Diverse sono le tipologie di contratti di locazione:
• Contratti a canone libero: sono i più frequenti, vengono regolati dalla Legge n. 431 del 1998, e prevede che l’ammontare sia fissato liberamente, ma la durata venga stabilita dalla legge (quattro anni, con proroga tacita di ulteriori quattro anni, salvo disdetta); è solo alla scadenza del primo quadriennio, e solo al ricorrere di precisi motivi (ad esempio la necessità di utilizzare personalmente l'immobile) che il locatore può disdire il contratto, senza che questo si rinnovi tacitamente.
• Contratti convenzionati o concordati: sempre previsti dalla legge, hanno generalmente una durata "3+2" (nulla vieta però che sia anche di 4+2, 5+2, ecc.), e prevedono che, alla prima scadenza, se le parti contraenti non si accordano sul rinnovo triennale e sempre che non ci siano cause come quelle del punto precedente, si rinnovano per altri due anni; sono dunque più brevi dei precedenti, ma il canone viene solitamente fissato in una griglia concordata tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini Comune per Comune.
• Contratti transitori: con durata limitata nel tempo (fino a diciotto mesi).
• Contratti a studenti universitari: da sei mesi a tre anni: alla scadenza il contratto si rinnova automaticamente per lo stesso periodo salvo disdetta da parte del conduttore.
• Contratti ad uso turistico: in questo caso sussiste la massima libertà di contrattazione tra le parti e la normativa civilistica cui fare riferimento è l'articolo 1571 e seguenti del Codice civile.
Detto questo, se vi dovesse accadere che, in regime di canone libero, il proprietario di casa voglia sfrattarvi prima dei 4 anni previsti per legge, il consiglio è di rivolgervi all'Avv. Claudia Olivieri.