazione, decida di farsi difendere da un difensore di fiducia.

 

In quali casi contattare un avvocato esperto in infortunistica stradale

Nella maggior parte dei casi gli incidenti stradali non causano danni gravi alle persone e alle cose, purtroppo però non è sempre così.

In caso di sinistro il cosiddetto modulo CID/ CAI deve essere utilizzato al fine di presentare la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa, entro e non oltre 36 ore dal verificarsi dell’evento.

L’operazione può essere effettuata:

  • Tramite indirizzo di Posta elettronica certificata
  • Tramite Raccomandata A/R
  • Tramite avvocato. 

In caso di incidenti che cagionano danni solo ai veicoli, dove è quindi possibile ricorrere al CID, potrebbe non essere necessario rivolgersi ad un avvocato. Viceversa le cose cambiano nel caso in cui il sinistro causasse danni fisici alle persone coinvolte nell’incidente.

In questo caso, infatti, è sempre bene avere al proprio fianco un avvocato specializzato in infortunistica stradale in modo da ottenere nel minor tempo possibile il giusto risarcimento.

L’iter è infatti piuttosto particolare, ed il risarcimento del danno fisico causato da incidente stradale può avvenire in due modi:

  • Agendo in giudizio ex art. 2054 c.c
  • Agendo in modo diretto

In quest'ultimo caso è necessario agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile per conseguire così il risarcimento del danno entro il massimale stabilito.

In via alternativa e cumulativa è possibile, come anticipato, agire anche ex art. 2054 nei confronti del responsabile civile.

Occorre precisare infine che la legge dispone che l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti possa essere proposta solo se siano decorsi 60 giorni (per danni alle cose) o 90 giorni (per danni alle persone) decorrenti dalla presentazione da parte del danneggiato della richiesta risarcitoria all’assicurazione tramite Raccomandata A/R ex art. 145 del codice delle assicurazioni private.

cosa fare in caso di incidente stradale  

Quali danni sono oggetto di risarcimento per sinistro stradale

In caso di sinistro stradale è sicuramente possibile agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.

È possibile richiedere sia il risarcimento del danno patrimoniale che il risarcimento del danno non patrimoniale.

Danno patrimoniale Danno non patrimoniale

In questo caso il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante.

Il danno patrimoniale è costituito da tutte le somme che il soggetto danneggiato ha pagato per far fronte all’incidente (si pensi ad esempio a tutte le spese pagate per mettere nuovamente in circolazione il mezzo di trasporto)

Il danno non patrimoniale è dato dalle perdite patrimoniali che il soggetto danneggiato ha subito a causa del sinistro (si pensi all’impossibilità di recarsi al lavoro per giorni o mesi).

Anche gli stretti congiunti del danneggiato, in realtà, hanno la possibilità di agire in giudizio per poter richiedere ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale causato dal sinistro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

Si pensi al classico esempio del decesso di un parente a causa di un sinistro stradale: gli stretti congiunti possono agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito, ed ottenere così sia il danno emergente che il lucro cessante, ad esempio perché il defunto era l’unica fonte di guadagno in famiglia e tutte le spese sostenute a causa dell’incidente, ad esempio quelle funebri.

Oltre al risarcimento del danno patrimoniale è possibile richiedere anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del Codice civile. In estrema sintesi, è possibile richiedere anche il risarcimento di:

  • Danno biologico, ovvero le lesioni psico fisiche subite dal danneggiato a causa del sinistro (suscettibile di accertamento medico legale)
  • Danno morale, ovvero il turbamento transeunte dello stato d’animo, la sofferenza psichica patita da un soggetto
  • Danno esistenziale, ovvero quel danno che determina un peggioramento della qualità di vita di un soggetto (si pensi ad esempio a chi ha subito gravi ustioni al volto e per queste non riesce più a relazionarsi con nessuno)
  • Danno parentale, ovvero il danno che subisce una persona a causa della perdita di un familiare
  • Danno catastrofico

 

 

In quali casi si dà inizio ad un processo

Come sopra anticipato, il soggetto danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno sia in modo diretto, quindi rivolgendosi direttamente alla compagnia assicurativa, oppure agendo in giudizio ex art. 2054 c.c.

Pertanto, il processo in genere viene instaurato nel caso in cui il danneggiato scegliesse di agire in giudizio per ottenere il risarcimento, magari perché la compagnia assicurativa per un determinato motivo non ha intenzione di risarcirlo.

Ovviamente il processo sarà incardinato anche nel caso in cui dal sinistro derivassero conseguenze gravi, come ad esempio la morte di una persona o in caso di feriti gravi.

In questi casi, infatti, è necessario accertare la colpevolezza del danneggiante ed irrogare le dovute sanzioni di carattere penale.

 

Quanto dura un processo per sinistro stradale

Purtroppo, l’Italia è piuttosto conosciuta in Europa per la lentezza dei procedimenti, sia civili che penali.

Considerato che in questi particolari processi è quasi sempre necessaria la presenza di testimoni che possano fornire prove a sufficienza per ottenere il risarcimento, lo svolgimento di perizie e molti altri fattori, la loro durata oscilla dai tre ai sei anni di durata.

Ovviamente questa è una durata media, poichè esistono alcuni eventi, come ad esempio un errore nella notificazione degli atti, la morte di una delle parti in giudizio, la sostituzione del giudice, l’indisponibilità di uno dei testimoni per l’escussione eccetera, che possono influire in modo negativo sulla durata del processo, allungandola notevolmente.

Ne consegue quindi che la durata del singolo processo può variare da caso a caso.

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Quanto tempo passa dalla perizia al risarcimento

Se l’assicurazione contestasse l’esistenza o le modalità del sinistro, sarà necessario procedere ad una vera e propria perizia finalizzata ad accertare come si sia effettivamente svolto il sinistro.

Ovviamente la durata della perizia può variare a seconda della complessità degli accertamenti che il perito dovrà effettuare.

Una volta effettuata la perizia sarà possibile ottenere il risarcimento del danno, ma dopo quanto tempo? A stabilirlo è l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, il quale stabilisce che la compagnia di assicurazione è obbligata a formulare la sua proposta di risarcimento entro:

  • 60 giorni per i danni a cose in assenza di modello CAI
  • 30 giorni per i danni a cose in presenza di modello CAI
  • 90 giorni per i danni da lesioni o in caso di morte del danneggiato

Di conseguenza, i tempi necessari per ottenere il risarcimento da sinistro stradale dopo la perizia variano in base alla tipologia del danno subito (se danni a cose o a persone) ed in base alla documentazione all’uopo presentata dal soggetto danneggiato nella fase di richiesta.

 

Onorario avvocato per incidente stradale

La parcella dell’avvocato per le controversie aventi ad oggetto i sinistri stradali viene in genere calcolata in percentuale rispetto all’importo del risarcimento ottenuto dal soggetto danneggiato.

Generalmente la parcella si aggira intorno al 10% - 20% dell’intera somma liquidata.

Occorre precisare che l’onorario dell’avvocato non è sempre a carico del cliente, in alcuni casi, infatti, viene sostenuto direttamente dalla compagnia assicurativa. Quest’ultima però non è tenuta a pagare l’onorario dell’avvocato nei seguenti casi:

  • Qualora la gestione del sinistro non presentasse alcuna difficoltà
  • Nel caso in cui i danni derivati dal sinistro siano lievi
  • Qualora l’assicurazione della controparte fosse intervenuta in modo tempestivo a tutela del soggetto danneggiato.
   

Come trovare un avvocato esperto

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