Quando e perché è fondamentale la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico
09 Aprile 2025 - Redazione
- Indice contenuti
- Dichiarazione di Conformità (DICO) e Dichiarazione di Rispondenza (DIRI): definizione e differenze
- Riferimenti normativi: cosa prevede il DM 37/2008
- Obblighi e situazioni in cui la dichiarazione è necessaria
- La conformità degli impianti in fase di compravendita o locazione
- Contenuti obbligatori della dichiarazione di conformità
- Come procedere in assenza di DICO per impianti recenti
- Sanzioni previste in caso di non conformità
- Conclusione
Nel contesto della normativa tecnica italiana, le dichiarazioni che attestano la regolarità di un impianto sono due: la DICO e la DIRI. Sebbene entrambe abbiano la funzione di comprovare il rispetto delle norme tecniche, esse si differenziano per natura, tempistiche e soggetti abilitati al rilascio.
La Dichiarazione di Conformità, abbreviata in DICO, è il documento che l’installatore è tenuto a redigere e consegnare al committente al termine dei lavori di realizzazione o modifica di un impianto.
Questo documento attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, conformemente alle normative in vigore e utilizzando componenti rispondenti ai requisiti tecnici richiesti. Deve essere prodotta immediatamente alla fine dei lavori e costituisce la principale forma di attestazione della legalità e sicurezza di un impianto.
Diversa è invece la Dichiarazione di Rispondenza, o DIRI, che può essere redatta soltanto in assenza della DICO e soltanto per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 37/2008, cioè prima del 27 marzo 2008.
In questo caso, la dichiarazione viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un ingegnere o un perito iscritto all’albo professionale, il quale, previa verifica dell’impianto, attesta che quest’ultimo risponde alle normative di sicurezza, pur non disponendo della documentazione originaria.
La DIRI, pertanto, è una misura eccezionale, ammessa solo per impianti datati e priva di valore in contesti dove la DICO è obbligatoria per legge.
Caratteristica | Dichiarazione di Conformità (DICO) | Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) |
---|---|---|
Finalità | Attesta la conformità dell’impianto ai sensi delle normative vigenti | Attesta la rispondenza di un impianto esistente alle norme, in assenza della DICO originale |
Quando si rilascia | Al termine di lavori su impianti nuovi o modificati | Solo per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 |
Normativa di riferimento | Obbligatoria secondo il DM 37/2008 | Prevista in via sostitutiva e transitoria dallo stesso decreto |
Chi la redige | L’impresa installatrice che ha eseguito i lavori | Un professionista abilitato (ingegnere, perito) iscritto all’albo |
Documentazione necessaria | Include progetto impianto, relazione tecnica, visura camerale, elenco materiali, timbro e firme | Redatta dopo verifica tecnica; non necessita documentazione storica dell’impianto |
Validità legale | Valida e obbligatoria per legge per tutti gli impianti realizzati o modificati dopo il 2008 | Valida solo in mancanza della DICO e solo per impianti pre-2008 |
Valore nel tempo | Ha pieno valore legale e tecnico | Valore limitato e subordinato; non valida per impianti nuovi |
Uso principale | Nuove installazioni, modifiche, ampliamenti | Regolarizzazione di impianti esistenti privi di documentazione prima del DM 37/08 |
Il Decreto Ministeriale 37/2008 è il riferimento legislativo di base per la disciplina degli impianti negli edifici civili. Tale norma stabilisce che qualsiasi intervento su un impianto elettrico, sia esso nuovo o una modifica di un impianto esistente, debba essere accompagnato da una dichiarazione di conformità.
Il decreto stabilisce inoltre che l’installatore è tenuto a redigere tale dichiarazione non solo per impianti ex novo, ma anche per interventi su impianti preesistenti, purché la parte modificata possa essere isolata e verificata in termini di sicurezza e funzionalità.
La DICO, in questi casi, dovrà includere solo la porzione di impianto oggetto di intervento, pur considerando la compatibilità e l’integrazione con la restante parte dell’impianto stesso.
Un aspetto importante da sottolineare riguarda il deposito della dichiarazione. Entro trenta giorni dal completamento dei lavori, la documentazione deve essere trasmessa allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui è situato l’immobile.
In alternativa, nei Comuni sprovvisti di tale sportello, è possibile rivolgersi direttamente al Municipio. Non è invece previsto l’invio alla Camera di Commercio, la quale svolge una funzione di controllo sull’attività delle imprese installatrici ma non gestisce la documentazione tecnica.
Obblighi e situazioni in cui la dichiarazione è necessariaLa dichiarazione di conformità è indispensabile in una serie di situazioni tecniche, amministrative e legali. Tra i principali casi in cui la DICO è richiesta vi sono l’attivazione di nuove utenze come gas, luce o acqua, oppure la richiesta del certificato di agibilità dell’immobile.
Inoltre, la DICO è fondamentale per le pratiche relative alla prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, quando l’immobile è soggetto a controlli per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
La normativa prevede anche che, in caso di modifiche alla potenza installata o alla tensione di fornitura, il proprietario dell’immobile debba trasmettere entro trenta giorni una copia della dichiarazione all’ente distributore. In assenza di tale documentazione, l’ente è autorizzato a sospendere la fornitura del servizio.
La conformità degli impianti in fase di compravendita o locazioneFino al 2008, l’articolo 13 del DM 37/08 prevedeva l’obbligo, in fase di trasferimento della proprietà o locazione dell’immobile, di fornire tutta la documentazione relativa agli impianti, inclusa la dichiarazione di conformità o, in sua assenza, la DIRI. Tuttavia, questa disposizione è stata abrogata dopo soli tre mesi dalla sua introduzione.
Attualmente, non esiste alcun obbligo normativo che imponga di allegare tale documentazione all’atto di rogito o di dichiarare lo stato di conformità degli impianti.
Ciò non toglie che, per una maggiore trasparenza tra le parti, sia fortemente consigliato indicare esplicitamente nello stesso atto notarile se l’impianto è a norma, se è stato certificato, oppure se non dispone della documentazione richiesta. In questo modo si evitano possibili contenziosi successivi alla vendita.
Diverso è invece il caso dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), la cui consegna rimane obbligatoria e regolamentata dalla normativa nazionale in materia di efficienza energetica.
Contenuti obbligatori della dichiarazione di conformitàLa dichiarazione di conformità non si limita a un’autocertificazione. Essa deve contenere, allegati alla documentazione principale, il progetto dell’impianto elettrico, una relazione tecnica con l’elenco dei materiali utilizzati, eventuali certificazioni di qualità o prove di laboratorio, e una copia della visura camerale dell’impresa installatrice. Tale visura deve riportare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa.
La firma della dichiarazione e degli allegati spetta al rappresentante legale dell’impresa installatrice e al responsabile tecnico. In caso di impianti complessi, il progetto deve essere firmato da un professionista iscritto all’albo (ingegnere o perito abilitato).
Rientrano tra gli impianti complessi quelli installati in immobili con superficie superiore a 400 metri quadrati, quelli con potenza superiore ai 6 kW, oppure quelli destinati ad attività commerciali o produttive alimentate con tensioni superiori ai 1000 V.
Come procedere in assenza di DICO per impianti recentiNel caso in cui un impianto sia stato realizzato dopo il 27 marzo 2008 ma non sia corredato dalla relativa dichiarazione di conformità, non è possibile produrre una DIRI.
L’unica strada percorribile è quella della verifica tecnica dell’impianto, con eventuale aggiornamento o sostituzione delle parti non conformi, seguita dalla redazione di una nuova dichiarazione da parte di un’impresa abilitata. Questa procedura può comportare interventi anche onerosi, ma è indispensabile per mettere a norma l’impianto secondo la normativa vigente.
Sanzioni previste in caso di non conformitàLe sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni del DM 37/08 possono colpire sia i progettisti e collaudatori, in caso di violazioni tecniche, sia i committenti dei lavori. In particolare, è prevista una responsabilità diretta per chi affida i lavori a soggetti non in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa. Le sanzioni sono gestite principalmente dalla Camera di Commercio e possono includere multe, sospensione dell’attività e altre misure amministrative.
ConclusioneLa dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico non è soltanto un documento formale, ma rappresenta la certificazione ufficiale della qualità, della sicurezza e della legalità di un intervento impiantistico.
È fondamentale per tutelare la salute degli occupanti, per garantire la funzionalità dell’impianto nel tempo e per prevenire responsabilità civili o penali in caso di incidenti. Per questo motivo, è essenziale affidarsi esclusivamente a imprese qualificate, richiedendo sempre la documentazione a fine lavori e conservandola con cura.