Come si configura la violenza quando si parla di bullismo, com'è evoluta all'epoca di internet e come tutelarsi

08 Gennaio 2024 - Redazione

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Tutto quello che c'è da sapere sul bullismo e il cyberbullismo

Il bullismo ed il cosiddetto cyberbullismo rappresentano una vera e propria piaga sociale, tant’è che negli anni i Tribunali hanno eretto una vera e propria barricata contro gli episodi di bullismo e di cyberbullismo.

Lo scopo è quello di garantire una tutela più adeguata possibile a chi è vittima di bullismo e di prevenire nei limiti del possibile tali fenomeni, coinvolgendo anche genitori e insegnanti.

 

Qual è la definizione legale di "bullismo" come fenomeno sociale

Dare una nozione strettamente legale di bullismo non è semplice, principalmente perché si tratta di un fenomeno sociale.

In un’ottica legale comunque il bullismo viene oggi definito come quel complesso di comportamenti aggressivi e violenti, sia di natura fisica che psicologica, ripetuti per un determinato lasso di tempo e perpetrati ai danni di un soggetto.

Dalla nozione stessa di bullismo è possibile desumere che ciò che lo caratterizza sono ben tre elementi:

  1. L’intenzionalità del comportamento vessatorio;
  2. La ripetizione del comportamento vessatorio nel tempo;
  3. Lo squilibrio di potere o di forza tra il bullo, ovvero chi vessa) e la vittima. 

Anche in assenza di uno solo degli elementi sopra richiamati, non è possibile discorrere, almeno da un punto di vista legale, di bullismo.

Fatta questa breve premessa sulla definizione di bullismo, è necessario ora analizzare le varie tipologie di bullismo. 

Esiste, innanzitutto, il bullismo verbale. Esso si manifesta attraverso insulti rivolti ad un determinato soggetto per le proprie caratteristiche fisiche, il più delle volte quando riguardano peso e colore della propria pelle, o caratteristiche personali come l’orientamento religioso, sessuale etc.

Rientra nel novero del bullismo verbale anche rivolgersi ad un soggetto mediante soprannomi svilenti.

Per quanto riguarda il bullismo fisico invece, questo si manifesta quando un soggetto colpisce o ferisce qualcuno, provocandogli dolori fisici mediante violenza. Lo stesso dicasi anche quando un soggetto minaccia o intimidisce verbalmente una persona al fine di derubarla dei propri effetti personali.

Il bullismo sociale si manifesta invece escludendo in modo costante una persona dalla vita sociale del gruppo, o magari condividendo informazioni o immagini lesive della propria dignità.

È doveroso fare un cenno anche al cosiddetto cyberbullismo, la tipologia più recente di bullismo; secondo una recente statistica posta in essere dall’Istat infatti, in Italia almeno il 22% dei ragazzi hanno sperimentato questa particolare forma di bullismo. Si tratta, in poche parole, di bullismo posto in essere non nella vita reale bensì nel cyberspazio, e comporta che tutti gli atti sopra descritti vengono resi pubblici in rete, ledendo così gravemente l’autostima della vittima. 

Ancora, il bullismo può essere anche diretto o indiretto: si parla di bullismo diretto quando gli atti vengono riguardano  direttamente alla vittima in prima persona, viceversa si parla di bullismo indiretto quando la vittima viene discriminata non direttamente, magari mettendo in giro voci non veritiere sul proprio conto o rendendo pubbliche informazioni personali.

 

Soggetti coinvolti

Gli studi che si sono occupati del fenomeno del bullismo hanno tratteggiato i profili dei soggetti che sono coinvolti, in modo diretto o indiretto, negli episodi di bullismo.

Tra i soggetti coinvolti c’è sicuramente ed ovviamente il bullo, il quale agisce principalmente per soddisfare il bisogno di dominio; il bullo da spesso sfogo ad un’aggressività che spesse volte caratterizza anche i suoi rapporti con gli adulti.

Tra l’altro, molto spesso capita che il ruolo del bullo venga condiviso anche da due o più soggetti, uno dei quali agisce in posizione “dominante” mentre l'altro o gli altri assumono il ruolo del “gregario”. 

La vittima, invece, quasi sempre possiede una o più caratteristiche, ad esempio fisiche o comportamentali, che il bullo individua come punto di debolezza e sui quali inevitabilmente fa leva per porre in essere le sue condotte aggressive.

Si rende assolutamente necessario sottolineare che credere che il fenomeno del bullismo riguardi solamente il bullo e la vittima è sbagliato.

Nel bullismo infatti possono assumere un ruolo importante anche i terzi che assistono o che comunque vengono a conoscenza degli atti vessatori; anche con la loro semplice presenza infatti, questi soggetti terzi potrebbero alimentare il fenomeno.

Per quanto riguarda la famiglia e la scuola, invece, queste due realtà spesso rimangono completamente estranee al fenomeno, e talvolta questo avviene perchè si rivelano incapaci di comprendere i segnali ed i campanelli d’allarme che chi soffre di bullismo lancia.

Questo aspetto si rivela grave perchè la scuola e le famiglie dovrebbero avere un ruolo fondamentale nell’assicurare la corretta crescita e la corretta formazione della futura generazione e prevenire questi fenomeni che rappresentano una vera e propria piaga della società.

Soggetti coinvolti nel bullismo  

Quando il bullismo diventa reato come violenza privata

In genere quando si pensa al bullismo si pensa quasi sempre ad un fenomeno che rileva solo su un piano meramente sociale, ma in realtà non è proprio così; il bullismo infatti può rilevare anche sul piano penalistico.

Sul tema si è espressa la Cassazione con la sentenza n°163 del 2021 la quale ha precisato che il fatto costitutivo del bullismo non è la violenza o la minaccia bensì la costrizione; pertanto, realizza il reato di violenza privata ai sensi dell’art. 610 del Codice Penale il bullo che pone la vittima in una condizione di soggezione psichica a seguito dell’atto violento e prepotenze.

Il bene giuridico tutelato dalla norma citata, ovvero la libertà psichica, viene compromessa dalla coercizione della volontà da parte del bullo, pertanto la Suprema Corte di Cassazione ha respinto l’idea della coincidenza tra la condotta minacciosa e l’evento di bullismo come conseguenza immediata e priva di successive conseguenze.

Affinché la condotta del bullo concretizzi il reato di violenza privata è necessario e sufficiente, secondo i giudici ermellini, che avvenga la compressione della libertà psichica della vittima che si ritrova ad esempio costretto a subire la prevaricazione del bullo.

 

Quali sono gli elementi costitutivi del reato di bullismo

Affinché si possa parlare di bullismo vero e proprio è necessario che il comportamento di un soggetto abbia i seguenti elementi:

  1. Continuità;
  2. Ripetitività;
  3. Differenza di forze;
  4. Intenzionalità delle condotte.

Non è pertanto possibile parlare di bullismo se un soggetto minaccia un’altra persona solo una volta oppure tende a prevaricarlo, fisicamente o psicologicamente, solo in una determinata occasione.

Uno degli elementi costitutivi del bullismo è infatti, come abbiamo visto, la reiterazione o meglio ancora la continuità delle condotte vessatorie poste in essere a danno di una persona.

Ancora, un altro elemento cardine del bullismo è la disparità di forze che intercorre tra il bullo e la vittima: non a caso, il termine bullismo deriva proprio dalla parola “bullying” che può essere tradotto nella nostra lingua in “maltrattare, intimidire, usare prepotenza”.

Elementi costitutivi del reato di bullismo  

Quali sono i reati potenzialmente associati al bullismo

Le diverse condotte mediante cui si manifesta il fenomeno del bullismo appaiono ed anzi spesso sono riconducibili a svariate fattispecie di reato disciplinate all’interno del Codice Penale.

Nel Codice Penale sono infatti racchiuse norme volte a tutelare non solo l’incolumità fisica di ciascun individuo, ma anche norme volte a tutelare l’altrui onore, la libertà e la protezione del patrimonio di chi viene offeso dalle altrui condotte.

Ad esempio, in caso di episodi di bullismo che si manifestano mediante aggressioni sul piano fisico e verbale, si potrebbero ravvisare i delitti di percosse ex art. 581 c.p., di lesioni ex art. 582 c.p. o la minaccia ex art. 612 c.p.

Innanzi a condotte più subdole invece, si potrebbe configurare il delitto di diffamazione ex art. 595 c.p., mentre ove le condotte bullizzanti tendono a coinvolgere non solo la persona ma anche il suo patrimonio, allora potrebbero configurare il delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p. il delitto di rapina ex art. 628 c.p. o l’estorsione ex art. 629 c.p. 

Un’ulteriore ipotesi in cui le condotte del bullo possono assumere rilievo penalistico, è quella prevista dal reato di molestie o di disturbo alle persone ex art. 660 c.p., mentre in caso di estrema gravità non è possibile escludere la possibilità di ravvisare nelle condotte del bullo anche il delitto di istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. 

Assume un ruolo piuttosto importante, invece, il delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., fattispecie questa conosciuta anche come stalking è stata spesso ritenuta applicabile anche alle condotte del bullo.

Il delitto in esame, infatti, ben si presta a ricomprendere in sé tutta una serie di condotte che, pur non necessariamente censurabili se considerate una per una, acquistano una reale portata lesiva se considerate in modo complessivo in quanto capaci di provocare notevoli sconvolgimenti nell’altrui vita.

La stessa Cassazione ha ritenuto applicabile l’art. 612 bis c.p in materia di bullismo. I giudici ermellini, infatti, sono stati chiamati ad esprimersi in relazione ad una vicenda di soprusi ed angherie subiti da un ragazzo all’interno dell’ambiente scolastico.

 

Cosa si intende con cyberbullismo e come si è sviluppato nel corso degli anni

Per avere una nozione ben precisa del termine “cyberbullismo” è necessario fare riferimento all’art. 1 comma 2 della Legge 29 maggio 2017 n. 71, rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

L’articolo sopra richiamato stabilisce che per "cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo." 

In poche parole, il cyberbullismo consiste in un fenomeno caratterizzato da una pluralità di comportamenti posti in essere per via telematica e caratterizzati da un preciso elemento soggettivo ed oggettivo.

Il primo, è la volontà dell’autore di ridicolizzare, umiliare o isolare la vittima mediante l’uso di azioni persecutorie, il secondo invece è strettamente collegato alle caratteristiche della condotta dell’attore, ovvero, varia a seconda delle condotte bullizzanti poste in essere dal bullo. 

Purtroppo si tratta di un fenomeno che è nato dallo sviluppo quasi incontrollato della tecnologia e dei social media; originariamente, chi poneva in essere condotte bullizzanti nel cyberspazio non veniva punito in alcun modo perché non vi erano strumenti che lo permettessero.

Con il passare degli anni però, anche sulla scorta del grave disagio connesso al fenomeno del cyberbullismo, il legislatore è intervenuto per tutelare anche coloro che subivano l’altrui violenza in rete. 

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 rappresenta un importantissimo punto di partenza per la prevenzione del cyberbullismo, fenomeno ormai dilagante.

Uno degli strumenti di tutela più importanti introdotti da questa legge è previsto dall’articolo 2 il quale stabilisce che ciascun ultraquattordicenne, o i suoi genitori in caso di età inferiore, che sia stato vittima di cyberbullismo, ha la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento o del gestore della piattaforma web, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione e il blocco dei contenuti diffusi in rete.

Se in 24 ore dalla presentazione dell’istanza il gestore non avrà preso in carico la richiesta ed entro 48 ore non avrà provveduto, come per legge, il soggetto interessato è legittimato a proporre la medesima richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a rimuovere i contenuti offensivi entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

Altra tutela importante è contenuta nell’articolo 7 il quale disciplina l’ammonimento, rimedio che tra l’altro è già previsto per lo stalking: in caso di condotte ingiuriose, diffamatorie o di minaccia, o di trattamento illecito dei dati personali commessi in rete da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, è applicabile, se non c’è querela o denuncia, la procedura di ammonimento da parte del Questore.

In estrema sintesi, il Questore convocherà avanti a sé il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale, invitandolo a rispettare la legge.

Cos'è il cyberbullismo  

Come viene sanzionato il bullismo e quali sono le pene

Come anticipato, il fenomeno del bullismo può manifestarsi in modi differenti.

Le condotte bullizzanti possono infatti essere di vario tipo, possono ledere l’altrui reputazione, possono ledere fisicamente una persona o cagionare un danno al proprio patrimonio e così via.

Ciò significa che coloro che pongono in essere azioni di bullismo possono commettere dei fatti che sono penalmente rilevanti ed essere sottoposti, dunque, all’azione penale con tutte le conseguenze di legge in termini di pene accessorie e principali.

Sul tema, in realtà, c’è una interessante novità. Grazie alla Commissione Giustizia e al voto unanime di maggioranza e opposizione, infatti, non appena Camera e Senato approveranno la Legge, il bullismo sarà una vera e propria forma di reato autonoma.

La pena prevista è quella detentiva e potrebbe andare da un anno a sei anni e sei mesi, mentre per i minorenni è previsto l’affidamento ai servizi sociali oppure ad una comunità ove il percorso educativo non sia riuscito.

Tra l’altro, la nuova legge prevede anche talune sanzioni a carico degli adulti che non vigilano attentamente sui minori violenti. Ovviamente le condotte riconducibili al bullismo possono assumere rilevanza anche sul piano civilistico, ma poichè gli autori di simili condotte possono essere, anzi quasi sempre sono, soggetti minorenni, a rispondere dei danni causati a terzi a rispondere saranno direttamente i genitori e, più in generale, coloro che rivestono una posizione di responsabilità rispetto al minorenne. A tal riguardo le norme di riferimento sono gli art. 2047 e 2048 c.c.

 

A chi rivolgersi in caso di denuncia per atti di bullismo o per atti di bullismo subiti

Non appena si colgono campanelli d’allarme che possano far presumere che un proprio caro stia subendo delle condotte vessatorie da parte di terzi, oppure nel caso in cui si dovesse essere vittime di bulli in prima persona, è importantissimo agire in modo tempestivo.

Oltre ad attivare i rimedi sopra elencati, è utile rivolgersi ad un avvocato al fine di concordare la migliore strategia possibile al fine di tutelare o di tutelarsi dalle condotte di bullismo altrui.

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