Reato di vilipendio: quando si verifica, quali sono le tipologie, come contattare un avvocato

01 Febbraio 2023 - Redazione

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Reato di vilipendio: quando si configura e perchè è punito dalla Legge

Il vilipendio è un reato disciplinato nel nostro Codice Penale che si verifica quando una persona offende pubblicamente cose o soggetti che sono dotati di particolare dignità sociale, descrivendole con parole volgari o denigratorie.

In altre parole, chi offende pubblicamente un simbolo particolarmente rilevante per la Repubblica o coloro che appartengono alle istituzioni rappresentanti di valori espressamente tutelati dall’ordinamento, rischia di essere condannato.

Si tratta di un reato che negli anni ha fatto molto discutere, specie dopo l’entrata in vigore della carta costituzionalem poichè in quel periodo storico parte della dottrina qualificava tale reato come di “mera opinione”, quindi contrario al principio di libera manifestazione del pensiero; in virtù dell’intervento della Suprema Corte Costituzionale, tuttavia, la diatriba è stata risolta in quanto i giudici delle leggi hanno riconosciuto che l’interesse al prestigio delle istituzioni avesse un rilievo costituzionale, riconoscendo così piena legittimità costituzionale al reato in esame.

                                         

Definizione di vilipendio e comparsa nel nostro ordinamento

Prima di entrare nel merito di questo particolare reato, occorre precisare che il termine “vilipendio”, deriva dal termine latino “vilis” traducibile in italiano come “di poco valore”, “vile” e proprio per questo motivo tale termine è stato utilizzato dal legislatore penale per punire le condotte di coloro i quali offendono, sviliscono e sminuiscono determinate figure.

Tale reato è stato originariamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico sotto l’impero del precedente Codice Penale, ovvero il Codice Zanardelli del 1889. In origine tale reato aveva come scopo principale quello di tutelare la libertà di espressione religiosa, sia individuale che collettiva.

In sostanza, il legislatore voleva evitare che appartenenti a culti diversi dalla religione di stato potessero offendere determinati valori ed il credo delle vittime; le offese di natura strettamente politica venivano disciplinate di rado, in quanto considerate meno gravi rispetto alle prime.  

Sempre sotto l’impero del precedente Codice, il reato in esame era perseguibile su querela della persona offesa e per la sua configurabilità era necessario e sufficiente l’evidente volontà di offendere il credo di un soggetto.

Successivamente, con il varo del nuovo Codice Rocco del 1930, il legislatore ha decisamente ampliato il perimetro normativo del vilipendio al fine di garantire una maggiore stigmatizzazione delle condotte ritenute non conformi ai valori posti alla base dell’Ordinamento giuridico. 

È stato deciso di introdurre nuovi reati contro le personalità dello Stato nonché nuovi reati contro la religione, ma questo ampliamento della stigmatizzazione ha inevitabilmente portato ad un'ulteriore diatriba, sia in dottrina che in giurisprudenza, in merito alla legittimità o meno di questo reato, per molti ritenuto contrastante con l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libera manifestazione del pensiero.

Sul punto, evidentemente moltro controverso, è doveroso citare la sentenza n° 20/1974 della Corte Costituzionale, che ha esaminato il significato del reato in esame ed il suo rapporto con la libertà di manifestare la propria opinione, trovando così una sorta di equilibrio tra di essi.

In estrema sintesi, la Corte ha precisato che il reato di vilipendio non lede il diritto di piena e libera espressione poiché esso determina un abuso di tale diritto, idoneo ad infrangere la reputazione delle istituzioni o il decoro pubblico.

Vilipendio alle istituzioni  

Quando si configura il reato di vilipendio

Il vilipendio rientra nel novero dei reati a dolo generico, ciò significa che è necessario e sufficiente il proposito di offendere, a prescindere dai motivi che hanno in concreto spinto il soggetto all'offesa.

L’asse gravitazionale attorno a cui ruota questa particolare figura delittuosa è la manifestazione di sfiducia o di mancanza di rispetto ad una istituzione, attraverso disobbedienza o disprezzo.

Ovviamente la semplice critica rivolta dal cittadino ad un' istituzione non integra gli estremi del reato in esame; tale condotta, infatti, rientra nel perimetro della libera manifestazione del pensiero, tutelata espressamente dall’art. 21 della Carta Costituzionale.

Il reato di vilipendio consiste più precisamente in un’offesa o una denigrazione, diretta a particolari soggetti o oggetti degni di un particolare rispetto, come ad esempio le bandiere, i Presidenti della Repubblica, figure istituzionali, fedi religiose eccetera. 

Infine, è necessario che l’offesa venga posta in essere mediante l’uso della stampa, a cui oggi sono equiparati anche i social network o altro mezzo di propaganda come ad esempio dei manifesti, in un luogo pubblico o aperto al pubblico come ad esempio in occasione di un discorso, purché non sia una riunione privata.

 

Cosa dice il Codice penale circa il reato di vilipendio

Il reato di vilipendio è disciplinato da diverse norme del Codice Penale, ma tra di esse assume un ruolo centrale sicuramente l’articolo 290 il quale è rubricato proprio “Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze Armate”.

Questo articolo descrive la condotta di chi, pubblicamente, vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario, punendolo con multa da euro 1.000,00 fino a 5.000,00.

Il secondo comma della norma testé richiamata estende la medesima pena anche a tutti coloro che pubblicamente vilipendono le Forze Armate dello stato nonché quelle della liberazione.

Nel nostro ordinamento, comunque, tale reato si frantuma in diverse tipologie di vilipendio, diversificate a seconda del valore tutelato:

  • Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, disciplinato dall’art. 278 del c.p.;
  • Vilipendio della nazione italiana, espressamente disciplinato dall’art. 291 del c.p.;
  • Vilipendio o danneggiamento della bandiera o di altro emblema della Repubblica italiana, disciplinato dall’art. 292 c.p. il quale prevede anche una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Il reato in questione consiste nel distruggere, disperdere, imbrattare, o rendere inservibile, intenzionalmente e pubblicamente, la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato;
  • Offese alla bandiera o emblema di Stato, disciplinato dall’art. 299 c.p. punisce la condotta di chi, nel territorio dello Stato, vilipende con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero;
  • Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, disciplinato dall’art. 403 del c.p. il quale punisce chi pubblicamente offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi professa. Inoltre, è prevista anche una circostanza aggravante nel caso in cui il soggetto offeso da vilipendio sia un ministro del culto;
  • Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose, disciplinato dall’art. 404 c.p., che punisce chiunque, in un luogo destinato al culto o in un luogo aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose. Anche in questo caso è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui un soggetto distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto;
  • Vilipendio di tombe e cadaveri, disciplinato dall’art. 408 c.p. il quale punisce la condotta di chi, in cimiteri o in altri luoghi destinati alla sepoltura, commette il vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero, a difesa o ad ornamento dei cimiteri;
  • Vilipendio del cadavere, disciplinato dall’art. 410 c.p. il quale punisce la condotta di chi commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri. Ancora, nel caso in cui un soggetto deturpi o mutili il cadavere, oppure commetta su di esso atti di brutalità o di oscenità, è prevista una circostanza aggravante.
 

Quali sono le diverse sanzioni previste per il reato di vilipendio

Come sopra anticipato, nel nostro ordinamento giuridico esistono quindi diverse forme di vilipendio, ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità, punite con diverse sanzioni più o meno severe a seconda della gravità dell’offesa posta in essere dal soggetto agente. 

  • Per il reato di Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, è prevista la reclusione da anni 1 fino ad anni 5;
  • Per il reato di Vilipendio alla nazione italiana, è prevista la multa da euro 1.000,00 fino ad euro 5.000,00;
  • Per il reato di Vilipendio o danneggiamento alla bandiera od altro emblema dello Stato, è prevista la multa da euro 1.000,00 fino ad euro 5.000,00. La pena è aumentata da euro 5.000,00 fino ad euro 10.000,00 nel caso dell’aggravante sopra descritta;
  • Per il reato di Offesa alla bandiera o emblema di Stato estero, è prevista l’ammenda da euro 100 fino ad euro 1.000,00;
  • Per il reato di Offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, è prevista la multa da euro 1.000,00 fino ad euro 5.000,00 la quale può essere aumentata da euro 2.000,00 fino ad euro 6.000,00 nel caso in cui si verifichi la circostanza aggravante sopra descritta;
  • Per il reato di Offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose, è prevista la multa da euro 1.000,00 fino ad euro 5.000,00, e, in caso di danneggiamento di oggetti, è prevista anche la reclusione fino ad anni due;
  • Per il reato di vilipendio di tombe o cadaveri, è prevista una pena detentiva da sei mesi fino a tre anni in caso di vilipendio di tombe, da uno a tre anni in caso di vilipendio di cadaveri, ed in caso di azioni brutali, da tre a sei anni di reclusione.
vilipendio che cos'è  

Differenza tra vilipendio, calunnia, ingiuria e diffamazione

Spesso, specie se non si ha dimestichezza con il mondo del diritto, si potrebbero considerare “uguali” reati che in realtà hanno diverse sfumature giuridiche e perseguono diverse finalità. Ad esempio, spesso la diffamazione viene confusa con la calunnia o con l’ingiuria, o addirittura con il vilipendio, ma in realtà tra questi reati esistono delle differenze notevoli.

Ingiuria Diffamazione Calunnia
È un’offesa recata all’onore ed al decoro di un soggetto presente quando viene proferita la frase. Ciò significa che se la vittima si trova altrove quando il soggetto agente esprime un giudizio negativo, non è possibile discorrere di ingiuria. Sul punto la Cassazione ha precisato che costituisce ingiuria ad esempio la lettera indirizzata ad una professoressa da parte della madre di un alunno bocciato, nella quale era riportato che la docente non fosse degna del proprio alunno in quanto non avrebbe tenuto conto dei progressi maturati dallo stesso nel corso dell’anno scolastico; in questo caso il sintagma “non essere degna” è stato ritenuto offensivo da parte della Suprema Corte in quanto lesivo delle qualità morali e professionali della docente. È l’offesa resa nei confronti della reputazione altrui posta in essere comunicando con almeno altri due soggetti. Diversamente dall’ingiuria, che è stata ormai depenalizzata, la parte che subisce l’altrui condotta illecita non deve essere presente. Se soggetto A  parla male di soggetto B, attribuendogli un fatto infamante con soggetti C e D, commette il reato di diffamazione.  È commessa da colui il quale accusa ingiustamente un’altra persona, dinanzi ad una pubblica autorità, di un fatto che sa di non essere vero, perciò è necessario che colui che agisce sia in mala fede, ovvero sisa perfettamente a conoscenza del fatto che sta attribuendo ad un altro soggetto la colpa di un evento non vero. 

È chiaro che la calunnia, la diffamazione e l’ingiuria hanno finalità completamente diverse rispetto al reato di vilipendio, poichè tutelano un bene giuridico completamente diverso, ovvero l’onore e la reputazione altrui. Viceversa, i vari tipi di vilipendio tutelano una pluralità di beni giuridici, come ad esempio il sentimento religioso nell’art. 404 del Codice Penale, l’onore e la reputazione del Presidente della Repubblica nell’art. 278 del Codice Penale, oppure ancora  il sentimento di appartenenza della popolazione alla Repubblica italiana nell'ex. art. 299 del Codice Penale.    

Quando è necessario rivolgersi ad un avvocato per il reato di vilipendio

Il vilipendio, in tutte le sue forme e sfumature, è un reato sanzionato piuttosto duramente nel nostro ordinamento giuridico.

Come si è visto, infatti, colui il quale commette questo reato rischia non solo di esporsi ad una sanzione pecuniario-amministrativa ma anche ad una sanzione di tipo detentiva.

Di conseguenza, ove si abbia il minimo dubbio di aver commesso uno dei reati sopra descritti come ad esempio il vilipendio alla bandiera italiana o ad un ornamento della Repubblica, è fondamentale rivolgersi ad un avvocato specializzato nel diritto penale. In questi casi, infatti, avere al proprio fianco una difesa di altro livello è sicuramente una buona cosa. Se sei alla ricerca di un avvocato penalista, magari specializzato proprio nel settore del vilipendio, la nostra piattaforma Quotalo.it è quello che fa per te. Grazie al nostro servizio ti permettiamo di trovare il professionista più adatto alle tue esigenze, e ti aiutiamo a fissare un appuntamento senza perdere tempo.

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