Separazione con addebito

08 Giugno 2015 - Redazione

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È possibile ricorrere alla Separazione per colpa o con addebito quando uno dei due coniugi sia venuto meno agli obblighi matrimoniali.
L’addebito non è un automatismo che si mette in moto perché l’altro coniuge si sente offeso nei suoi diritti.

Innanzitutto quali sono gli obblighi matrimoniali secondo il Codice Civile italiano?

L’art. 143 c.c. stabilisce che nel matrimonio marito e moglie godono degli stessi diritti e si assumono gli stessi doveri. 
A fronte di un obbligo di un coniuge si ha il corrispondente diritto dell’altro. “Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”, inoltre entrambi proporzionalmente alle proprie capacità reddituali e patrimoniali sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.

La separazione con addebito può essere riconosciuta dal Tribunale solo nel caso in cui si dimostri che il coniuge, a carico del quale si richiede l’addebito, sia colpevole di aver disatteso ai suddetti obblighi. Siamo nel caso di separazione giudiziale (art.151 c.c.), perché un coniuge si rivolge a un giudice per avere ragione del fatto che l’altro abbia attuato un comportamento tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto, o “da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151 c.c.)e che abbia offeso i diritti matrimoniale del richiedente. 

Inoltre, perché sia fatto valere l’addebito, deve esserci un rapporto diretto di causa effetto tra la richiesta di separazione conseguente la crisi coniugale e la condotta lesiva del coniuge: in questo senso la catena temporale degli eventi assume rilevanza. Altri elementi sono sostanziali ai fini della sentenza.

La raccolta delle prove che dimostrino l’inadempienza agli obblighi matrimoniali e l’insostenibilità della convivenza, e la loro opportuna presentazione sono il nucleo, il fattore determinante per il riconoscimento dell’addebito.

Per quanto si possa essere offesi, in preda a emozioni, se si pensa che ci siano le motivazioni per il riconoscimento dell’addebito, è bene non agire istintivamente o sulla spinta di ragionamenti sentimentali, per non compromettere il proprio diritto. Rivolgendosi a un avvocato, si avranno i consigli opportuni per affrontare al meglio la situazione e vedere riconosciuti i propri diritti. 

Il Tribunale, una volta esaminate le comprovate ragioni, emetterà la sentenza riconoscendo o meno l’addebito. Il giudizio è rilevante anche per le sue implicazioni patrimoniali.
La Cassazione ha stabilito che alcuni comportamenti, come il tradimento coniugale, sono lesivi dell’integrità della persona e quindi il coniuge che abbia subito il danno ha diritto a un congruo risarcimento.

Il coniuge a carico del quale sia riconosciuto l’addebito avrà diritto agli alimenti, ma non al mantenimento.

Gli alimenti sono una somma di denaro dovuta al coniuge che non sia in grado di soddisfare i propri bisogni primari, cioè vitto, alloggio e cure mediche, e via sia impossibilità lavorativa, sono dovuti anche al coniuge a cui sia stata addebitata la separazione.

L’assegno di mantenimento è dovuto dal coniuge a carico del quale sia stato riconosciuto l’addebito della separazione e dovrebbe garantire al coniuge, richiedente la separazione, il mantenimento del livello di vita precedente la separazione.

Gli alimenti fanno fronte a uno stato di bisogno, mentre l’assegno di mantenimento ha una natura risarcitoria.

Il riconoscimento dell’addebito a carico del ex-coniuge è ottenere la salvaguardia di un proprio diritto, l’indennizzo per un danno subito.


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