Risarcimento danni per lesioni personali

14 Novembre 2017 - Redazione

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Sono pochi quelli che conoscono la differenza tra il reato di lesioni personali e quello di percosse, ed è per questo che abbiamo deciso di scrivere questo contributo, che ci auguriamo possa contribuire a fare chiarezza e a fornire delucidazioni in merito al risarcimento danni per lesioni personali, alle lesioni personali e danno patrimoniale, ai termini di prescrizione del reato di lesioni personali, alla competenza in merito alla richiesta di risarcimento danni da lesioni personali, e alla natura del risarcimento danni in caso di lesioni personali colpose.

E partiamo proprio da quest’ultimo punto: esiste innanzitutto differenza tra lesioni personali dolose e colpose, anche in termini di risarcimento, per cui una lesione personale dolosa può essere:
  • Lievissima: quando produce una malattia guaribile in 20 giorni;
  • Lieve: con ripercussioni risolvibili in 40 giorni (la pena prevista è l’arresto da 3 mesi a 3 anni);
  • Grave: induce una malattia risanabile in più di 40 giorni (anche in questo caso è prevista detenzione da 3 a 6 anni);
  • Gravissima: quando la malattia che ne consegue certamente o probabilmente sarà insanabile (la reclusione si innalza da 6 a 12 anni).


Simile la classificazione anche per le lesioni personali colpose:
  • Semplici: ne deriva una malattia eliminabile entro 40 giorni;
  • Grave: lo stato patologico che ne deriva si risolve in più di 40 giorni;
  • Gravissima: le ripercussioni sono certamente o probabilmente insanabili.


Generalmente questo tipo di lesione personale viene punita con un’ammenda. Affinché quelle dolose siano punite si può procedere d’ufficio, tranne per quelle lievissime, mentre le lesioni personali colpose sono perseguibili a querela di parte offesa, tranne quelle gravi e gravissime determinate da inosservanza delle norme sugli infortuni del lavoro o da malattia professionale.

Qual è invece la differenza che intercorre tra il reato di lesioni personali e quello di percosse? Essa consiste proprio in quello stato patologico che ne deriva, a prescindere dal suo livello di gravità e dalla durata che la caratterizza, che invece è assente nelle percosse, dalle quali discende “solo” una reazione dolorosa che non lascia residui funzionali.

L’illecito di lesioni personali è disciplinato dall’articolo 582 del codice penale, che prevede una serie di inasprimenti: quali sono le aggravanti delle lesioni personali? Rischio di morte; impedimenti nelle occupazioni consuete per un lasso di tempo maggiore dei 40 giorni; perdita di un senso, o dell’uso di un organo, o indebolimento dell’uno o dell’altro; perdita dell’uso di un arto o mutilazione; deformazione del viso e sfregio; perdita della capacità di procreare.

Come ottenere il risarcimento per lesioni personali? O costituendosi parte civile in un procedimento penale, oppure istituendo un procedimento per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile comprendendo anche il danno morale (cioè quello non patrimoniale).


La quantificazione del risarcimento da lesioni personali (a seconda che si produca il decesso, inabilità permanente, o temporanea)

Certo, stabilire l’entità del risarcimento da lesioni personali non è cosa semplice, soprattutto in casi che determinano invalidità permanente o addirittura decesso, dal momento che sarebbe necessario sapere:
  • Quale sarà l’età pensionabile quando la persona lesa l’avrà raggiunta
  • Fino a che età la persona sarebbe sopravvissuta
  • Se avesse esercitato quella stessa attività fino alla pensione o se avesse cambiato
  • Se e quale percorso di carriera avrebbe seguito e con quale sviluppo della retribuzione
  • Se, per quante volte e per che durata di tempo si fosse in futuro trovata in disoccupazione.


È chiaro dunque che sia necessario ricorrere ad una presunzione, quantificando due componenti:
  • il danno attuale, proporzionale alla retribuzione annua lorda moltiplicata per la percentuale di invalidità permanente calcolata dal medico con funzioni di CTU, corretta tenendo conto dello scarto fra residua vita lavorativa e residua sopravvivenza attesa
  • il danno futuro, basato su un algoritmo che tiene conto della rendita futura basandosi ancora una volta sul rapporto tra i due ultimi aspetti di cui sopra.


Quella la cui perdita si tenta di quantificare non è il reddito, ma la capacità di produrlo, che è dunque indipendente dalla circostanza che la persona colpita fosse occupata o meno all’atto del sinistro.

A differenza di quanto accade nel caso di invalidità permanente, quando la lesione personale produce un’astensione temporanea dall’attività lavorativa, il danno patrimoniale risulta calcolabile con esattezza (a meno di fattori collaterali); il danno biologico e quello alla salute divengono meno incisivi (proprio perché il periodo di inabilità è circoscritto); i danni morale ed esistenziale persistono quasi immutati. Qualora invece la lesione non sia così grave da determinare una sospensione dell’attività lavorativa, la persona danneggiata ha comunque diritto di richiedere il risarcimento delle spese di cura e medicazione sostenute. A chi rivolgersi quando si è stati lesi e si vuole giustamente ottenere un indennizzo? Non ci sono dubbi sul fatto che bisogna farsi seguire da un avvocato penalista che conosca il fatto suo: scorrendo il nostro database potrete sicuramente trovare il professionista adatto alle vostre esigenze, perché li abbiamo selezionati in base alle esperienze lavorative e ai successi conseguiti, ma anche alla sensibilità nei confronti delle esigenze economiche della maggior parte delle persone. È per questo che uno dei requisiti per entrare a far parte del nostro network è proprio quello di praticare prezzi etici a vostro favore…

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