Stepchild adoption: cos'è l'adozione del configlio e come si regolamenta per le coppie omosessuali
08 Gennaio 2024 - Redazione
Tutto quello che c'è da sapere sulla stepchild adoption
Con il passare degli anni il legislatore è intervenuto più volte, con svariati provvedimenti normativi, al fine di riconoscere nuovi diritti sia ai singoli individui omosessuali che alle coppie omoaffettive.
Uno dei temi più importanti affrontati è sicuramente la stepchild adoption, ovvero la possibilità per il partner di una coppia omosessuale di diventare formalmente, mediante apposito riconoscimento, genitore del figlio dell’altro (ossia del cosiddetto "figliastro").
Il tema si intreccia inevitabilmente con la Legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà) la quale ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico le unioni civili senza però riconoscere il legame di genitorialità con i figli che nascono attraverso l’ausilio di tecniche di procreazione medicalmente assistite (si pensi ad esempio all’inseminazione artificiale) oppure nei confronti dei figli del partner, ovvero il configlio.
Senza anticipare ciò che verrà trattato in maniera più approfondita nelle prossime righe, per poter rafforzare la posizione del minore nella stabilità delle posizioni affettive e al fine di poter costruire uno stato giuridico di figlio che fosse corrispondente al rapporto di fatto, la strada percorsa nel nostro ordinamento è stata quella della cosiddetta stepchild adoption, ovvero l’adozione del configlio.
In parole povere, la stepchild adoption consiste nell’adozione da parte del genitore non biologico del figlio del proprio partner, con il consenso del genitore biologico.
- Indice contenuti
- Cosa si intende con stepchild adoption
- Normativa attualmente vigente e giurisprudenza nel nostro paese per la stepchild adoption
- Differenziazione tra unione civile e convivenza di fatto di due partner ai fini della stepchild adoption
- La Sepchild adoption da parte di coppie omosessuali
- Le novità introdotte dalla legge Cirinnà n. 76 del 20 Maggio 2016
- Quanto dura mediamente l'iter di adozione
- Condizioni per ottenere l'adozione
- A chi rivolgersi per un processo di stepchild adoption
Cosa si intende con stepchild adoption
Prima di poter comprendere quale sia lo stato dell’arte attuale, è bene comprendere cosa sia la stepchild adoption partendo dalla sua definizione: la stepchild adoption può essere infatti tradotta in italiano come “adozione del figliastro” o del configlio.
Si tratta di una particolare operazione attraverso la quale una persona può adottare legalmente, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, il figlio (sia che si parli di figlio naturale che di figlio adottivo) del proprio partner.
Tale forma di adozione è prevista nel nostro ordinamento giuridico ed è regolata dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 rubricata “Diritto del minore ad una famiglia” la quale affronta questo particolare argomento nella sezione dedicata alle “adozioni in casi particolari”.
In ossequio all’articolo 44 della Legge sopra richiamata, una persona può adottare il figlio del coniuge se c’è il consenso del genitore biologico; se comunque il minore che si intende adottare ha già compiuto 14 anni, è necessario interpellarlo ed ottenere il suo consenso.
Viceversa, ove abbia un’età compresa tra i 12 e i 14 anni, ha diritto pur sempre ad esprimere il proprio parere in ordine all’adozione. In questi casi particolari di adozione, il tribunale è tenuto ad intraprendere delle indagini sull’ambiente familiare, sull’idoneità affettiva, sulla situazione economico-patrimoniale di chi ha inoltrato la richiesta di adozione, sulle sue capacità educative e su molto altro, e solo all’esito di tutto ciò il Tribunale può decidere se concedere o meno l’adozione.
Normativa attualmente vigente e giurisprudenza nel nostro paese per la stepchild adoption
Come anticipato, nel nostro ordinamento giuridico la stepchild adoption trova la propria disciplina nella Legge n. 184 del 4 maggio 1983, che stabilisce che in Italia l’adozione del figlio affine venga concessa alle coppie unite in matrimonio da almeno tre anni.
In realtà anche il convivente può usufruire di questa particolare adozione, ma solo se la convivenza esiste da almeno tre anni e se, al momento della richiesta di adozione, la coppia risulta pur sempre sposata. Nonostante il dato letterale della norma possa apparire sufficientemente chiaro, tale forma di adozione è stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche in favore delle coppie omosessuali dall’anno 2014 (quindi prima che entrasse in vigore la Legge Cirinnà).
Pur in assenza di un intervento legislativo in tal senso, i Tribunali hanno deciso di voler dar voce all’esigenza sociale di fornire un supporto giuridico al rapporto affettivo intercorrente all’interno del nucleo familiare, considerando come predominante il superiore interesse del minore.
Una delle primissime sentenze in questo settore è stata quella del Tribunale per i Minorenni di Roma che, proprio nel 2014, partenendo dal presupposto che nessuna legge preveda in modo esplicito il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l’adozione del figlio del proprio partner, stabilì nero su bianco che, in ossequio al bene superiore del minore, una donna potesse adottare la figlia naturale della propria compagna.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul punto sottolineando la preminenza dell’interesse del minore rispetto a qualsivoglia interesse dello Stato.
In poche parole, anche i giudici ermellini hanno sottolineato l’esigenza di riconoscere il legame affettivo che lega il minore dalla nascita con il secondo genitore. Sul tema si segnala la sentenza n. 12962 del 2016 della Cassazione con la quale è stata riconosciuta la stepchild adoption a coppie dello stesso sesso in Italia.
Differenziazione tra unione civile e convivenza di fatto di due partner ai fini della stepchild adoption
Oltre alle unioni civili, la Legge Cirinnà ha introdotto nel nostro ordinamento anche le convivenze di fatto.
Ciò significa che dal 2016 in Italia è stata varata non solo una disciplina ad hoc per le unioni civili, ovvero le unioni formate da persone dello stesso sesso, ma anche per le convivenze di fatto di coppie omosessuali e non.
Quando si parla di unioni di fatto o di convivenza di fatto, si fa riferimento al rapporto che lega due soggetti maggiorenni, liberi da altri vincoli di coppia (perciò non sposati e non legati dal vincolo di un’unione civile) caratterizzato da una civile convivenza di natura stabile e continuativa presso la medesima residenza. Questa piccola premessa, utile per inquadrare le convivenze di fatto, è stata necessaria per comprendere qual è la differenza che intercorre, e se intercorre, tra le convivenze di fatto e le unioni civili in relazione alla stepchild adoption.
In realtà, come anticipato, la Legge che disciplina la stepchild adoption si rivolge esclusivamente alle coppie sposate (quindi eterosessuali). Viceversa, è la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ad aver esteso la stepchild adoption non solo dall’unito civilmente ma anche dal convivente di fatto non genitore del soggetto adottato; a condizione, ovviamente, che tutto ciò risponda al miglior interesse del minore e sia tesa a preservare una situazione relazionale di fatto ed affettiva già in essere.
La Sepchild adoption da parte di coppie omosessuali
Il tema della stepchild adoption in favore delle coppie omosessuali è particolarmente complesso, tant’è che ha fatto discutere e fa discutere tantissimo ancora oggi.
Un’occasione per il legislatore di poter porre rimedio a questa situazione di incertezza si è presentata nel 2016, anno in cui è stata varata la più volte citata Legge Cirinnà.
Questa legge è stata vista come un' occasione per tutelare al meglio le coppie omoaffettive, ma è doveroso precisare che il Parlamento all’ultimo non ha inserito la stepchild adoption nella Legge Cirinnà sebbene fosse prevista nel disegno di Legge.
Nella fase preparatoria della Legge, infatti, si è discusso moltissimo in ordine alla possibilità di riconoscere alle coppie non sposate, alle coppie omosessuali unite civilmente e alle coppie conviventi sia etero che omosessuali, che i minorenni potessero essere adottati ove ne fossero ricorse le condizioni di adottabilità, “dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge”.
Purtroppo però come abbiamo già sottolineato, dalla lettura della Legge 184 del 1983 tale diritto appare essere riservato solo ed esclusivamente alle coppie sposate ed escluso per tutte quelle relazioni, anche formalizzate, che non rappresentino una famiglia fondata sul matrimonio.
Le novità introdotte dalla legge Cirinnà n. 76 del 20 Maggio 2016
Una delle novità più importanti introdotte dalla Legge Cirinnà all’interno del nostro ordinamento giuridico sono sicuramente le unioni civili.
In poche parole si tratta di uno strumento giuridico che consente di riconoscere dinanzi alla Legge il vincolo affettivo che intercorre tra due soggetti omosessuali e maggiorenni, di stato libero (quindi non sposati e non legati da altra unione civile) che condividono un indirizzo familiare di vita comune.
Dunque, con la costituzione dell’unione civile, gli uniti civilmente assumono in modo reciproco diritti e doveri come, ad esempio, il diritto/dovere di assistenza morale e materiale e il dovere di residenza comune (ossia la cosiddetta coabitazione).
Le differenze con il matrimonio, invece, sono così riassumibili:
- La differenza più importante riguarda la mancata previsione del dovere di fedeltà coniugale tra gli uniti. Il suddetto dovere, infatti, caratterizza solo il matrimonio ma non le unioni civil.
- Secondariamente, nell’unione civile non rappresentano causa di scioglimento né la separazione personale né la mancata consumazione del rapporto.
- Infine, è doveroso precisare che le unioni civili, agli occhi della legge, equiparati ai matrimoni. Ciò significa che gli uniti civilmente hanno i medesimi diritti ed obblighi (salvo talune eccezioni) di chi si è unito nel vincolo del matrimonio. Purtroppo, però ancora oggi gli uniti civilmente (così come i conviventi) sono trattati diversamente rispetto ai coniugi con riferimento alle adozioni e con riferimento alla stepchild adoption.
Come anticipato, la Legge Cirinnà poteva essere un ottimo strumento per estendere la stepchild adoption anche agli uniti civilmente che ai conviventi, anche se così non è stato.
Quanto dura mediamente l'iter di adozione
Purtroppo, non è semplice stabilire con precisione quali sono i tempi necessari per poter effettuare un’adozione nel nostro Paese, principalmente perchè i tempi di attesa sono estremamente variabili ed imprevedibili.
In media occorre attendere, per un’adozione effettuata sul territorio nazionale, circa un anno e mezzo dal momento della presentazione della domanda in Tribunale. Le indagini concernenti la coppia durano mediamente meno di 120 giorni, e se il Giudice dovesse esprime parere favorevole, all’esito delle indagini gli aspiranti genitori vengono inseriti direttamente nell’archivio delle coppie idonee ad adottare; da questo momento attenderanno di essere “abbinate” ad un bambino dichiarato adottabile. Ovviamente queste tempistiche riguardano anche le adozioni poste in essere in casi particolari.
Condizioni per ottenere l'adozione
La legge prevede dei requisiti ben specifici per poter proporre la domanda di adozione.
RIASSUMENDO:
- È necessario essere sposati da almeno 3 anni o comunque avere avuto per almeno tre anni un legame stabile e continuativo prima del matrimonio;
- È necessario essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere anche economicamente un bambino;
- È necessario avere almeno diciotto e non più di quarantacinque anni più del bambino da adottare (ma la Legge, a tal proposito, prevede diverse eccezioni).
Tali condizioni sono stabilite esclusivamente dalla Legge, tuttavia come già precisato la giurisprudenza ha già da tempo aperto il mondo delle adozioni anche alle coppie omoaffettive.
Sul tema è doveroso richiamare anche la recente ordinanza n. 17100 del 2019 della Suprema Corte di Cassazione la quale oltre a ribadire che anche le coppie formate da persone dello stesso sesso possono effettuare la stepchild adoption, segna una svolta in materia di adozioni di minori.
Con tale ordinanza infatti i giudici ermellini hanno affermato che è pienamente legittima l’adozione posta in essere anche da persone singole e da coppie di fatto, anche qualora l’adottante fosse in età piuttosto avanzata o il minore fosse affetto da handicap grave.
La Corte ha quindi precisato che l’adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando, ben potendosi in casi particolari valorizzare la consolidata relazione affettiva creatasi tra adottante ed adottato, nel preminente interesse del minore a preservare tale rapporto.
Quello che rileva, infatti, è la qualità del legame instauratosi tra il soggetto adottato e chi se ne è preso cura, a discapito di alcuni requisiti soggettivi sopra citati richiesti all’adottante.
A chi rivolgersi per un processo di stepchild adoption
In Italia adottare un bambino o una bambina non è una cosa semplice.
Sono tantissimi i moduli ed i documenti da firmare e redigere, specie se si vuol effettuare una stepchild adoption; in questo caso infatti la soluzione più semplice per poter affrontare tutto il processo nel miglior modo possibile è rivolgersi ad un avvocato civilista specializzato in stepchild adoption in modo da andare a colpo sicuro.
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