La legge sul divorzio breve
08 Giugno 2015 - Redazione
E' stata approvata dalla Camera con 398 sì, 28 no e 6 astenuti la tanto attesa nuova legge sul divorzio breve, titolata: “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.
E' diventata realtà il 22 Aprile del 2015, la nuova legge sul divorzio breve, per accorciare i tempi per chiedere ed ottenere il divorzio; un passo estremamente importante per il nostro Paese, ove il divorzio esiste per merito di un referendum del lontano 1974.
Una nuova disciplina che mira infatti ad incidere sul tempo di separazione tra i coniugi ai fini del divorzio o comunque della cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui i 3 anni, si riducono a solo 12 mesi, decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, se si arriva alla separazione attraverso il giudizio contenzioso, e addirittura a 6 mesi, se alla separazione si giunge in via consensuale.
La principale novità della legge è un’inedita distinzione tra separazione giudiziale e consensuale; per cui la domanda di divorzio, sia giudiziale che congiunta, ha un percorso più veloce se la separazione è conseguita per via consensuale.
Gli articoli interessati dalla nuova legge sono l’art. 3 della legge 898/1970 e l’art. 191 del Codice Civile; ove quanto al primo è apportata infatti una modifica sulle tempistiche del divorzio, che vedono i “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale … anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” essere sostituite da “12 mesi all’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale” anche allorquando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
All’art. 191 c.c. è aggiunta inoltre una precisazione, per cui nel caso di una separazione personale, la comunione tra i coniugi viene sciolta nel momento stesso in cui il Presidente del Tribunale, autorizza entrambi i coniugi a vivere separati e quindi alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al Presidente, purché omologato.
E' comunicata quindi l’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati all’ufficiale dello stato civile, onde procedere dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
Disposizioni, che si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche per i casi, in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto, sia ancora pendente alla stessa data.
La legge n. 162/2014 ha stabilito inoltre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto, il termine di 3 anni per il divorzio, solo dopo la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, cioè dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione conclusosi davanti ad un ufficiale di stato civile.
Il termine di 6 mesi è quindi destinato ad operare in rapporto a ciascuna delle 3 possibili forme di separazione consensuale: il procedimento dinanzi al giudice con omologazione di accordo tra i coniugi, la negoziazione assistita da avvocati con necessaria approvazione del pubblico ministero e l’accordo reso dinanzi al Sindaco.
I coniugi separati trascorsi infine i nuovi termini, potranno quindi optare per il divorzio giudiziale e quello congiunto, e in tale ultima evenienza, optare per le nuove soluzioni procedimentali del divorzio, tramite la negoziazione assistita dagli avvocati e il divorzio avanti al Sindaco.
La nuova disciplina sul divorzio indica un preciso momento nel quale opera lo scioglimento per separazione personale dei coniugi, e all’uopo, è distinta la separazione giudiziale da quella consensuale: nel 1° caso la comunione si sciogliere allorquando il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, e quindi all’udienza di comparizione; mentre nel 2° caso, la comunione si sciogliere alla data di sottoscrizione del verbale di separazione, purché omologato.
Restano comunque aperti dubbi, circa la possibile ultrattività della disciplina.