Denuncia Inizio Attività: guida alla DIA e quando bisogna richiederla

08 Aprile 2024 - Redazione

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Denuncia Inizio Attività: guida alla DIA e quando bisogna richiederla

Tra le pratiche edilizie più controverse troviamo sicuramente la DIA, la Dichiarazione di Inizio Attività. Le controversie in materia sono dovute soprattutto al fatto che dal 2010 molte delle funzioni della DIA sono state acquisite dalla SCIA, la Segnalazione Certificata Inizio Attività.

È quindi doveroso fare chiarezza su quando richiedere la DIA, quando la SCIA e quando, ancora, il Permesso di Costruire.

Con il Decreto Legislativo 222/2016, inoltre, è stata prevista l’abolizione della DIA che nei fatti, però, non è stata mai abrogata e per alcuni lavori, sebbene non sostanziali, è ancora valida.

Propriamente la DIA era (ed è) un’autocertificazione da inoltrare all’ufficio comunale competente per attestare (essendovi allegato un progetto firmato da un tecnico abilitato) la conformità dell’opera alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e ai requisiti tecnici previsti dalla legge (isolamento termico, antincendio, barriere architettoniche).

Il passaggio dalla DIA alla SCIA è stato regolamentato dalla Legge 124/2015, nota con il nome di legge Madia, ed era finalizzata alla riforma legislativa delle funzioni e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico questa legge aveva lo scopo di rendere più semplice la scelta del titolo abitativo cui fare riferimento per tutti gli interventi edilizi.

   

Che cos'è la DIA?

DIA Denuncia Inizio Attività

Propriamente la DIA è la Denuncia di Inizio Attività ed è una procedura amministrativa introdotta nell’ordinamento italiano nel 1985 con la Legge 47.

Successivamente fu regolata dal DPR 380/2001, ovvero il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (nello specifico gli articoli 22 e 23).

   

A quali interventi edilizi si applicava la DIA

Le prime funzioni della DIA erano quelle di consentire la ristrutturazione di un appartamento, lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e in alcuni casi anche di costruire nuovi edifici.

Requisito fondamentale per poter utilizzare la Dichiarazione di Inizio Attività era che ogni intervento non determinasse modifiche basilari alla struttura dell’immobile (sagome, volume e superficie).

In questo senso anche le costruzioni di nuovi edifici potevano essere oggetto della DIA nel caso in cui vi fosse l’intenzione di demolire un edificio esistente con lo scopo di ricostruirne un altro (intervento ricostruttivo) a condizione che il nuovo fosse strutturalmente identico al precedente.

Tecnicamente oggi tutte queste funzioni sono di competenza della SCIA, ma dal 2001 con l’approvazione della Legge 443, le Regioni hanno la facoltà di regolare autonomamente le funzioni delle autodichiarazioni.

Ed è il motivo per cui, nonostante il passaggio ufficiale alla SCIA, alcune regioni ancora oggi considerano valida la DIA.

   

DIA e Permesso di Costruire: le differenze principali

Abbiamo visto che originariamente la DIA poteva venire utilizzata anche come autorizzazione per costruire un nuovo edificio. Per farlo bisognava presentare la DIA entro 30 giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori.

Questo periodo di tempo era necessario per l’amministrazione comunale di verificare la documentazione e comunicare eventuali difformità e richiedere delle integrazioni. Trascorsi i 30 giorni in mancanza di una risposta da parte dell’amministrazione comunale vigeva il principio del silenzio assenso, motivo per cui si poteva dare inizio ai lavori.

Il Permesso di Costruire (PDC), invece, è un’autorizzazione indispensabile da richiedere per la realizzazione di nuove costruzioni o per quegli interventi di ristrutturazione che richiedono l’ampliamento, la demolizione o la significativa modifica di edifici esistenti.

La procedura prevede la presentazione di una domanda completa di progetto e dei vari documenti previsti dalle normative locali tra cui una dichiarazione asseverata del progettista che dichiara la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

Una volta ricevuta l’istanza lo sportello unico del Comune ha 10 giorni di tempo per comunicare il responsabile del procedimento, il quale ha 60 giorni di tempo per curare l’istruttoria e formulare una proposta di provvedimento con una relazione dettagliata dell’intervento richiesto.

Vi è quindi un provvedimento finale rilasciato dal dirigente o dal responsabile comunale che deve essere rilasciato entro 30 giorni e notificato all’interessato. Anche per il Permesso di Costruire prevede il principio del silenzio assenso.

Sinteticamente (laddove esiste ancora) si può dire che la DIA può essere richiesta per tutti quegli interventi che non richiedono modifiche significative alla struttura esistente, mentre il Permesso di Costruire per la realizzazione di nuove costruzioni e per gli interventi che determinano modifiche strutturali significative.

   

DIA o SCIA, le differenze

Oggi l’altra pratica edilizia oltre al Permesso di Costruire è la SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Questa è sostanzialmente un’autocertificazione tramite la quale si dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per iniziare un’attività edilizia.

Per essere considerata valida, la SCIA deve essere completa di tutta la documentazione che dimostri l’esistenza di questi requisiti.

La SCIA è entrata in vigore con il Decreto Legislativo 78/2010 che ha modificato l’articolo 19 della Legge 241/1990. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a differenza della DIA, consente l’inizio dei lavori dal giorno stesso in cui viene presentata la domanda al Comune.

Non c’è bisogno quindi di attendere 30 giorni e una volta presentata la documentazione, il Comune ha tempo 60 giorni per svolgere le verifiche e interrompere i lavori nel caso in cui riscontrasse delle irregolarità.

  DIA SCIA

Tempi di attesa

Ha bisogno di un arco temporale di 30 giorni per essere accettata

Consente di dare inizio ai lavori il giorno stesso in cui si presenta la domanda

Modalità di approvazione

Presentazione presso la Pubblica Amministrazione comporta l’attesa di 30 giorni prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività

L’attività oggetto della segnalazione può essere avviata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente

Interventi dell’amministrazione

 

Nei successivi 60 giorni dalla presentazione, l’amministrazione competente può intervenire con provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi

   

Fine lavori e collaudo

Il fine lavori è il documento conclusivo che attesta, appunto, la conclusione dei lavori per i quali è stato richiesto un titolo edilizio.

Tale documento deve essere presentato entro tre anni dall’inizio dei lavori ed è sempre collegato al cosiddetto collaudo, ovvero la dichiarazione firmata dal direttore dei lavori che attesta la conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

Questo valeva in passato con la DIA e vale oggi per la SCIA, prevedendo il collaudo come ultimo atto del processo per il quale si sono eseguiti degli interventi di ristrutturazione su un edificio.

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