La normativa sullo smaltimento delle macerie edili

16 Marzo 2018 - Redazione

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Non solo cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (e miscugli di uno o più di questi elementi), ma anche legno, vetro e plastica, miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame, metalli (incluse le loro leghe), terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio; e poi materiali isolanti e da costruzione contenenti amianto o a base di gesso, e altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione: questa è un’elencazione, peraltro non completa, di tutte le macerie derivanti da lavori edili, che necessitano chiaramente di essere smaltiti
 
Vediamo come effettuare lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti da operazioni di abbattimento e costruzione e/o ristrutturazione di appartamenti e simili, in base a quanto stabilisce la normativa di settore, anche perché, come chiaro da quanto appena enumerato, nei cantieri è possibile rinvenire oltre ai tipici “inerti” anche altre tipologie di rifiuti responsabili di cedere al suolo sostanze pericolose (come le succitate fibre di amianto-cemento).
 
In definitiva, parte dei materiali prodotti potrebbero essere pericolosi e parte invece recuperati per la realizzazione di nuove opere (pietre, mattoni integri, ecc.), per cui, quello che va fatto è una cernita in loco dei prodotti da riutilizzare sul posto separandoli da quelli di cui bisogna disfarsi, da considerarsi come rifiuto speciale
 
Solo i privati cittadini possono conferire i rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria della proprie abitazioni alla piattaforma ecologica comunale, senza alcun obbligo di registro carico/scarico o formulario di identificazione dei rifiuti, ma con un limite giornaliero ammontante a 0,30 mc.
In caso invece di carichi maggiori e di lavori condotti da ditte di costruzione, per evitare irrazionali spese di conduzione e gestione del cantiere, il rifiuto speciale può essere raggruppato, prima della raccolta, nel luogo in cui lo stesso viene prodotto (per non più di un anno): i rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché con adeguate pendenze, in modo da evitare ristagni di acque meteoriche; legno, metalli, cartoni, plastica, etc., andrebbero collocati in adeguati contenitori e/o cassoni; i rifiuti pericolosi, il cui trattamento è più complesso, vanno depositati temporaneamente secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni.
 
Dopo il deposito temporaneo, i rifiuti da demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a fasi residuali di smaltimento
 
I rifiuti inerti possono essere avviati a: 
  • SMALTIMENTO presso impianto di stoccaggio autorizzato per il successivo conferimento in discarica per rifiuti inerti
  • RECUPERO presso impianti, fissi o mobili, debitamente autorizzati. 
 
A tal proposito, il produttore deve:
  • Attribuire il CER corretto 
  • Organizzare il deposito temporaneo 
  • Stabilire le modalità di trasporto (solo tramite trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali)
  • Definire le modalità di recupero/smaltimento e decidere l’impianto di destinazione finale 
  • Tenere il registro di carico/scarico 
  • Emettere il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)
  • Presentare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) quando richiesto.
 
La fase conclusiva del processo di smaltimento rifiuti da demolizione in base alla normativa vigente prevede il trasporto degli stessi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di recupero: la responsabilità del detentore, quindi, cessa all’atto del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato entro tre mesi dalla data di conferimento (o, qualora alla scadenza di tale termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della sua mancata ricezione).
 
Infatti la norma prevede che durante il trasporto i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione riportante: 
  • nome e indirizzo del produttore e del detentore
  • origine, tipologia e quantità
  • impianto di destinazione 
  • nome e indirizzo del destinatario. 
 
Formulario, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore, redatto in quattro esemplari, di cui uno rimane presso il produttore o il detentore, uno al destinatario e due al trasportatore: tutte le copie vanno conservate per cinque anni. 
 
Abbiamo detto che, il principio che deve guidare lo smaltimento dei materiali edili è quello di favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi omogenei e puliti e di prevedere, ove possibile, il riutilizzo nelle attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.): tuttavia anche il reimpiego deve sottostare a delle condizioni, prima fra tutte la mancanza di pregiudizio per l’ambiente, verificata tramite esecuzione di test su ogni lotto, e riportata in una relazione tecnica che indichi, tra le altre cose: 
  • la tipologia e le tecniche di produzione del materiale inerte
  • l’individuazione di aree e tempi di stoccaggio, zone di riutilizzo, etc.
  • la quantità dei materiali inerti da demolizione e costruzione prodotti e di quelli riutilizzati presso lo stesso cantiere
  • i tempi e le modalità del riutilizzo
  • i siti/impianti di destinazione finale dei materiali in eccedenza e non riadoperati.
 
È chiaro come la norma sullo smaltimento delle macerie edili preveda percorsi rigorosi, effettuati da figure esperte e certificate, per cui quando contattate l’impresa di costruzioni più vicina a casa vostra, oltre a chiederle un preventivo di spesa tramite il nostro form apposito, vi consigliamo di chiarire anche che volete stipulare degli accordi sulla responsabilità di gestione dei rifiuti inserendo specifiche previsioni in merito.

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