Risarcimento danni per inadempimento contrattuale

21 Dicembre 2022 - Redazione

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Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale

La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, sancito da un pre-esistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto: quando e come è possibile optare per una risoluzione contrattuale per inadempimento delle finalità previste dalla sottoscrizione? Quali sono le circostanze per cui il recesso per inadempimento contrattuale può dare luogo ad una richiesta di risarcimento determinata dal pregiudizio effettivo che ha determinato al contraente? E quali voci possono essere incluse nella richiesta di risarcimento?

  Quando è dovuto il risarcimento per inadempimento contrattuale

Innanzitutto è importante sottolineare che non è sufficiente dimostrare l'inadempimento, in quanto a colui che subisce il danno spetta anche l’onere della prova del pregiudizio effettivo e reale che l’inosservanza ha determinato sulle sue sostanze.

In particolare la Cassazione ricorda che, ai sensi dell'articolo 1223 del Codice Civile, il risarcimento per inadempimento contrattuale è dovuto solo se sussiste:

  • Perdita a danno del creditore, o danno emergente;
  • Mancato guadagno, o lucro cessante, sempre riferibile al creditore;
  • Nesso di causalità certo fra inadempimento e danno, in base alla logica della probabilità e non a quella della mera possibilità.

Inoltre, a differenza della responsabilità extracontrattuale in cui sono risarcibili tutti i danni, siano questi prevedibili o meno, nella responsabilità contrattuale, a patto che l'inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al momento in cui il contratto è stato siglato

Allo stesso modo, il debitore potrà sottrarsi all'obbligo risarcitorio dimostrando la sua buona fede e le circostanze straordinarie e non imputabili direttamente a lui per cui, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione.

In tal modo il soggetto debitore sarà esonerato dall'obbligo di risarcire.

risoluzione contrattuale per inadempimento      

Risoluzione contrattuale per inadempimento: modalità

Quando un soggetto ritiene di aver subito un danno da inadempimento contrattuale, comunque, ha diritto a richiedere un risarcimento qualora dimostri un grave pregiudizio effettivo: in particolare, se uno dei due soggetti non adempie alle prestazioni a cui si è vincolato tramite contratto, l'altro può chiedere non solo l'adempimento “forzato” ma anche la risoluzione del contratto.

Due sono i tipi di risoluzione di diritto previsti dal nostro ordinamento:

  • La diffida ad adempiere: in buona sostanza il creditore concede un termine che non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti, entro il quale adempiere ai propri doveri. Trascorso infruttuosamente questo termine, il contratto s'intende risolto di diritto.
  • La clausola risolutiva espressa, qualora inserita nel contratto: con questa i contraenti hanno stabilito sin dalle origini che il contratto si sarebbe risolto in caso di inadempimento di una o più obbligazioni.

Dunque, sia per chiedere adempimento che per procedere al recesso per inadempimento contrattuale, andrà scritta una lettera per inadempimento contrattuale: di seguito un fac-simile di una diffida ad adempiere:

  Fac-simile di una diffida ad adempiere

Il sottoscritto___________, nato a __________, il __________ e residente in _______ alla via _________ n. ___ (c.f. ____________) premesso che -in data __________ stipulava con il Sig. __________, nato a ___________ il ________ e residente in __________, alla via ____________ n. ___ (c.f.____________) un contratto avente a oggetto ____________; - che, in forza del predetto contratto, il Sig. ______________, avrebbe dovuto __________ entro il _________; - che, nonostante i ripetuti solleciti, egli non ha ancora provveduto ad adempiere alla propria obbligazione. Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile diffida il Sig. __________, nato a ___________ il ________ e residente in __________, alla via ____________ n. ___ (c.f.____________) ad adempiere alla propria obbligazione contrattuale entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta salvo il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti o subendi a seguito del predetto inadempimento.

Luogo, data

Firma

Gli effetti della risoluzione

Gli effetti conseguenti alla risoluzione sono generalmente retroattivi, a meno che non si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica, poichè in questo caso la risoluzione non inficia le prestazioni già state eseguite: tuttavia, sono sempre salvi i diritti dei terzi.

fac simile lettera inadempimento contrattuale  

Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

In merito a questo aspetto due sono le tesi:

  • Una favorevole alla valorizzazione dell'interesse non patrimoniale anche nei rapporti obbligatori;
  • Una critica rispetto alla possibilità di configurare beni della personalità quali oggetto di obbligazioni.

In linea di massima è possibile ravvisare come la tendenza sia di ricorrere al ristoro dei danni non patrimoniali cagionati da inadempimento solo laddove non sussistano specifiche norme a disciplinarne il risarcimento, o laddove il contratto risulti lacunoso in merito.

Una logica di questo tipo si inserisce all'interno di un cambio di prospettiva, in cui il contratto passa dall'essere percepito come un mero strumento di disciplina dei rapporti economici tra soggetti e di circolazione della ricchezza, ad un mezzo atto a raggiungere beni ed interessi di natura non necessariamente patrimoniale.

Si pensi ad un viaggio che, lungi dall’avere solo una valenza in soldi, si collega allo stato di benessere di una persona, oppure alla responsabilità medica, il cui riconoscimento non può essere escluso dalla dimensione del danno non patrimoniale.

In buona sostanza, l’orientamento vigente è quello di considerare anche il danno non patrimoniale qualora l’inadempimento avesse pregiudicato diritti inviolabili della persona come potrebbe essere la salute, rafforzando in questo modo la tutela risarcitoria della persona, garantendo anche a quelle situazioni non disciplinate da contratto un’adeguata protezione, oltre che a tutte le altre in cui, in presenza di un contratto, l’interpretazione secondo buona fede non soddisfi tali esigenze.

  Prescrizione

Qualora si trattasse di richiesta di risarcimento per un illecito extracontrattuale, allora il termine di prescrizione è quello breve, mentre nel caso in esame, cioè l'illecito contrattuale, il termine di decorrenza è quello ordinario, e cioè decennale, salvo tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.

Ad ogni modo, per qualsiasi dubbio o necessità, è sempre preferibile mettersi in contatto con un avvocato civilista esperto e competente che sappia aiutarci e fornirci una consulenza approfondita.

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