Mobbing sul luogo di lavoro: quali aspetti lo caratterizzano e come è possibile difendersi

30 Marzo 2026 - Redazione

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Mobbing sul lavoro: cos'è, come riconoscerlo e come tutelarsi

Il verbo inglese "to mob" significa "assalire", "molestare": il mobbing sul lavoro indica un insieme di comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti da parte di colleghi o superiori che genera nella vittima un senso di terrore psicologico, impedendole di svolgere serenamente la propria attività.

Quando le condotte provengono direttamente da un responsabile o da un superiore gerarchico, si parla più precisamente di bossing. Vediamo come riconoscerlo, quali tutele offre la legge e cosa fare concretamente.

  Quando si configura il mobbing

Affinché una condotta possa rientrare nella categoria del mobbing lavorativo, non può trattarsi di un episodio unico e isolato. La giurisprudenza italiana (Cass. Civ., Sez. Lav.) ha individuato nel tempo i requisiti essenziali che devono coesistere:

  • Reiterazione nel tempo: i comportamenti devono ripetersi per un periodo prolungato, generalmente non inferiore a sei mesi;
  • Sistematicità: le azioni devono essere continuate e non occasionali;
  • Intenzionalità: deve esistere uno scopo preciso, ovvero la volontà di danneggiare psicologicamente, socialmente o professionalmente la vittima.

Il contesto predisponente è tipicamente un ambiente di lavoro caratterizzato da competizione esasperata, assenza di empatia e spirito di gruppo, e soprattutto da una cultura "collusiva" e omertosa, dominata dalla paura di ritorsioni.

  Le forme di mobbing: tabella riepilogativa

Il mobbing si manifesta attraverso strategie volte alla distruzione psicologica, sociale e professionale della vittima. La tabella seguente riassume le principali forme che può assumere.

Ambito Comportamenti tipici Effetti sulla vittima
Lavorativo e sociale Spostamenti continui e ingiustificati, dequalificazione dei compiti, ridicolizzazione davanti a clienti o superiori, sabotaggio, esclusione dalle comunicazioni Perdita di influenza, rispetto e potere decisionale; isolamento progressivo
Personale ed emotivo Critiche costanti e infondate, umiliazioni pubbliche, diffusione di voci false, negazione sistematica di informazioni necessarie al lavoro Perdita di autostima, entusiasmo e dignità professionale
Fisico e psicosomatico Isolamento totale, emarginazione, pressione psicologica prolungata Palpitazioni, insonnia, ansia, depressione, attacchi di panico, esaurimento nervoso
  Conseguenze sulla vittima

Lo scopo ultimo del mobber è indurre le dimissioni volontarie della vittima o creare le condizioni per un suo licenziamento motivato. Le ripercussioni non sono affatto trascurabili: nei casi più gravi, il mobbizzato vede compromesse anche le relazioni familiari e sociali, con conseguenze che possono diventare drammatiche.

Sul piano giuridico, il danno biologico — ovvero la lesione dell'integrità psicofisica della persona — è riconosciuto e risarcibile dalla giurisprudenza italiana nei casi di mobbing accertato.

  Il quadro normativo in Italia

In Italia non esiste ancora una legge specifica che disciplini il mobbing come fattispecie autonoma. Tuttavia, diverse norme dell'ordinamento offrono tutele concrete alla vittima:

  • Art. 2087 del Codice Civile: obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. È la norma più utilizzata nei ricorsi per mobbing.
  • D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): include lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligando il datore di lavoro a prevenire anche i rischi psicosociali.
  • Art. 2103 del Codice Civile (modificato dal D.Lgs. 81/2015 — Jobs Act): vieta il demansionamento unilaterale del lavoratore, salvo specifiche eccezioni. La dequalificazione dei compiti costituisce una lesione della personalità del lavoratore ed è risarcibile.
  • Codice Penale: le singole condotte mobbizzanti possono integrare reati quali sfruttamento del lavoro, stalking (art. 612-bis c.p.), ingiuria, diffamazione, minaccia, lesioni personali, abuso d'ufficio.
  • D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità): tutela specificamente le vittime di molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro legate a genere, età, origine etnica, religione o orientamento sessuale.
  Come tutelarsi: cosa fare concretamente

Se si è vittima di mobbing, è fondamentale agire con metodo. I passi consigliati sono i seguenti:

  1. Documentare tutto: conservare email, messaggi, note interne, testimonianze di colleghi e qualsiasi prova dei comportamenti subiti, con data e ora.
  2. Rivolgersi al medico: farsi certificare i danni alla salute da un medico di base o da uno specialista (psicologo, psichiatra), poiché la documentazione clinica è fondamentale in sede giudiziale.
  3. Contattare il sindacato: molte organizzazioni sindacali offrono consulenza e assistenza legale gratuita ai lavoratori vittime di vessazioni.
  4. Rivolgersi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): è possibile presentare un esposto all'INL per segnalare le condotte illecite del datore di lavoro.
  5. Affidarsi a un avvocato specializzato: per le azioni civili (risarcimento del danno biologico e morale) è necessario un avvocato civilista o del lavoro; se le condotte integrano reati penali, è indispensabile un avvocato penalista.

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