Il permesso di costruire: quando si utilizza e da chi viene rilasciato?

14 Marzo 2026 - Redazione

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Permesso di costruire: cos'è, come si richiede e quanto costa

Il permesso di costruire (che ha sostituito la vecchia concessione edilizia) è il titolo abilitativo edilizio previsto dall'art. 10 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) per gli interventi di maggiore rilevanza urbanistica. È necessario rivolgersi al Comune di competenza e affidarsi a un professionista abilitato per la predisposizione del progetto.

Quando serve il permesso di costruire

Il permesso di costruire è obbligatorio nei seguenti casi principali:

  • Costruzione di un nuovo edificio.
  • Ristrutturazione edilizia pesante che comporti aumenti di volumetria, modifica della sagoma o cambio di destinazione d'uso con opere.
  • Mutamento di destinazione d'uso di un immobile già realizzato, quando comporta opere edilizie rilevanti.
  • Modifiche alla sagoma di un immobile sottoposto a vincoli paesaggistici, ambientali o storico-artistici.
  • Sopraelevazione di un edificio esistente.

Per interventi di minore entità (manutenzione straordinaria, ristrutturazione leggera, cambio d'uso senza opere strutturali) può essere sufficiente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Il confine tra i diversi titoli abilitativi è stato parzialmente ridefinito dal Decreto Salva Casa (L. 105/2024).

 

Come si richiede: l'iter passo dopo passo

La procedura per ottenere il permesso di costruire si articola nei seguenti step:

  1. Il soggetto interessato interpella un professionista abilitato (ingegnere, architetto o geometra) per la valutazione di fattibilità.
  2. Il professionista predispone il progetto edilizio e allega la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dal Comune.
  3. La domanda viene presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune competente, che nomina un responsabile del procedimento.
  4. Il responsabile del procedimento verifica la conformità del progetto alle norme statali, regionali e comunali e può richiedere integrazioni o modifiche entro i termini previsti.
  5. Trascorsi 60 giorni (120 per Comuni con più di 100.000 abitanti o per progetti di notevole entità) senza risposta, si applica la regola del silenzio-assenso e il permesso si intende rilasciato.
  6. I lavori devono essere avviati entro 1 anno dal rilascio del permesso e conclusi entro 3 anni dall'inizio dei lavori (termini prorogabili per cause di forza maggiore).
Chi può richiederlo

Possono richiedere il permesso di costruire i seguenti soggetti:

  • Proprietario o comproprietario del terreno o dell'edificio (nel caso di comproprietà è necessario l'assenso degli altri proprietari).
  • Affittuario o usufruttuario, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e, nel caso dell'affittuario, solo con il consenso scritto del proprietario.
  • Condomino che intende intervenire sulle parti comuni, previo consenso degli altri condomini nelle forme previste dalla legge.
  • Successore legale di un immobile: il permesso di costruire si trasferisce automaticamente insieme all'immobile.
Costi e oneri di urbanizzazione

Il costo complessivo del permesso di costruire è composto da diverse voci. La tabella seguente riassume le principali.*

Voce di costo Importo indicativo Note
Onorario del professionista 1.500 – 8.000 € Varia in base alla complessità del progetto e alla categoria professionale (talvolta è una % sul'ammontare totale dell'appalto)
Marche da bollo e diritti di segreteria 200 – 600 € Dipende dal Comune e dall'entità dell'intervento
Oneri di urbanizzazione primaria Variabile per Comune Strade, fognature, parcheggi, allacciamenti alle utenze
Oneri di urbanizzazione secondaria Variabile per Comune Scuole, verde pubblico, strutture sanitarie e sociali
Contributo sul costo di costruzione Coefficiente comunale × superficie Proporzionale al valore dell'intervento; escluso per alcune categorie (es. prima casa)

* Importi indicativi basati su un campione statistico di preventivi 2026. I valori effettivi dipendono dal Comune, dalla zona urbanistica e dall'entità dell'intervento.

Novità del Decreto Salva Casa 2024

Il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito con L. 105/2024) ha introdotto alcune semplificazioni rilevanti che impattano anche sull'ambito di applicazione del permesso di costruire:

  • Tolleranze costruttive ampliate (dal 2% al 6% a seconda delle dimensioni dell'immobile): le difformità rientranti nelle nuove soglie non costituiscono abuso edilizio e non richiedono sanatoria.
  • Sanatoria delle difformità parziali: è possibile regolarizzare le parziali difformità rispetto al titolo originario tramite procedura semplificata, senza necessità di un nuovo permesso di costruire.
  • Cambio d'uso senza opere: in molti casi il mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi è stato semplificato, riducendo i casi in cui è necessario il permesso di costruire.

Se vuoi saperne di più sul tema condoni puoi proseguire su questo articolo relativo al Decreto Salva Casa con requisiti e finalità specifiche.

Data la complessità della normativa e le frequenti variazioni locali, è sempre consigliabile affidarsi a un geometra o a un architetto per valutare il titolo abilitativo corretto per il proprio intervento.

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