Cause civili: guida completa al procedimento e alle sue implicazioni

09 Settembre 2025 - Redazione

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Il processo civile in Italia

La controversia è la motivo del sorgere di una causa legale, che può distinguersi in tre rami differenti: la causa civile, penale o amministrativa. La distinzione tra queste tre cause dipende dall’oggetto della controversia.

Nella causa penale ci si occupa di individuare il soggetto che ha commesso il reato, che è regolato dalle norme penali. La causa civile ha ad oggetto una controversia riguardante due soggetti in ordine ad argomenti regolati dal codice civile, che possono essere un risarcimento del danno o adempimento di un’obbligazione.

Ultima categorizzazione la causa amministrativa che ad oggetto norme riguardanti la Pubblica Amministrazione o norme di diritto urbanistico, quest’ultima disciplina combina norme di diritto pubblico a norme di diritto privato.

La causa civile ha lo scopo di tutelare diritti di titolarità di privati su cui è sorto un conflitto e che è nella loro disponibilità.

Si ricorre al processo civile per risolvere una contestazione avente ad oggetto, sia diritti reali come la proprietà o possesso su un bene mobile o immobile, sia per risarcimenti del danno regolati dall’art. 2042 c.c. e seguenti, ed inoltre per l’adempimento di un’obbligazione verso il debitore. L’ambito di applicazione è pertanto ampio e di innumerevoli sfaccettature.

       

Come funziona il processo civile in Italia

Processo civile in Italia

Vediamo adesso come funziona in linea generale un processo civile in Italia in ogni sua fase fino alla sentenza:

La causa inizia con il sorgere della controversia tra due soggetti diversi, ove uno di essi promuove l’azione civile per vedersi riconosciuto un diritto verso la controparte.

Chi intende promuovere l’azione deve agire mediante lo strumento dell’atto di citazione che dà impulso al procedimento di cognizione che ha lo scopo di riconoscere il diritto vantato dalla parte.

Questo strumento realizza la vocatio in ius che è la costituzione del rapporto processuale tra le parti e l’edictio actionis che è l’individuazione dell’oggetto del processo.

L’atto di citazione deve contenere gli elementi dell’art. 163 c.p.c. con la notifica alla controparte del giorno in cui deve comparire innanzi al giudice che è fissata dall’attore in un termine minimo che intercorre dalla notifica alla data di udienza di comparizione che sono 90 giorni. Il convenuto (che è chi è chiamato a comparire) deve costituirsi entro 20 giorni dall’udienza.

Entrambe le parti devono costituirsi rispettando ciò che la legge prescrive agli articoli 165 e seguenti del c.p.c.. In seguito a questa fare iniziale si procede alla designazione del giudice istruttore con decreto.

In sede di prima comparizione entrambe le parti possono proporre domande riconvenzionali o chiamare in causa soggetti terzi, o precisare domande ed eccezioni. Le memorie inoltre sono regolate dall’art. 183 c.p.c. in cui le parti presentano elementi a fondamento delle proprie ragioni. Inoltre vi può essere anche udienza specifica per l’assunzione dei mezzi di prova.

Successivamente le parti devono precisare le proprie conclusioni da sottoporre al collegio giudicante e con cui viene cristallizzato il petitum, che è quanto richiesto. Dopo le repliche della controparte il giudice emette la sentenza ai sensi dell’art. 279 c.p.c.

Contro tale sentenza può essere proposto appello che è lo strumento con cui si contesta la decisione di primo grado e si svolge nella Corte di Appello competente, non più nel tribunale. I termini dell’impugnazione variano a seconda della notifica o pubblicazione della sentenza.

Le parti coinvolte nella causa civile sono sempre parte attrice, che promuove l’azione, e la parte convenuta che è chi è chiamato in causa e deve difendersi dalle pretese dell’attore.

Entrambe devono essere assistite da un proprio legale nominato e non è ammesso difendersi personalmente in giudizio, salvo per cause di lieve entità economica e a determinate condizioni.

Infine quale soggetto terzo abbiamo il giudice che deve udire entrambe le parti e formare un proprio libero convincimento sulla base degli elementi raccolti nella fase del processo e a lui esposte, mediante l’ausilio anche di tecnici nominati dalle parti o elementi di prova.

I tempi di una causa civile non sono brevi, soprattutto in Italia, dovuti anche ad una elevata burocratizzazione che la rende tra le più lente a livello europeo. Quanto ai processi di primo grado la durata è quasi 2 anni, mentre quasi 4 per l’appello.

Complessivamente, considerando eventuali ricorsi in Cassazione la durata complessiva sfiora i 7 anni. Questa durata può variare anche in ordine alla complessità della causa, e non è facile dare un risultato chiaro.

Sono sorti negli anni strumenti alternativi di risoluzione delle controversie proprio per evitare le lungaggini del processo ordinario, mediante la mediazione o la negoziazione assistita, talvolta strumenti obbligatori a seconda della tipologia di oggetto di controversia.

 

Le implicazioni legali e le conseguenze di una causa civile

Processo civile in Italia

La causa civile nel suo esito può portare ad una vittoria in giudizio dell’attore che mediante la sentenza agirà per recuperare quanto richiesto in sede di causa, con conseguente soccombenza anche nelle spese legali da parte del convenuto che dovrà subire questa ulteriore aggravio economico a suo carico.

Se invece a vincere è il convenuto tale onere spetterà a chi ha promosso il giudizio, che oltre a non vedersi riconosciuto quanto richiesto dovrà pagare le spese legali alla controparte.

Il promuovere una causa civile può avere impatti psicologici e sociali importanti nella vita di una persona che deve subire una preoccupazione ulteriore.

I costi da intraprendere sono notevoli e possono variare, cui vanno inclusi le spese di notifica, il contributo unificato, la parcella dell’avvocato che include a sua volta altre spese per la Cassa Forense e altre spese.

Possono esserci delle spese minori in caso di gratuito patrocinio che si verifica se il reddito lordo familiare è inferiore ad una soglia di riferimento in cui le spese sopra menzionate non sono dovute, in garanzia del diritto di difesa dell’art. 27 Cost.

l principio generale è quello della soccombenza: chi perde la causa è condannato a coprire le spese legali sostenute dalla parte vittoriosa. Questo significa che il giudice, nella sentenza, dispone che la parte soccombente rimborsi all’altra parte le spese processuali, che includono:

  • spese vive: il contributo unificato (ossia la tassa di accesso alla giustizia), marche da bollo, notifiche, indennità di trasferta dei testimoni, ecc.;
  • consulenti tecnici nominati dal giudice (CTU);
  • compenso dell’avvocato della parte vittoriosa.

A questo punto, se la parte soccombente non paga spontaneamente la somma indicata nella sentenza, l’avversario – sempre attraverso il proprio legale – può avviare una procedura di riscossione forzata volta al pignoramento dei beni del debitore.

Si apre quindi un ulteriore fase del processo che è quello esecutivo. Tale regola sulla soccombenza si applica anche a chi è ammesso al gratuito patrocinio, in quanto tali spese non sono un onere dello Stato, ma del cittadino.

 

A chi rivolgersi per trovare il giusto professionista

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In conclusione, il processo si caratterizza di varie fasi prima della sentenza in cui si accerta il diritto in capo ad una delle parti, per farlo ci si avvale del processo di cognizione che è il processo ordinario di tipo civilistico.

Tale processo ha dei costi di vario genere che cambiano in base all’entità e alla complessità della causa. 

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