Il reato di ingiuria

03 Maggio 2018 - Redazione

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Commette ingiuriachiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente”, e, così come stabilisce l’art. 594 del codice penale, viene punito con la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 516 euro (inasprite nel caso in cui l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o se è stata commessa in presenza di più persone).


I beni giuridici tutelati sono in questo caso l’onore e il decoro della persona nei confronti di qualsiasi attacco diretto alla dignità personale e sociale dell’essere umano.


L’elemento caratteristico del reato di ingiuria è la sua commessione in presenza del soggetto passivo del reato, perché in caso di sua assenza è necessario invece interpellare la fattispecie della diffamazione: tuttavia, risponde di ingiuria anche chi si serve di un intermediario, con la consapevolezza “che l’ingiuria sarà comunicata all’offeso e che questi ne abbia effettiva comunicazione”.
Come a dire che la “presenza” non va necessariamente intesa necessariamente come una “contiguità fisico-spaziale”.


Allo stesso modo l’ingiuria può essere consumata con qualsiasi mezzo: mediante l’uso della parola, attraverso comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, e ovviamente con comportamenti materiali (si pensi ad es. ad uno sputo, ad uno schiaffo, ecc.).


La punibilità del reato di ingiuria non richiede la presenza del dolo intenzionale, essendo sufficiente la volontà dell’autore del reato di utilizzare espressioni ingiuriose con la consapevolezza di offendere l’altrui onore e decoro; mentre la punibilità di cui sopra è limitata o esclusa in caso di “ritorsione”, cioè quando le offese sono reciproche, oppure in caso di “provocazione”, cioè quando si ingiuria un soggetto sull’onda della rabbia che ci ha provocato un suo comportamento ingiusto (tant’è che lo si offende subito dopo tale condotta, come potrebbe accadere in seguito ad incidente stradale causato dall’imperizia dell’altro conducente, o anche da un suo stato di alterazione psico-fisica.


Oltre alle persone fisiche, possano diventare soggetti passivi del reato di ingiuria anche le persone giuridiche, le associazioni, le organizzazioni, le comunità religiose, e i soggetti incapaci di intendere e di volere (considerato che l’oggetto della tutela penalistica va individuato come valore della dignità umana in quanto tale, non c’è ragione di escludere dalla protezione i soggetti incapaci).


Volevamo però soffermarci su una questione: dal 2016 (precisamente a far data dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio di quell’anno) la depenalizzazione ha comportato l'annullamento delle eventuali sentenze di condanna perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, mentre resta il diritto ad agire in sede civile per il risarcimento del danno (questo vuol dire che la competenza non è più del giudice penale ma di quello civile).


La questione è evidente nel caso di un’insegnante che aveva avanzato ricorso alla Cassazione dopo che il Tribunale di Pescara l’aveva condannata per il reato di ingiuria , “per avere offeso l’onore e il decoro del minore P.L. , alunno della classe elementare in cui insegnava, definendolo, unitamente agli altri compagni di classe, ‘deficiente’, ‘stupido’ e ‘zozzone’” : orbene la Corte ha dovuto accogliere il ricorso annullando, per forza di cose, la sentenza precedente, dal momento che il fatto non rappresentava più un illecito!


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