Il danno patrimoniale da morte del congiunto

31 Ottobre 2017 - Redazione

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E’ indubbio che la morte del componente di una famiglia, lungi dal provocare esclusivamente conseguenze morali e psicologiche, determina anche delle ripercussioni materiali: ma come effettuare il calcolo del danno patrimoniale conseguente alla morte del congiunto?

Innanzitutto va provato, da parte dei familiari che, se la morte non fosse incorsa, avrebbero potuto godere di mantenimenti, contributi, sovvenzioni e utilità che sono invece venuti meno col decesso: tuttavia, la prova del danno patrimoniale da lucro cessante per decesso del congiunto a seguito di fatto illecito può avvenire anche per presunzione.

Se ad esempio, questi dimostrano la convivenza stabile col defunto e i loro contenuti redditi, allora è facilmente e legittimamente presupponibile una stabile contribuzione della vittima in loro favore. Come procedere alla quantificazione del danno patrimoniale da morte del congiunto?

Innanzitutto calcolando il reddito netto annuo (tenendo conto di 13 mensilità), poi il numero di componenti del nucleo familiare, e infine il costo della vita nella città ove lo stesso risiede: è altamente probabile che la vittima destinasse alla famiglia i 2/3 del proprio reddito da lavoro, e che questa somma fosse suddivisa in parti uguali tra la moglie e i figli.

Il danno comincia a prodursi all’atto della morte e si perpetua sino al momento in cui i figli del soggetto raggiungono l’indipendenza economica (che non corrisponde più al conseguimento della maggiore età, come accadeva in precedenza ma, in virtù dell’innalzamento del tasso globale di scolarizzazione e dell’età di primo ingresso nel mondo del lavoro, viene posticipato), per cui nella quantificazione del danno da lucro cessante vanno inseriti:
  • i redditi già persi dal momento dell’evento luttuoso al giorno in cui la domanda di risarcimento viene accettata
  • la capitalizzazione dei redditi suddetti.


Chi può presentare domanda di risarcimento per il decesso delittuoso del proprio caro

Da quanto detto deriva una comprensibile domanda: chi può chiedere il risarcimento del danno da morte del congiunto?

In primo luogo la famiglia legittima, e cioè il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle; per quanto concerne nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc., possono adire domanda solo a determinate circostanze (da dimostrare) che configurino la morte (o anche la lesione gravissima) come un detrimento “speciale” al sostegno morale o materiale del richiedente.

In secondo luogo ai conviventi more uxorio: in questo caso la condizione necessaria è la dimostrazione dell'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo, e una comunanza di vita e di affetti.


I danni risarcibili in seguito a morte del congiunto per fatto illecito

Non solo i danni patrimoniali visti sono oggetto di risarcimento, ma anche quelli non patrimoniali:
  • il danno biologico, risarcibile solo quando intercorra tra l’evento traumatico e il decesso un lasso di tempo (pari a 24 ore o anche tre giorni) tale da determinare un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto, configurabile un danno biologico per il danneggiato, la cui risarcibilità si trasferisce quindi agli eredi, e quantificato tramite i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea
  • il danno morale, risarcibile al posto di quello biologico, nel caso in cui non sia intercorso quell’apprezzabile lasso di tempo di cui si diceva prima (e che tuttavia resta escluso nel caso in cui la vittima non si sia resa conto dello spegnersi della propria esistenza, come accade ad esempio quando interviene immediatamente uno stato comatoso che poi degenera in decesso)
  • il danno biologico iure proprio per la morte del congiunto, che determina uno stato di alterazione psicofisica del richiedente
  • danno morale e danno da perdita delle relazioni parentali.


È chiaro dunque che quando interviene un fatto illecito che determina la morte di un congiunto il risarcimento relativo si compone di voci diverse: farsi aiutare da un esperto avvocato che possa presentare domanda, facendo riferimento a tutti quegli aspetti che debitamente competono (perché prescritti dalla legge, e perché ne ricorrono le circostanze) risulta fondamentale per vedere accolti e rispettati i propri diritti.

Quotalo lo sa ed è per questo che ha dato vita ad uno dei più grossi network legali a livello nazionale, da poter consultare per ottenere consulenze, pareri e stime.

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