La sicurezza sul lavoro nelle aziende: gli esempi delle aziende agricole, sanitarie, e di quelle senza dipendenti

11 Gennaio 2018 - Redazione

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Per questo nostro contributo in merito alla sicurezza sul lavoro nelle aziende abbiamo deciso di concentrarci su tre casi specifici e tra loro assai diversi: la sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole, l’incolumità del personale negli ospedali e in generale nelle aziende sanitarie, e infine le disposizioni che concernono difesa e protezione per aziende senza dipendenti.


Cominciamo dal settore agricolo, che come quello edile registra i rischi maggiori, in relazione all’entità e alla frequenza degli infortuni denunciati.


Il noto d lgs 81 2008 estende i suoi concetti chiave generali anche ai lavoratori agricoli, stabilendo anche per i lavoratori autonomi del comparto, compresi i coltivatori diretti e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, l’ obbligo (prima spettante solo al datore di lavoro con dipendenti o assimilati) di:
  • utilizzare macchine e attrezzature a norma;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuali.


Inoltre, a partire dalla fine del 2012, il Documento di valutazione dei rischi è diventato obbligatorio anche per tutte le aziende con meno di 10 lavoratori, coinvolgendo inevitabilmente pure gli imprenditori agricoli che si avvalgono di lavoratori stagionali e occasionali, e dal 2013 sono state introdotte misure semplificative rispetto agli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, per le aziende che impiegano lavoratori stagionali per meno di 50 giornate in un anno.


Ma quali sono i maggiori rischi cui è sottoposta la manovalanza agricola?
  • Movimentazione manuale dei carichi, che determina la possibilità di lesioni alla colonna vertebrale e disturbi a carico del sistema muscolo scheletrico: è indispensabile limitare e controllare gli sforzi imposti e, laddove possibile, adoperare strumenti di sollevamento automatici
  • I mezzi agricoli di trasporto: sono questi a procurare gli infortuni più seri, per cui è importante adottare severi protocolli di manutenzione, esercitare controlli periodici e redigere correttamente le procedure di utilizzo, condividendole con gli operatori e facendole applicare rigidamente
  • Il rischio da esposizione a sostanze pericolose: l’utilizzo dei prodotti chimici nel settore agricolo deve essere regolamentato con disposizioni in materia di valutazione del rischio specifico, immagazzinamento, utilizzo e smaltimento, oltre a prevedere una formazione ad hoc
  • Rischio biologico, vale a dire il pericolo di contrarre malattie infettive, trasmesse dagli animali all’uomo durante le attività di pulizia dei ricoveri, di mungitura, di toelettatura, di manipolazione degli escrementi o tramite insetti e parassiti
  • Esposizione al rumore prodotto da macchinari e attrezzature, che può essere minimizzata con l’ausilio di Dispositivi di Protezione Individuale
  • Incidenti dovuti alla presenza di linee elettriche aeree, che andrebbero ben segnalate ed identificate, e che comunque vanno considerati nella valutazione dei rischi.


Passiamo adesso alle aziende sanitarie
A parte le disposizioni generali del Testo Unico sulla Sicurezza, sempre valide, è stabilito l’obbligo di:
  • istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda per le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori;
  • adozione di misure di gestione di emergenza incendi nelle case di riposo per anziani (considerate a rischio incendio elevato.


Quali sono i pericoli maggiori per la salute e la sicurezza di quanti lavorano nel comparto sanitario?


  • Rischio incendio: vista la significativa presenza di degenti eventualmente non autosufficienti, oltre ai requisiti di sicurezza strutturali e alla formazione degli addetti è importante valutare con attenzione tutte le possibili sorgenti di innesco, ad esempio reagenti chimici infiammabili, presenza di materiali che possono facilmente prendere fuoco, strumentazioni e attrezzature elettriche (ad esempio camere iperbariche con concentrazioni di ossigeno)
  • Attrezzature: non solo innesco di eventuali incendi, ma anche emettitrici di radiazioni ionizzanti (apparecchi per radiografie e radioterapie) e di forti campi elettromagnetici (Risonanze Magnetiche), o infettive (bisturi e siringhe)
  • Rischio biologico
  • Rischio chimico, legato alla presenza di sostanze di laboratorio, farmaci, reagenti pericolosi: il pericolo va minimizzato con procedure standardizzate di manutenzione, manipolazione e smaltimento, onde evitarne la dispersione accidentale o l’utilizzo improprio
  • Movimentazione manuale dei carichi, sia di oggetti che di persone (degenti non deambulanti o non autosufficienti): anche questo rischio va valutato e gestito con l’ausilio di strumenti di sollevamento meccanici
  • Stress lavoro correlato, dovuto alla forte componente emotiva e di responsabilità nei confronti degli ammalati.


Concludiamo con le aziende senza dipendenti, cioè quelle nelle quindi il titolare rappresenta anche l’unico soggetto al suo interno: si tratta dell’unica forma esente dal decreto 81/08, dal momento che, se non sussiste vincolo di subordinazione e obbligatorietà da parte del committente, non si può applicare la normativa sulla sicurezza.
Le uniche imposizioni sono di utilizzare attrezzature conformi alla legge per garantire la propria sicurezza e l’esibizione del tesserino di riconoscimento in caso di lavoro in appalto.
Qualora abbiate dei dubbi in merito a quali obblighi invece competano a voi in relazione al vostro settore d’impiego, contattate tramite il form dedicato una delle aziende esperte di sicurezza che sono diventate nostre partner.

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