L’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 definisce interventi di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti al mantenimento in efficienza di un impianto, il rifacimento dell’impianto elettrico vecchio facendone uno a norma, il rifacimento dei sanitari di un bagno, la sostituzione di un discendente di scarico acque), aggiunta d’una lampada a muro, aggiunta di un lavabo nel bagno, mantenimento dell’igiene e della pulizia dei locali tinteggiatura d’una parete, sostituzione dell’intonaco, sostituzione delle piastrelle del bagno). Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le opere per la sostituzione degli infissi (porte e finestre, oppure l’installazione della porta blindata e la realizzazione di vani di passaggio o gli spostamenti di porte, purché venga mantenuto l’impianto della casa. Queste opere sono ammesse spesso non in modo esplicito, perché al limite della confusione con la manutenzione straordinaria. Tuttavia, alcune sentenze giudiziarie le equiparano alla manutenzione ordinaria e alcuni regolamenti edilizi comunali le citano come tali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione: non necessitano di autorizzazione edilizia.
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