Infortunio sul lavoro: come tutelarsi al meglio

14 Maggio 2018 - Redazione

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In Italia a regolare gli infortuni sul lavoro è il “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che differenzia l’infortunio dalla classica indennità di malattia, e che permette di ottenere un indennizzo tanto più alto quanto più traumatico risulteranno l’evento e le conseguenze che ne sono derivate.


Tuttavia, affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e accedere al risarcimento danni, è necessario che:
  • sussista un evento traumatico che genera una lesione del lavoratore o la sua morte
  • sia evidente il nesso tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa (anche se l’attività non è ancora in essere ma solo potenziale, come quando si compie il tragitto per arrivare al luogo di lavoro, perché anche in questo caso sussiste rapporto causa-effetto: se non ci si fosse recati al lavoro non ci sarebbe occorso danno)
  • l’inabilità al lavoro sia superiore ai 3 giorni.


Con la sottoscrizione dell’assicurazione di cui sopra il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile, a meno che non risulti responsabile dell’infortunio, ad esempi per aver completamente disatteso le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro (si pensi a quelle aziende che non si curano di munire i propri operai di caschi protettivi, guanti, maschere, etc.)


Come si procede quando ad un lavoratore occorre un infortunio?
Innanzitutto il dipendente deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro, poi recarsi (o essere accompagnato) al Pronto Soccorso e trasmettergli il certificato medico con la diagnosi ottenuta.


Qualora la prognosi sia superiore ai 3 giorni (oltre quello in cui si è verificato l’incidente), il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare il modello di denuncia all’INAIL per via telematica: in caso contrario, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato, incorre in una multa da 1290 a 7745 euro, a meno che non si stia parlando di un infortunio a danno di un lavoratore autonomo del comparto agricolo o artigiano (ma in tal caso c’è la perdita del diritto all’indennità temporanea per i giorni prima della denuncia).


Una volta presentata denuncia di infortunio, 2 o 3 giorni prima della scadenza della prognosi il lavoratore dovrà sottoporsi ad una visita eseguita dai medici dell’INAIL che potranno prolungare lo stato di infortunio, se la guarigione non dovesse essere ancora sopraggiunta, fornendo un nuovo certificato medico da consegnare al datore di lavoro, oppure chiudere l’infortunio ed emettere nuovo certificato attestante l’avvenuta guarigione.


Abbiamo parlato in precedenza di un risarcimento danni per infortunio lavorativo, ma quali sono le circostanze nelle quali spetta e quando invece non viene riconosciuto?


Il risarcimento viene accordato in caso di:
  • infortunio connesso al rischio proprio della prestazione lavorativa
  • rischio ambientale
  • rischio improprio, ossia quando l’incidente è avvenuto durante un’attività preparatoria o, comunque, strumentale allo svolgimento delle mansioni.


Al contrario, non spetta risarcimento per infortunio sul lavoro in caso di:
  • rischio elettivo, vale a dire provocato dalla condotta illogica e imprevedibile del lavoratore (ad esempio: qualora l’operaio si rechi in magazzino a trovare un collega, ma il suo lavoro non lo preveda né egli possieda l’autorizzazione per farlo, non potrà accedere al risarcimento in caso di incidente dal momento che la sua condotta risulta ingiustificata)
  •  rischio generico: quando l’incidente capita indipendentemente dalle caratteristiche proprie del lavoro
  • rischio extraprofessionale: quando l’incidente occorre al di fuori dello svolgimento della prestazione di lavoro, a meno che, come detto in precedenza, non si tratti di spostamenti da e verso il lavoro.


In merito all’ultimo punto sono da farsi però alcune precisazioni:
  • c’è risarcimento quando viene dimostrato che treno, bus, taxi, vengono adoperati per recarsi al lavoro (ossia negli orari d’ufficio)
  • c’è risarcimento quando ci si reca a lavoro in auto, moto o bicicletta, ma solo se l’uso del mezzo privato è necessario per coprire il tragitto (magari perché i mezzi pubblici comporterebbero un enorme impiego di tempo e lunghe) e anche nel momento i cui il mezzo in questione fosse stato dato in leasing dall’azienda
  • c’è risarcimento anche nel caso in cui si svolgano più lavori 
  • c’è risarcimento quando l’incidente occorre durante il tragitto abituale per la consumazione del pranzo, ma solo se non esiste mensa aziendale.


Quanto detto vale anche per i lavoratori autonomi, purché si riesca a dimostrare che l’infortunio è avvenuto in circostanze necessarie per svolgere il lavoro.


Quanto spetta al dipendente per un infortunio lavorativo?
Il 100% della paga per la prima giornata e il 60% dalla seconda alla quarta: a pagare è il datore di lavoro; a partire dal quinto giorno l’Inail paga il 60% fino al 90esimo giorno e il 75% a partire dal 91esimo fino alla completa guarigione, mentre la differenza (40% prima e 25% dopo) è erogata dal datore di lavoro.


Ma se dovesse accadere che sia il lavoratore che il datore di lavoro affermino la propria mancanza di responsabilità in merito ad un incidente occorso sul luogo di lavoro, addossando all’altro la colpa?
Potrebbe essere necessario adire le vie legali, e in questo caso per tutelarsi al meglio una volta rimesti vittima di un incidente in ambiente di lavoro bisognerebbe rivolgersi ad un legale: sul nostro portale vi basterà cliccare l’area geografica di interesse e avrete a disposizione innumerevoli professionisti tra i quali scegliere quello che maggiormente risponde alle vostre necessità (per la prontezza con la quale risponde ai vostri quesiti, per la completezza e chiarezza delle risposte, per l’empatia che stabilisce con voi sin dal primo momento -non solo per iscritto, ma anche in occasione del vostro primo incontro vis a vis-, per l’ampiezza di curriculum ed esperienze di cui può darvi testimonianza, per la giustezza della corresponsione economica che vi richiede a fronte del suo intervento professionale).

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