Riforma Cartabia: le novità e i cambiamenti nel processo civile

24 Settembre 2025 - Redazione

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La Riforma Cartabia: novità del processo

La riforma del processo penale e della giustizia ripartiva e disposizioni per la definizione dei procedimenti giudiziari è stato introdotto con il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 che ha apportato numerose modifiche in termini di celerità dei procedimenti guardando con favore a disposizioni in materia di deposito telematico e fascicolo informatico.

Gli interventi di novità attraversano l’intero processo penale nelle sue fasi: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale.

Una prima parte mira a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza.

La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.

Una seconda area di intervento attiene alla fase delle indagini, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall’inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice, esercitando l’azione penale.

Ulteriore elemento di novità è l’introduzione di una disciplina organica e unitaria in ordine ad interventi in tema di giustizia riparativa delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

La giustizia riparativa concorre all’efficienza della giustizia penale in vario modo: agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la remissione della querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità.

       

Gli obiettivi della riforma

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Gli obiettivi della riforma si focalizzano sulla semplificazione e la de-burocratizzazione dei procedimenti, sia civili che penali, al fine di rendere più snello e celere il processo e conseguentemente velocizzare la giustizia.

Vi è stata poi l’importante introduzione di alcune previsioni nuove nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato agli atti del procedimento, tra cui all’art. 110 c.p.p. che richiede la redazione e conservazione in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza, salvo per esigenze particolari.

L’esigenza e la preminenza del documento informatico in luogo del documento cartaceo è ribadita anche agli articoli seguenti che riguardano il deposito ed il fascicolo.

Ciò ha portato ad un meccanismo di semplificazione e celerità del procedimento, sempre in ossequio al miglioramento dell’efficienza del procedimento processuale, come richiesto dal PPNR.

In materia di processo civile è stato introdotto il procedimento semplificato di cognizione in sostituzione del procedimento sommario di cognizione con la sostanziale differenza che il nuovo procedimento è un rito a cognizione piena, alternativo a quello ordinario e con istruttoria e procedimento de-formalizzato.

 

Le principali novità per il processo civile

In materia di Processo civile vi sono state apportate alcune semplificazioni, anche se in misura meno preminente rispetto alla disciplina penalistica.

Tra queste vi sono il contenuto dell’atto di citazione che oltre a dover essere chiaro, specifico e sintetico, in virtù dei principi generali di chiarezza e sinteticità introdotti dal legislatore della riforma per tutti gli atti processuali il termine che deve intercorrere tra il giorno della notifica dell’atto citazione e quello dell’udienza di prima comparizione, allungandolo ad almeno 120 giorni liberi.

Un altro termine processuale modificato dalla riforma è quello previsto per la costituzione del convenuto, individuato nel termine di 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione. all’udienza di prima comparizione le parti devono comparire personalmente dove giudice deve interrogare liberamente le parti, chiedere i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati e procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Grande novità è l’ampliamento della soglia per le cause relative a beni mobili fino a € 10.000 euro e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a € 25.000 e per tale giudizio, verranno applicate le forme del procedimento semplificato di cognizione.

La domanda deve essere proposta con ricorso, e non più con atto di citazione.

Sono state oggetto di riforma anche le impugnazioni, che hanno subito una semplificazione e un restringimento, tra questi vi è stata l’eliminazione del filtro previsto dall’art. 348 bis c.p.c. ed all’inserimento di un filtro di diverso tipo: la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 350-bis c.p.c.

È stato poi attribuito un nuovo ruolo al consigliere istruttore al quale viene demandato l’espletamento di tutti gli incombenti antecedenti la fase decisoria. Il modello delineato è, pertanto, analogo a quello del rito dinanzi al tribunale in composizione collegiale, in cui è riservata al collegio solo la fase decisoria in senso stretto, mentre tutte le altre fasi processuali sono trattate dinanzi al giudice istruttore.

L’appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: il capo della decisione, le censure proposte, le violazioni di legge.

Vi è preminenza della mediazione obbligatoria prima del verificarsi del processo vero e proprio, che ha ad oggetto oltre alle materie già previste con le riforme della giustizia passate, in aggiunta su contratti aventi ad oggetto associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura.

 

Cosa cambia per i cittadini e le imprese

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Il ricorso a queste nuove modalità porta significativi vantaggi nei confronti dei privati e delle imprese, vi è stato un incremento delle richieste di mediazione del 10%, con un raggiungimento degli accordi, evitando quindi il contenzioso processuale, del 26%.

Anche i tempi di definizione delle pratiche si sono accorciati con una durata media delle procedure è scesa del 15%, grazie soprattutto alle nuove modalità telematiche, merito anche dell’ampio ricorso alla modalità telematica, che ha caratterizzato il 91% degli incontri.

Questo impatto positivo si riflette anche sulla attrattività del sistema giuridico per gli investitori stranieri, che porterà in futuro ad un aumento del PIL e dell’export.

 

Critiche e sfide della riforma

Tale riforma non è rimasta esente da critiche da parte degli operatori del diritto, come l’efficacia a partire dal 1° gennaio 2023 anche ai processi pendenti e non solo a quelli di nuovo corso.

Visto e considerato quanto sopra esposto, cioè l’obbligo di utilizzare il sistema telematico e informatico a scalpito di quello cartaceo, non ha dato tempo sufficiente agli avvocati e addetti ai lavori di implementare il sistema di funzionamento.

 

Cosa Cambia Cosa resta invariato
Sistema digitalizzato Procedimento
Riduzione tempi processuali Principi costituzionalmente garantiti alle parti
incentivato l'uso di riti alternativi nel processo civile Costituzione nel processo civile
misure sostitutive della pena per reati meno gravi
Tempi della giustizia modificati e aumentati ad oltre 90 giorni
Aumento delle materie oggetto di mediazione
Aumento dei limiti di competenza per valore
Accorpamento del tribunale per i minorenni
 

A chi puoi rivolgerti?

In conclusione tale riforma ha portato il passaggio dal sistema cartaceo a quello digitale, oltre a snellire i processi in favore di riti più celeri, oltre a sgravare il sistema giudiziario di cause, favorendo il ricordo al Giudice di Pace o a strumenti di mediazione.

La riforma auspica di passare a risolvere le controversie in un tempo significativamente inferiore, anche grazie al sistema telematico, adempiendo così ai doveri in tema di PPNR.

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