Cosa prevede la normativa degli impianti termici, e quali sono le ripercussioni concrete a livello domestico

07 Aprile 2016 - Redazione

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La normativa degli impianti termici
Dal 1° gennaio 2016 l’installazione e la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la sostituzione del generatore di calore, sono entrate in vigore le disposizioni previste dal Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015.
Questo a sua volta stabilisce le “Disposizioni in merito alla Disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica”. Le finalità del decreto sono rappresentate dal conseguimento del risparmio energetico, dell’uso razionale dell’energia e dell’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, che vanno perseguite in caso di: 
• progettazione e realizzazione di edifici ex-novo 
• ristrutturazioni
• ampliamenti volumetrici 
• recuperi a fini abitativi 
• riqualificazione energetica.

Le uniche eccezioni concernono: 
• edifici industriali e artigianali nel momento in cui gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o si utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 
• edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; 
• fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;  
• edifici il cui utilizzo standard non prevede sistemi tecnici di climatizzazione (box, cantine, autorimesse, etc.); 
• edifici adibiti a luoghi di culto 
• strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi; 
• beni culturali in cui il rispetto della normativa degli impianti termici determinerebbe un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto storico, artistico e paesaggistico.

Ma in concreto cosa implica la normativa degli impianti termici a livello domestico?
Essa prevede che dal 1 gennaio 2016 gli impianti termici, sia nuovi che già installati, siano necessariamente corredati dal nuovo Libretto di climatizzazione e dal Rapporto di efficienza energetica allorquando vengono sottoposti a interventi di manutenzione e controllo (rapporto obbligatorio sia per gli apparecchi di climatizzazione invernale, come le caldaie con potenza maggiore ai 10 Kw, sia per sistemi per il raffrescamento estivo, come  condizionatori –monosplit, multisplit, canalizzati, senza unità esterna, etc.- pompe di calore,  pannelli radianti a pavimento, a soffitto o a parete, purché la potenza raggiungibile sia superiore ai 12 Kw).

Il Libretto di climatizzazione è un modello unico, uguale per tutti gli impianti termici (indipendentemente dalla potenza, dalle caratteristiche, e dall’energia adoperata per il funzionamento, tant’è che anche per le pompe di calore e i pannelli solari è provista la stessa documentazione). È composto da singole schede assemblabili differentemente a seconda del tipo di apparecchio (e proprio perché l’assemblaggio è differente, nel caso in cui un edificio dovesse servirsi di più di un con impianto di riscaldamento e raffrescamento dovrà disporre di tanti libretti quanti sono gli impianti. Per i vecchi impianti la compilazione del libretto compete al responsabile dell'impianto stesso (il proprietario oppure l'inquilino dell’appartamento); per quelli nuovi la compilazione invece è onere dell'azienda installatrice all'atto della messa in opera dell'impianto. A proposito di costi: l’installazione e le spese straordinarie sono a cario del proprietario dell’impianto (e dunque dell’immobile), mentre le spese ordinarie ricadono sull’inquilino. 

Sul Rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

Queste disposizioni hanno carattere di obbligatorietà, per cui sono previste sanzioni che per l’utente vanno da 500 a 6.000 euro e per i professionisti che si occupano dell’installazione (che dovessero comunicare in maniera errata o incompleta l'esito del controllo) dai 1.000 ai 6.000 euro. La frequenza dei controlli continuerà ad essere stabilita dalle regioni (generalmente dai due ai quattro anni), ma se prima le verifiche erano realizzate a campione, dalla data fatidica di cui sopra verranno effettuate innanzitutto su quegli impianti per i quali non è stato inviato il rapporto di manutenzione.

Pannelli radianti a soffitto
Come detto anche i pannelli radianti a soffitto devono obbligatoriamente essere corredati dal nuovo Libretto di climatizzazione e dal Rapporto di efficienza energetica.
I pannelli radianti, utilizzati per conferire alla casa calore d’inverno e fresco d’estate, uniscono al comfort il risparmio energetico (funzionando a basse temperature e riducendo il tempo necessario per andare a regime, e caratterizzandosi per una dispersione termica inferiore rispetto agli impianti tradizionale, grazie ad un migliore isolamento degli elementi portanti) e l’estetica (gli impianti sono costituiti da tubi che corrono sotto il pavimento, nella parete, nel soffitto, per cui risultano invisibili, a tutto vantaggio del design della casa e della sua funzionalità, garantendosi di avere tutte le pareti libere).
Il sistema di pannelli radianti a soffitto della Rehau è composto da elementi riscaldanti/raffrescanti caratterizzati da un’ampia superficie di scambio termico mantenuta di poco inferiore alla temperatura dell’ambiente. L’acqua calda o fredda, che fluisce all’interno delle serpentine di tubi RAUTHERM S, premontati all’interno delle lastre di cartongesso prefabbricato, abbassa o alza, a seconda della stagione, la temperatura delle stesse e, conseguentemente, la temperatura radiante dell’involucro edilizio.  

Ma quali sono i parametri per il corretto dimensionamento degli impianti termici (che si tratti di un impianto di pannelli radianti a soffitto, di radiatori elettrici, etc.)
In realtà i termini da considerare sono innanzitutto tre: le dimensioni della stanza in metri quadrati; l’isolamento termico della stanza; la temperatura esterna. Accanto ad essi anche: l’intensità e la durata dell’esposizione dell’abitazione o del locale, la sua destinazione d’uso, oltreché esigenze soggettive (una percezione del freddo particolarmente acuta).
A proposito di questi fattori è possibile approfondire un po’ in più le questioni stabilendo, già in partenza, che: 
• la “media” delle case presenti sul territorio nazionale risale all’edilizia degli anni 70 e 80 (e quindi con una CLASSE ENERGETICA tra la G e la E
• in media un soffitto ha un’altezza che va dai 2,7 ai 3 metri 
• il territorio italiano presenta zone geografiche in cui le temperature medie invernali sono comprese tra -15 °C e 0°C (molto fredde), zone in cui le medie si assestano tra -5° C e +5°C (fredde), altre che vedono il termometro stabilirsi tra 5°C e 10°C (temperate), alcune zone che d’inverno raggiungo tra gli 8°-12°C (miti), e infine zone calde dove in inverno non si va oltre i 12°-15°C: è chiaro che per ogni area geografica possono essere identificati dei coefficienti di riscaldamento diversi. 
Questi coefficienti variano, come già accennato, anche in funzione della destinazione d’uso del locale da riscaldare: una cosa è riscaldare uno spazio molto vissuto e condiviso della casa, come può essere il living, altro è climatizzare una cabina armadio. 

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