Risarcimento del danno morale: cos'è e come fare per ottenere il risarcimento del danno subito

25 Marzo 2024 - Redazione

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Tutto quello che c'è da sapere su come chiedere il risarcimento del danno morale

Prima di poter definire cos’è il danno morale è necessario capire cos’è il danno non patrimoniale. Questo perché è proprio all’interno del danno non patrimoniale che è concettualmente e giuridicamente collocato il danno morale.

Secondo ciò che è disposto dal Codice civile, il danno non patrimoniale può essere oggetto di risarcimento solo nei casi previsti dalla legge. Generalmente si riteneva che il danno non patrimoniale potesse essere oggetto di risarcimento solamente se  frutto di una condotta penalmente rilevante (ovvero solo in casi di reato).

Non a caso, anche il Codice penale stabilisce che ogni reato che provoca un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il soggetto colpevole e tutti coloro che, per legge, rispondono per il fatto commesso dal colpevole. Con il passare degli anni, invece, la dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che i danni non patrimoniali non derivano solamente dai reati, si pensi, ad esempio, al risarcimento del danno per la durata eccessiva di un processo ed il perimetro normativo del danno non patrimoniale si è allargato via via sempre di più.

 

Il danno morale come categoria del danno non patrimoniale

Oggigiorno, all’interno della categoria del danno non patrimoniale, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato ben tre diverse categorie di danno: il danno morale, biologico ed esistenziale.

  • Danno morale: viene definito come il turbamento transitorio o passeggero dello stato d’animo di una persona derivante da un fatto illecito. In altre parole, si tratta di una sofferenza interiore che il danneggiato prova a causa del fatto altrui. Si pensi, ad esempio, alla lesione fisica che lascia il danneggiato invalido a vita oppure alla perdita di una persona cara a causa di una errata diagnosi medica;
  • Danno biologico: si ha nel caso in cui un soggetto subisce delle lesioni psicofisiche a causa della condotta illecita altrui. La nozione del danno biologico è racchiusa all’interno dell’art. 139 comma 2 del Codice delle assicurazioni private, ovvero, la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza relativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. I casi più comuni di danno biologico sono la modifica dell’aspetto estetico di una persona, oppure la riduzione delle capacità psico fisico della stessa;
  • Danno esistenziale: è il danno alla vita di relazione ed ai valori dell’esistenza del soggetto danneggiato. È diverso dal danno morale perché il danno esistenziale è tangibile, visibile dall’esterno. Infatti, comporta l’impossibilità per il danneggiato di svolgere attività abituali, oppure l’impossibilità di avere rapporti intimi con altre persone.
 

Il danno morale nel contesto legale

Dal punto di vista normativo il danno morale, come anticipato, rientra nel perimetro normativo dell’art. 2059 c.c. il quale, a sua volta, stabilisce che tale tipologia di danno è suscettibile di essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.

Fino a non molto tempo fa, vista la “tipicità” richiamata dalla norma sopra citata, si riteneva che il danno non patrimoniale (compreso il danno morale) si identificasse con i reati o ai soli casi tassativamente indicati dalla legge come ad esempio ex Legge 117 del 1998 art. 2, danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; Legge n. 675 del 1996, art. 29, comma 9 (Legge abrogata ai sensi dell´articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali); Legge n. 89 del 2001, art.2 etc.

Oggi, quando si parla di danno morale (o di danno non patrimoniale in generale) non occorre considerare solamente l’art. 2059 c.c. ma anche l’art. 2 della Costituzione il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

La giurisprudenza, infatti, negli anni si è interrogata in ordine alla portata del “nei casi previsti dalla legge” contenuto nell’art. 2059 c.c. A partire dal 2003, la Cassazione, grazie alle sentenze gemelle 8827 e 8828 ha sposato una lettura della norma “costituzionalmente orientata” ed ha precisato che il danno non patrimoniale (nel quale rientra anche il danno morale) “deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona” e che va risarcito “anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d’animo”.

Conseguentemente, la categoria del danno non patrimoniale oltre a coprire i danni espressamente previsti dalla legge, comprende anche tutti quei danni che sono conseguenza della lesione di un diritto o di un valore della persona con rilievo costituzionale. Pertanto, rientrano nel perimetro normativo dell’art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, ovvero, il danno biologico, il danno esistenziale e, infine, il danno morale, ovvero il “pretium doloris” il patema d’animo interiore che attiene alla sfera dell’integrità morale del soggetto pienamente tutelata dall’art. 2 della Costituzione.

Occorre però precisare che questa impostazione è stata messa in discussione dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, con le sentenze 26972-26975 del 2008 ha precisato che nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula ‘danno morale’ non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata.

Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della "quantificazione del risarcimento”. Ancora non emergono nell’ambito della categoria generale ‘danno non patrimoniale’, distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge di riparazione del danno non patrimoniale.

Tale orientamento della cassazione ha immediatamente sollevato polemiche in dottrina, infatti, subito dopo la Cassazione è ritornata sui propri passi e nel 2009 ha sposato l’indirizzo interpretativo che vede come autonomo il danno morale, distinguendolo definitivamente dal danno biologico ed esistenziale. Giunti a questo punto però potrebbe sorgere spontanea una domanda: come si calcola il danno che deriva dal danno biologico?

Il calcolo del danno morale varia se è connesso oppure no al danno fisico (ovvero se è connesso ad un danno biologico). Nel caso in cui sussista anche un danno fisico superiore a tre punti percentuale, quello morale viene risarcito in automatico.

Quando invece non sussiste la lesione fisica, la vittima è tenuta a dare piena prova del danno morale. Per quanto concerne invece l’aspetto della quantificazione del danno morale, il Giudice di solito ricorre al criterio dell’equità.

In questo modo individua una somma che, in base al proprio giudizio, ritiene congrua per il risarcimento del danno. Generalmente i Giudici, per potersi orientare, utilizzano le c.d. Tabelle milanesi, le quali permettono di individuare dei criteri attraverso cui quantificare il giusto risarcimento.

 

Danno morale e sinistri stradali

I sinistri stradali possono causare molteplici danni, non solo patrimoniali (ad esempio le spese da sostenere per riparare il veicolo oppure il denaro che si perde per l’impossibilità di recarsi a lavoro) ma anche non patrimoniali, ovvero concernenti la vita, la salute, l’integrità fisica o psichica delle persone che sono state coinvolte. Anche in caso di sinistri stradali è possibile chiedere il risarcimento del danno morale. Diversamente dai primi però, non sono “tangibili” ma riguardano la sfera interiore del soggetto danneggiato, ad esempio ansia, malesseri, depressioni, patemi d’animo, turbamenti interiori, paura di mettersi alla guida di un mezzo di trasporto e così via.

Si tratta di eventi che ovviamente legittimano il soggetto leso a chiedere il risarcimento. Abbastanza complicato è provare la sussistenza del danno morale, anche se la Giurisprudenza ammette il ricorso alle presunzioni (anche semplici). Più precisamente la Cassazione ha stabilito che la prova del danno morale può essere data “anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”. Per avere maggiori informazioni sul danno morale derivante da sinistri stradali, consigliamo di fare riferimento a questo contenuto.

 

Altri contesti di danno morale

Il danno morale può manifestarsi a causa di condotte diverse ed in diversi contesti. Ad esempio, anche nei luoghi di lavoro è possibile parlare di danno morale subito dai lavoratori a causa delle condotte poste in essere dal proprio datore di lavoro.

I casi più comuni sono le discriminazioni perpetrate ai danni di un dipendente, ad esempio perché ha un determinato orientamento sessuale, politico o culturale, oppure a causa delle condotte mobbizzanti poste in essere dal datore o dai colleghi di lavoro. Sempre nel contesto lavorativo, un altro comportamento del datore che può dar luogo a danno morale è il demansionamento del dipendente (per ragioni ingiustificate) che può far sorgere in lui uno stato di malessere psicologico.

Un altro contesto in cui spesso si manifestano danni morali è quello familiare, specie in occasione della fase patologica del matrimonio, ovvero durante il divorzio oppure la separazione. In tali circostanze, infatti, può capitare che i coniugi possano avere un atteggiamento non collaborativo e cagionare danni morali. Spesso capita durante le controversie che riguardano l’assegnazione della prole a seguito della separazione o del divorzio. Ovviamente il danno morale può manifestarsi anche durante il matrimonio, ad esempio a causa della condotta del marito che opprime la moglie facendola sentire inadeguata o incapace.

Spesso il danno morale è la conseguenza di reati che vengono già di per sé puniti ma che determinano come conseguenza ulteriore anche la lesione del benessere psichico della persona. Si pensi ad esempio alla diffamazione o alla violenza o ad altri reati simili.

Tali reati, se posti in essere, vengono stigmatizzati a prescindere dalla lesione della sfera psicologica del soggetto leso. Si pensi alla violenza, l’art. 610 del Codice penale stabilisce che chiunque, con violenza o con minaccia, costringe altri a fare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione. L’eventuale danno psichico della persona, ad esempio il trauma psicologico oppure stato d’ansia che si è instaurato a causa del reato, è suscettibile di essere risarcito.

 

Prove e documentazione

Dimostrare di aver subito un danno morale non è una cosa semplice, questo perché non occorre solamente dimostrarlo nero su bianco ma anche provare che sia stato la diretta conseguenza dell’altrui condotta illecita. Le prove che il soggetto danneggiato deve addurre, dunque, devono supportare l’esistenza del fatto illecito, la colpevolezza del soggetto danneggiante, nonché il nesso eziologico che intercorre tra il fatto e il danno. Come già accennato, trattandosi di un danno che riguarda la sfera intima della persona, non è semplice da dimostrare, pertanto, è possibile fare ricorso a diverse tipologie di prove:

  • Presuntive: ovvero che il comportamento della controparte è altamente probabile che possa aver turbato psicologicamente il soggetto danneggiato;
  • Testimoniale: ovvero mediante la testimonianza di soggetti che, presenti al momento in cui si è verificato il fatto illecito, possono dare una rappresentazione del dolore subito dalla parte danneggiata;
  • Documentale: ovvero mediante appositi documenti, come lettere, telegrammi, email, messaggi, che dimostrano nero su bianco il danno subito dal soggetto.  

Consulenza legale per danno morale

Riuscire ad avere li giusto risarcimento per il danno morale subito non è una cosa semplice. Questo perché il danno morale, diversamente dalle altre tipologie di danno, patrimoniale oppure biologico, appartiene alla sfera psichica della persona, il che rende ardua la sua dimostrazione.

In questi casi è fondamentale affidarsi ad un legale specializzato in questo particolare settore. Un avvocato con esperienza, infatti, può assistere il soggetto danneggiato nella valutazione dei danni e nella richiesta di risarcimento. Più precisamente, attraverso una consulenza legale è possibile capire quali potrebbero essere le prove utili per dimostrare le sofferenze patite a causa dell’altrui condotta illecita e cosa fare per poter ottenere giustizia.

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