Reato di atti persecutori e reato di molestie: cosa sono e come difendersi?

29 Marzo 2023 - Redazione

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Stalking_Avvocato per reato di stalking e molestie: come contattarlo Stalking_Avvocato per reato di stalking e molestie: come contattarlo Stalking_Avvocato per reato di stalking e molestie: come contattarlo

Stalking e molestie: tutto quello che c'è da sapere

Al giorno d'oggi, purtroppo, si sente parlare ancora moltissimo di reati posti in essere nei confronti delle donne, spesso descritti con termini come “reato di genere”, “femminicidio” ed altri.

Il legislatore è quindi più volte intervenuto prevedendo nuove figure delittuose al fine di garantire una tutela sempre maggiore alle donne e, più in generale, a coloro i quali subiscono abusi di ogni tipo.

Una prova di tutto ciò va rinvenuta sicuramente nell’aver introdotto, con la Legge 11/2009, il reto di Stalking, comportamento che fino a non molti anni fa non era penalmente perseguibile e che approfondiremo nel corso dell'articolo.

                                         

Differenza tra molestie e stalking

Spesso il reato di stalking viene sovrapposto al reato di molestie, ma questo non è corretto in quanto si tratta di condotte diverse che non possono essere concettualmente identificate.

Già dalla definizione di stalking, contenuta nell’art. 612 bis del Codice Penale, è possibile infatti desumere che tale reato è caratterizzato da persecuzioni serie, capaci di provocare in chi le subisce una situazione tormentosa.

Si tratta, in poche parole, di una condotta decisamente più grave rispetto alle molestie, le quali viceversa sono caratterizzate da un comportamento di mero “disturbo” alla quiete ed alla tranquillità altrui. 

L'articolo 660 del codice penale dispone che: "chiunque, in un luogo aperto al pubblico, ovvero con il mezzo di telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito a querela della persona offesa (…)".

È chiaro dunque, che i bene giuridici tutelati dalle due norme citate sono differenti; un esempio concreto forse potrebbe rendere più agevole comprendere le differenze che intercorrono tra le due condotte.

Una serie di messaggi fastidiosi inviati ad una determinata persona può integrare il reato di molestie, ma se tali messaggi contengono minacce serie e vengono inviati con una certa continuità, la condotta è suscettibile di essere qualificata come “atti persecutori” ovvero stalking; insomma, il reato di stalking è connotato dall’essere maggiormente lesivo nei confronti della persona offesa.

Le differenze tra i due reati però non finiscono qui ed è possibile individuarne altre tre.

In primis, i due reati hanno una diversa finalità; l’art. 612 bis del c.p. ovvero la norma che disciplina lo stalking, tutela la libertà della persona e la sua tranquillità psicologica, mentre la norma in materia di molestie è finalizzata a tutelare l’ordine pubblico contro comportamenti che potrebbero cagionare disordine sociale.

Secondariamente, un’altra differenza può essere individuata nella condotta stessa in quanto le molestie possono manifestarsi anche con una singola azione, viceversa il reato di stalking presuppone atti persecutori ripetuti nel tempo, ovvero una pluralità di atti.

L’ultima differenza va rinvenuta sotto il profilo sanzionatorio: se lo stalking è punito con una pena detentiva che può andare da sei mesi a cinque anni, le molestie vengono punite con una contravvenzione, con l’arresto fino a sei mesi o con la sola ammenda fino ad euro 516.

Per avere una maggiore comprensione del fenomeno dello stalking è bene effettuare una breve disamina sulle diverse tipologie di stalking individuate dagli esperti del settore.

  • Il rifiutato: si tratta di un soggetto che, dopo aver ricevuto un rifiuto, diventa un persecutore. In poche parole, nella maggior parte dei casi si tratta dell’ex fidanzato, o fidanzata, abbandonato dal proprio partner. L’obiettivo dello stalker rifiutato è quello di riallacciare, a tutti i costi, i rapporti con la vittima, oppure di vendicarsi dell’abbandono subito.
  • L’offeso: in genere è un soggetto che ha il desiderio di vendetta, il quale per ridurre la propria rabbia inizia a fare progetti vendicativi nei confronti della vittima spesso anche molto pericolosi per l’incolumità della stessa. Purtroppo, spessissimo si tratta di persone pericolose disposte anche a compiere gesti estremi.
  • Il corteggiatore incompetente: si tratta quasi sempre di una persona timida ed impacciata, con scarsissime capacità relazionali. I soggetti che rientrano in questa categoria hanno intenzione di avere una relazione a tutti i costi con la vittima, tuttavia le loro scarse abilità sociali finiscono per mettere a disagio quest'ultima a causa di comportamenti asfissianti e maleducati.
  • Il predatore: lo scopo finale che muove questa tipologia di stalker è quello di avere un rapporto sessuale con la vittima. Si tratta di persone che perdono ore ed ore per pianificare nel minimo dei dettagli inseguimenti, pedinamenti ed appostamenti per raggiungere la vittima nel momento opportuno.
  • Il bisognoso d’affetto: si tratta di persone che vivono nell’illusione di poter ricevere l’amore da una determinata persona che, viceversa, risulta essere oppressa da questi comportamenti.

D'altro canto invece, il molestatore non necessariamente vuol cagionare una lesione fisica o morale alla vittima, ma con la sua condotta lede l’ordine pubblico e sociale.

Codice penale stalking  

Articoli del codice penale che disciplinano queste due fattispecie di reato

Come anticipato quindi, la condotta di stalking e quella di molestie sono penalmente rilevanti e sono disciplinate dal Codice penale, rispettivamente dall’art. 612 bis e dall’art. 660.

L’articolo 612 bis dispone che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Il legislatore ha previsto inolte anche un aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è altresì aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Infine, la norma in esame precisa che il delitto è punito a querela della persona offesa

L'articolo 660 del Codice Penale è una norma decisamente più sintetica e dispone che: "Chiunque, in un luogo pubblico, o comunque aperto al pubblico, ovvero con l’uso di un telefono, per petulanza o per altro motivo biasimevole, reca a chiunque molestia o disturbo viene punito, a querela della persona offesa, con pena detentiva fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 516 euro".

Infine, la norma in esame precisa che il reato di molestie è perseguibile d’ufficio, ovvero non è necessaria la querela della persona offesa, se il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o per infermità.

 

Elementi costitutivi del reato di atti persecutori e del reato di molestie

L’elemento oggettivo del reato di stalking è dato dalla reiterazione delle condotte persecutorie poste in essere a danno di un soggetto, che devono essere tali da cagionare nella vittima un "perdurante e grave stato di ansia e paura".

Ciò significa che le stesse devono determinare nel soggetto offeso un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

Occorre altresì precisare che la reiterazione delle condotte persecutorie non devono essere necessariamente molteplici e costanti, in quanto la giurisprudenza ha precisato che sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o di molestia per consumare il reato in esame.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato di stalking, si tratta di un reato a dolo generico; ciò significa che la volontà necessaria e sufficiente per consumare tale reato è quella di porre in essere condotte di minaccia e molestie ai danni di una determinata persona.

Non è necessaria, dunque la rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero lo scopo che si vuol perseguire con le condotte poste in essere; ai fini dello stalking, è necessaria e sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte offensive.

Viceversa, con riferimento al reato di molestie, l’elemento costitutivo di questo reato più volte precisato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 7355/1984) consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone interferendo nell’altrui sfera privata e nell’altrui vita relazionale.

I tratti essenziali del reato di molestie sono:

  • La petulanza, che può essere definita come l’atteggiamento di arrogante invadenza e di continua intromissione nell’altrui vita privata posto in essere con una pluralità di azioni di disturbo (Cass. 6908/2011)
  • Il biasimevole motivo, rappresentato da ogni altro movente riprovevole in sé stesso o magari in relazione alle qualità della persona molestata e che abbia su quest’ultima gli stessi effetti della petulanza.
  • La pubblicità del luogo, per cui la Cassazione (Cass.11524/1986) ha precisato che il requisito del “luogo pubblico” sussiste tanto nel caso in cui l’agente si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in un luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei riguardi di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Con riferimento all’elemento soggettivo, invece, si tratta di un reato a dolo generico quindi come anticipato sarà sufficiente la coscienza e la volontà della condotta oggettivamente idonea a molestare o disturbare il soggetto che la subisce.

Nella tabella sottostante abbiamo riassunti i principali elementi costitutivi dei due reati: 

Elemento oggettivo del reato Elemento soggettivo del reato
Stalking: reiterazione delle condotte persecutorie, che provocano paura per l'incolumità della vittima o delle persone a lei care, costringendola ad una modificazione del suo stile o delle sue abitudini di vita Stalking: è un reato a dolo generico, perciò perchè si verifichi è necessaria e sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte offensive
Molestie: petulanza, biasimevole motivo, pubblicità del luogo in cui vengono messe in atto Molestie: è un reato a dolo generico, perciò sarà sufficiente la coscienza e la volontà della condotta atta a molestare o disturbare il soggetto che la subisce
Denuncia per molestia

 

Pene previste per atti persecutori e molestie

Per il reato di stalking il legislatore ha previsto una pena detentiva che oscilla da un anno a sei anni e sei mesi, destinata ad essere aumentata se:

  • Il fatto viene commesso dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • Il fatto è stato commesso attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici;
  •  È aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un soggetto minorenne, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. 

Per quanto concerne il reato di molestie, invece, è previsto l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino ad € 516.

 

Codice rosso per reato di stalking

Dopo un lungo e travagliato iter normativo, il 25 luglio 2019 è ufficialmente entrato in vigore il Codice Rosso, un intervento normativo atteso dalle vittime di stalking, molestie, maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali etc..., al fine di reprimere taluni comportamenti che, con il passare degli anni, sono diventati sempre più presenti nel tessuto sociale.

Il legislatore ha deciso introdurre, proprio con il Codice rosso, nuove figure di reato inasprendo simultaneamente le pene previste per altri.

È stato il caso proprio del reato di stalking che con l'introduzione del Codice Rosso ha visto un aumento della pena detentiva ad esso collegata.

 

Approfondimento su stalking online

Ormai l'uso di smartphone, pc, tablet ed altri dispositivi elettronici fa parte della nostra quotidianità e questo ha inevitabilmente portato ad un cambiamento delle abitudini.

Purtroppo anche lo stalking si è “digitalizzato” ed è il frutto dell’utilizzo scorretto della tecnologia. Non a caso da già un po' di tempo si parla di “cyberviolenza”, “cyberstalking” e "cyberbullismo”, solo per nominarne alcuni.

Fin da subito però occorre precisare che, come affermato anche dalla Giurisprudenza, non si tratta di nuovi reati bensì di differenti modalità di esecuzione di reati già previsti dalla legge.

Ad esempio il reato di cyberstalking non è un reato diverso rispetto a quello fino ad ora analizzato, ma ha semplicemente una modalità differente di estrinsecazione del reato stesso (in tal senso vedasi Sent. Milano n. 2568/2018). In poche parole, le condotte persecutorie reiterate, nel caso di cyberstalking, vengono poste in essere attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici come ad esempio lo smartphone, il pc o il tablet.

Denuncia stalking online

 

Approfondimento su stalking condominiale

Lo stalking condominiale, anche in questo caso, non è un’ipotesi speciale di reato codificata dal legislatore.

Si tratta di condotte poste in essere nei confronti dei vicini di casa, idonee a generare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per propri familiari tali da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

È agevole desumere, quindi, che lo stalking condominiale non è nient’altro che una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa fino ad ora esaminata, resa possibile dalla particolare struttura del reato di stalking.

La sentenza chiave che ha esteso ufficialmente il perimetro normativo dell’art. 612 bis c.p. al contesto condominiale è la n. 20895 del 25 maggio 2011 della Suprema Corte di Cassazione. Con tale sentenza, infatti, i giudici ermellini per la prima volta hanno applicato l’art. 612 bis c.p. in occasione di una lite condominiale.

 

Quanto dura una causa per molestie/ causa per stalking

Purtroppo il nostro Paese è tristemente noto per la durata eccessiva del processi, sia civili che penali. Con specifico riferimento ai processi che hanno per oggetto i reati di molestie e di stalking, negli ultimi anni il legislatore ha cercato di imporre una maggiore rapidità nella conclusione degli stessi al fine di garantire una maggiore tutela ai consociati.

Purtroppo però, non è possibile stabilire quanto possano durare questi processi, anche perché dipende dalle singole sfaccettature del caso concreto e dal carico dell’autorità giudiziale innanzi alla quale il processo pende. In ogni caso è possibile sicuramente affermare che la durata delle indagini preliminare è stato fissato a sei mesi, i quali iniziano a decorrere dall'annotazione nel registro del reato, e a 12 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità.

 

Come tutelarsi e come sporgere denuncia

Nel caso in cui ci si trovasse in una situazione particolarmente pesante e difficile da sopportare a causa delle condotte altrui, è fondamentale agire per le vie legali al fine di evitare che il comportamento dello stalker o del molestatore in questione possa peggiorare ulteriormente. 

Per presentare una denuncia per stalking o molestie è possibile percorrere due strade:

  • Presentare la querela direttamente presso la Procura della Repubblica entro 6 mesi dall’ultimo atto intimidatorio subito ed attendere l’esito delle Indagini preliminari;
  • Effettuare un ammonimento al Questore, ovvero una diffida a non comportarsi più in quel modo.

   

Come trovare un avvocato penalista

Per avere maggiori informazioni in merito a queste particolari figure di reato è importante rivolgersi solo a professionisti legali specializzati in campo penale. Se sei alla ricerca di un avvocato che possa aiutarti in questo campo, noi di Quotalo.it siamo qui per te. Compilando il nostro formulario dedicato avrai modo di metterti in contatto con l’avvocato penalista più vicino a te a cui chiedere una consulenza dettagliata, nel pieno rispetto della tua privacy.

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