Risarcimento del danno in itinere: cos'è quando si configura e quando è possibile chiedere il risarcimento

21 Marzo 2024 - Redazione

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Risarcimento del danno in itinere: cos'è e cosa occorre fare per ottenerlo

Quando si parla di infortunio in itinere, oppure di danno in itinere, si fa riferimento all’incidente che si verifica durante il tragitto casa-lavoro e a causa del quale il lavoratore subisce delle lesioni che sono suscettibili di risarcimento dall’INAIL a determinate condizioni.

Questo perché, nonostante sia un infortunio che si realizza al di fuori dei luoghi di lavoro, la lesione si manifesta nel tragitto che porta il lavoratore a casa (dopo aver terminato il lavoro) o a lavoro.

Il danno in itinere è nettamente diverso rispetto alle altre tipologie di danni che possono subire i lavoratori durante l'orario di lavoro e nei luoghi di lavoro.Si pensi, ad esempio, al classico danno da infortunio che subisce un dipendente durante l’orario di lavoro in virtù della inosservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di sicurezza, oppure, al danno non patrimoniale (e patrimoniale) che subisce il lavoratore a causa di un demansionamento ingiustificato oppure a causa di mobbing.

Viceversa, è possibile parlare di infortunio in itinere, ad esempio, quando il lavoratore, dopo aver terminato il lavoro, si dirige a casa con la propria auto e viene coinvolto in un sinistro stradale. Oppure, viceversa, quando il lavoratore sale sul pullman per indirizzarsi a lavoro e viene coinvolto in un sinistro mentre si trova sul mezzo pubblico.

 

Il contesto legale del danno in itinere

La nozione di danno in itinere è contenuta nell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, il quale contiene disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sui luoghi di lavoro e le malattie professionali. L’art. 12 dispone che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende:

  • gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

La norma citata continua disponendo che, l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, o per esigenze essenziali ed improrogabili o per l'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

La norma invoca il concetto di “normale percorso” ma quale sarebbe? Normalmente s’intende il percorso più breve e diretto, ovvero, quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche in modo non abituale, ma tuttavia giustificato da una concreta situazione di viabilità che impone di percorrerlo in quella determinata occasione.

In linea teorica, seguendo quanto detto sopra, eventuali variazioni dal fisiologico percorso svolto, se non sono la diretta conseguenza di necessità improrogabili (ad esempio strada chiusa al pubblico per lavori, oppure ordine impartito direttamente dal datore) non permetterebbero di chiedere il risarcimento danni da infortunio in itinere.

Per quanto concerne, invece, le condizioni necessarie per poter chiedere il risarcimento, come chiarito più volte dall’INAIL, sono necessarie essenzialmente tre condizioni:

  • Lo spostamento deve avvenire per fini lavorativi; 
  • Lo spostamento deve avvenire nel “normale percorso”; 
  • Deve esistere un nesso eziologico che lega il tragitto e l’attività lavorativa svolta. In altre parole, il tragitto non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari che non sono inerenti a quelli di lavoro.

Occorre altresì precisare che l’esistenza di tutte e tre le condizioni sono necessarie ma non sufficienti, di per sé, per ottenere il risarcimento. Infatti, non è possibile prescindere da un’attenta analisi delle modalità dello spostamento impiegate dal lavoratore per coprire il normale percorso.

Ad esempio, se il lavoratore si dirige, percorrendo il normale percorso, da casa a lavoro rispettando l’orario dell’azienda (sussistono dunque tutte e tre le condizioni sopra citate) non sarà possibile chiedere il risarcimento per il danno in itinere se il lavoratore ha causato il sinistro perché ebbro.

Dopo il sinistro stradale, dopo aver chiesto ed ottenuto le cure necessarie presso le opportune strutture, è obbligatorio per il lavoratore (ai sensi dell’art. 51 del Testo Unico sopra citato) avvisare o comunque far avvisare il proprio datore di lavoro e la suddetta comunicazione deve essere immediata. In caso contrario, si perde il diritto ad ottenere le prestazioni da parte dell’INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore che ha avuto notizia dell’evento.

La struttura sanitaria che ha offerto le cure al lavoratore che ha subito le lesioni deve rilasciare una diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro. Detta documentazione deve essere inviata in modo telematico all’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato. Il lavoratore deve fornire al datore il numero identificativo del proprio certificato medico, la data del rilascio dello stesso nonché i giorni di inabilità a lavoro affinché possa provvedere alla denuncia o alla comunicazione dell’infortunio.

Il datore, dopo aver appreso la notizia dell’infortunio in itinere, deve inviare tutta la documentazione all’INAIL. L’invio della denuncia dì infortunio è necessaria per poter ottenere l’indennità e va presentata nel caso in cui ci sia una prognosi che va dai tre giorni (successivi all’evento lesivo). Il datore, in questi casi, è tenuto a presentare la denuncia telematica all’INAIL entro due giorni da che ne ha contezza oppure entro 24 ore in caso di circostanze gravi (ad esempio il decesso del lavoratore).

 

Cosa paga l’INAIL e cosa paga il Datore di lavoro

Dopo aver visto l’iter da percorrere per poter chiedere il risarcimento del danno subito, occorre ora analizzare chi è tenuto al pagamento dello stesso. Chiaramente l’infortunio provoca (a seconda dei casi) uno stato di temporanea impossibilità di compiere qualsiasi attività, compresa quella lavorativa.

Conseguentemente l’infortunio pregiudica sia la prestazione di lavoro nonché la retribuzione annessa. Ed è per questo che, grazie al premio assicurativo pagato dai datori all’INAIL, sorge il diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Quest’ultima è finalizzata a garantire un trattamento retributivo al lavoratore assente a causa dell’infortunio nonché a coprire le spese sanitarie (come ad esempio le cure mediche, accertamenti etc). L’INAIL è tenuta al pagamento per inabilità temporanea assoluta quando il lavoratore non può porre in essere la propria prestazione a causa dell’infortunio.

Giorni dall'infortunio Percentuale della retribuzione
1° giorno 100%
2° e 3° giorno 60% (salvo condizioni migliori eventualmente previste dal contratto collettivo applicato)
4° - 90° giorno 60% (Indennità INAIL)
91° giorno - guarigione 75%

Ovviamente tale incapacità deve essere provata, nero su bianco, da un attestato medico all’uopo rilasciato. 

Occorre però sottolineare che in caso di infortuni che determinano menomazioni dell’integrità psicofisica (ovvero il c.d. danno biologico), se il danno è superiore al 6% e fino al 100% e all’inabilità permanente, l’INAIL è tenuta ad erogare le prestazioni così come riportate dalle tabelle delle menomazioni previste dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000.

Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, con sentenza n. 12566 del 2018, l’importo della rendita per l’inabilita permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito. Ciò chiaramente al fine di evitare “di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito".

 

Le problematiche del danno in itinere

Come anticipato, chiedere ed ottenere il risarcimento del danno in itinere potrebbe non essere una cosa facile. Questo perché la normativa lascia alcune zone grigie dove è difficile muoversi, specie se non si ha esperienza nel settore.

Ad esempio, cosa succede se l’infortunio in itinere avviene su un mezzo di trasporto pubblico oppure percorrendo il tragitto a piedi? Sul punto occorre considerare sia i chiarimenti forniti dall’INAIL sia il testo normativo del TU sulle assicurazioni degli infortuni sul lavoro, il DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Da un’interpretazione complessiva di tutto ciò è possibile desumere che in presenza delle condizioni sopra menzionate (spostamento avvenuto per fini lavorativi, deve trattarsi di “percorso normale” e deve sussistere il nesso eziologico tra il tragitto e l’attività lavorativa) opera la copertura assicurativa anche in questi casi.

Cosa accade invece in caso di mezzi di trasporto privi di motore, come ad esempio una bicicletta? Sul tema l’INAIL ha interpretato in modo estensivo l’art. 12 del D.lgs. n. 38 del 2000 ed ha precisato che: “l’infortunio occorso a bordo di un velocipide, percorrendo una strada aperta al traffico di veicoli a motore, dovesse essere indennizzato solo in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre si potesse prescindere dalle condizioni di necessità qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto come ad esempio una pista ciclabile”.

Al fine di fare chiarezza sul punto è intervenuto il legislatore, con l’art. 5 comma 5 della Legge n. 221 del 2015 (il quale ha modificato l’art. 210 del TU n. 1124 del 1965) e poi la Cassazione con la sentenza n. 21516 del 2018 con la quale ha stabilito che l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto privato per recarsi a lavoro, deve considerarsi “necessitato”, pertanto, anche in questo caso opererà la copertura.

Lo stesso discorso vale anche per i mezzi di trasporto privati come ad esempio l’auto oppure altri mezzi a motore a patto che siano necessitati. Ovvero quando:

  • Il mezzo è fornito oppure è prescritto dal datore di lavoro per esigenze di lavoro;
  • Non vi sono mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione ed il luogo di lavoro;
  • Non vi è coincidenza tra orari dei mezzi pubblici e quello di lavoro;
  • È oggettivamente difficile raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi di trasporto;
  • La distanza tra la fermata del mezzo pubblico e l’abitazione o dal luogo di lavoro è eccessivamente lunga.
 

Cosa fare dopo l’infortunio in itinere

La prima cosa da fare è chiedere la dovuta assistenza medica. È fondamentale, infatti, recarsi in ospedale in modo da poter ricevere un referto da dove sono desumibili, nero su bianco, i danni e le lesioni subite. Tale documentazione, come più volte sottolineato, risulta essere di cruciale importanza per poter chiedere il risarcimento dei danni.

Senza una prova materiale, infatti, è praticamente impossibile avviare tutto l’iter necessario per poter chiedere il risarcimento. Fatto ciò, è necessario rivolgersi al proprio datore, in modo da permettergli di denunciare all’INAIL ciò che è accaduto. Più precisamente il datore è tenuto a comunicare all’INAIL che l’infortunio è “in itinere” compilando il modulo 4 bis RA. Ove costui non vi provveda, potrà farlo direttamente il lavoratore presso la sede INAIL competente mostrando ovviamente la documentazione medica.

 

Come prevenire gli infortuni in itinere?

Per poter prevenire gli infortuni in itinere dovrebbero rientrare nel processo di valutazione dei rischi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Sulla base dei risultati di tali valutazioni è possibile capire come e su cosa intervenire al fine di ridurre eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti. Ad ogni modo, tra le possibili cause di infortuni in itinere è possibile citare:

  • Aggravio del rischio da stress da lavoro correlato;
  • Il ruolo del fattore umano nell’incidentalità; 
  • Mancata percezione del rischio.

Dopo la valutazione, è necessario considerare anche le possibilità di prevenzione per contrastare tale fenomeno:

  • Policy aziendale;
  • Campagne di sensibilizzazione; 
  • Servizio di trasporto per i lavoratori integrativo del servizio pubblico;
  • Fruizione di un servizio di mensa a livello aziendale;
  • Installazione sui mezzi aziendali di sistemi vivavoce, di cambio corsia, di rilevazione dei colpi di sono etc;

Si tratta di piccoli accorgimenti che possono ridurre le probabilità che un accadimento di infortunio in itinere possa realizzarsi. Ovviamente è altresì fondamentale che il datore si impegni a rispettare completamente la normativa in vigore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in modo da garantire ai propri dipendenti un ambiente salubre e soprattutto sicuro.

 

Consulenza legale per il danno in itinere

In caso di danni in itinere è importante consultare un avvocato in modo da capire fin da subito cosa occorre fare e quali sono i documenti necessari per poter chiedere ed ottenere il risarcimento danni. Trovarsi nell’impossibilità di andare a lavoro è una cosa seria, pertanto, una consulenza legale può essere cruciale per ottenere, nel minor tempo possibile e senza lasciare nulla al caso, il giusto risarcimento. Con un supporto legale al proprio fianco, tra l’altro, non si è tenuti a conoscere quali canali attivare ed entro quali tempistiche, sarà l’avvocato ad occuparsi di tutto.

Se sei alla ricerca di un legale specializzato in questo settore, rivolgiti a Quotalo.it.  Grazie a questa piattaforma puoi trovare l’avvocato adatto più vicino a te e fissare una consulenza legale dettagliata in pochissimo tempo.

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