La violenza sulle donne si declina in moltissime maniere e difendersi denunciando è spesso più complicato di quello che sembra. Scopriamo insieme come rivolgersi ad un avvocato penalista

02 Novembre 2023 - Redazione

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Violenza di genere+Assistenza legale per donne vittime di violenza: come tutelarsi Violenza di genere+Assistenza legale per donne vittime di violenza: come tutelarsi Violenza di genere+Assistenza legale per donne vittime di violenza: come tutelarsi

Violenza di genere: tutto quello che c'è da sapere su come tutelarsi

È innegabile ormai che il concetto di “genere” si sia affermato a pieno titolo nell’ambito del diritto penale e delle scienze criminologiche in generale.

In virtù dei dati statistici più recenti e degli accertamenti attuali sulla violenza contro le donne, purtroppo un fenomeno in costante crescita, il legislatore è stato spinto ad intervenire più volte per tutelare al meglio le donne nel contesto sociale attuale.

Infatti, rispetto a qualche anno fa, le denunce per episodi di violenza di genere, per quanto ancora il numero non sia in grado di riflettere ciò che realmente accade al 100%, sono aumentate in modo esponenziale.

Al fine di ridurre al minimo questo fenomeno dilagante, sono stati introdotti all’interno del nostro ordinamento giuridico svariati strumenti, che verranno passati in rassegna nel corso di questo articolo, finalizzati a stigmatizzare le condotte lesive poste in essere nei confronti delle donne.          

 

Definizione legale di violenza di genere

Prima di analizzare quali sono gli strumenti che il legislatore ha varato al fine di stigmatizzare la violenza di genere ei maltrattamenti familiari in generale, è necessario analizzare la nozione di “violenza di genere”.

A tal fine può essere utile esaminare l’articolo 1 della Dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne il quale recita:

È “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà"

Pertanto, con l’espressione “violenza di genere” si fa riferimento a tutte quelle forme di violenza: violenza sessuale, violenza psicologica e violenza fisica nonché agli atti persecutori in generale come ad esempio lo stalking, stupro, femminicidio, che purtroppo riguardano un vasto numero di donne.

Appare dunque evidente che la negazione dei diritti di genere femminile non determini solo la privazione di un riconoscimento degli stessi diritti civili e politici ma anche una violazione di diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla vita, all’integrità psicofisica, o a non subire trattamenti inumani o degradanti, ovvero tutti quei veri e propri diritti inviolabili sanciti nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani.

La locuzione “femminicidio”, strettamente connessa alla violenza di genere, è stata coniata da Dian Russel il quale per la prima volta ha descritto l’uccisione di una donna da parte di un uomo proprio perché donna.

Purtroppo si tratta di un fenomeno che si verifica in ogni genere di società all'interno della comunità internazionale, e con diverse modalità come ad esempio la lapidazione, il delitto d’onore, il delitti coniugale e molti altri.

Nel nostro Paese l’interesse nei confronti di questo fenomeno è sorto negli anni '70, periodo in cui il tema della violenza di genere viene portato all’attenzione pubblica e denunciato come problema sociale, tutt’oggi presente.

Violenza di genere definizione  

Cosa dispone l’art. 610 del Codice penale

Il tema della violenza di genere non poteva non essere preso in considerazione anche dal nostro Codice penale.

L’articolo 610 del Codice Penale infatti, stabilisce che chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione.

Inoltre, l’ultimo comma dell’articolo citato stabilisce che il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Il concetto di “violenza” riportato nell’articolo 610 c.p. è molto ampio in quanto ricomprende anche la violenza diretta alle cose o a soggetti diversi dalle vittime, inoltre, ricomprende anche la violenza fisica, psicologica, assistita e tutte le altre possibili forme di manifestazione della violenza. Lo stesso dicasi anche per la minaccia, la quale anch’essa comprende un ventaglio applicativo estremamente ampio, che prescinde dal tipo dei mezzi utilizzati o dal grado della minaccia. Dalla lettura della norma è chiara la ratio legis perseguita dal legislatore: reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme giuridiche, così da tutelare la libertà morale, fisica e di locomozione dei soggetti.

 

Violenza fisica

Come anticipato, la violenza può manifestarsi in modi diversi e tutte sono stigmatizzate dal nostro legislatore. Forse la forma di violenza più nota è quella fisica ed essa si manifesta mediante l’uso di qualsiasi azione finalizzata a ledere il benessere fisico di un altro essere umano. In genere, gli atti riconducibili a questa forma di violenza sono le percosse, pugni, soffocamento, schiaffi, tirare i capelli, calci, fino al tentato omicidio.

 

Violenza psicologica

Anche la violenza psicologica è diretta contro il benessere di una persona, essa però mira a ledere il benessere psichico e non fisico. Generalmente lo scopo di questa forma di violenza è quella di distruggere completamente l’autostima di una persona, e le condotte che la caratterizzano sono le offese, le umiliazioni, le denigrazioni, una gelosia esagerata, i silenzi imposti, il disprezzo intenzionale e molte altre. Rientrano nel novero della violenza psicologica anche il “gaslighting” ovvero la continua manipolazione e il disorientamento delle donne da parte del proprio partner allo scopo di sottometterle, e lo stesso dicasi anche per il “catcalling” ovvero molestie che si manifestano in luoghi pubblici mediante allusioni, commenti espressi a voce alta, apprezzamenti fisici, fischi o altri suoni rivolti ad una donna.

 

Violenza sessuale

La violenza sessuale si concretizza nella costrizione o induzione a compiere o subire atti a sfondo sessuale mediante l’uso di violenza, minaccia o abuso della propria autorità. Insomma, si tratta di un vero e proprio atto di potere perpetrato ai danni di una persona, in genere una donna, anche se non sempre vengono utilizzati la forza fisica o le minacce contro la vittima. Diversamente da come si potrebbe pensare, infatti, la violenza sessuale si concretizza anche con condotte estremamente sottili come nel caso in cui l’autore utilizzi la propria età o il proprio status per manipolare la vittima, ed è proprio per questo motivo che è più corretto definire la violenza sessuale come qualsiasi tipo di contatto sessuale di natura non consensuale. Infine, è bene sapere che tale reato può essere consumato anche dal partner che ad esempio impone il non utilizzo di contraccettivi, oppure che causa deliberatamente dolore fisico al proprio partner durante i rapporti sessuali o imponga l’uso di giochi che possano causare dolore o provocare umiliazione senza il consenso del proprio partner.

 

Violenza economica

La violenza economica sulle donne, diversamente da come si potrebbe pensare, è una delle forme di violenza più diffuse ed è capace di compromettere il benessere non solo economico ma anche psicofisico delle donne. Secondo la nozione fornita dall’European Institute for Gender Equality, tale violenza consiste in tutti quegli atti “di controllo e monitoraggio del comportamento di un soggetto in termini di uso e di distribuzione del denaro, nonché la minaccia costante di negare le risorse economiche”.

Si manifesta generalmente all’interno delle mura domestiche ed è finalizzata a negare la possibilità alle donne di contribuire, con le stesse opportunità riservate all’uomo, all’economia della famiglia e di essere così economicamente indipendenti. In poche parole, questa forma di violenza si concretizza tutte le volte in cui è l’uomo a lavorare per garantire il necessario sostentamento della famiglia mentre alla moglie viene imposto il compito di occuparsi in modo esclusivo della casa e dei figli, rinunciando dunque al mondo del lavoro.

Ancora, tale forma di violenza si manifesta anche quando viene completamente eroso il patrimonio della moglie/compagna senza dare a quest’ultima la possibilità di lavorare e/o studiare; quando la moglie deve chiedere il “permesso” per poter accedere alle risorse patrimoniali della famiglia o deve rendicontare e giustificare le spese che effettua.

Insomma, le modalità attraverso le quali può manifestarsi questa violenza sono molteplici, tra l’altro, di recente la giurisprudenza ha precisato che anche la condotta del marito/compagno che ostacola o vieta il lavoro della compagna concretizza questa forma di violenza.

Violenza sulle donne come difendersi  

Violenza assistita

I comportamenti violenti sopra descritti possono avere delle vere e proprie ricadute anche sui membri della famiglia, in primis i bambini.

Infatti, dinanzi alle condotte violente poste in essere ai danni della madre, i bambini possono subire dei contraccolpi a livello psicologico e subire un danno in termini di sviluppo della personalità. In poche parole, quando i bambini fanno esperienza diretta dei soprusi e delle violenze perpetrate nei confronti della madre, ne percepiscono le conseguenze a livello emotivo ed è per questo che si parla di violenza assistita.  

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la violenza in esame rientra a pieno titolo nel novero dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale in quanto si manifesta mediante un uso abnorme dei poteri e nella totale violazione o con inosservanza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale medesima.

Infatti, in un contesto familiare dove la violenza regna sovrana, i bambini potrebbero imparare che l’uso della forza e delle minacce nei confronti di chi è più debole sono un comportamento “accettabile” all’interno di una relazione o di legami affettivi.

 

Le altre forme di violenza

Quelle sopra citate sono solo alcune forme di violenza riconosciute all’interno del nostro ordinamento giuridico, infatti ne esistono altre forse meno conosciute, ma altrettanto lesive e pericolose. Si pensi ad esempio al già citato stalking, ovvero una particolare forma di persecuzione psicologica che può sfociare, come spesso capita in realtà, in atti violenti. Generalmente si manifesta in chiamate, intimidazioni e pedinamenti che di fatto vanno a limitare la libertà di un soggetto, che si trova costretto a cambiare la sua quotidianità. Lo stesso dicasi anche per il cyberstalking, ovvero lo stalking posto in essere online, ad esempio mediante l’uso delle app di messaggistica, delle caselle di posta elettronica o delle piattaforme social.

Anche il revenge porn rientra sicuramente nelle forme di violenza perpetrate ai danni delle donne e, purtroppo, è un fenomeno in costante crescita che si concretizza nella pubblicazione di canali social (e non solo) di immagini o contenuti multimediali che ritraggono la vittima in momenti intimi o di natura sessuale. Molto spesso si tratta di un mezzo mediante il quale l’ex compagno si vendica della rottura di una relazione e decide di umiliare l’ex partner, diffondendo in rete immagini e video privati. Non è possibile non citare anche la violenza posta in essere mediante la deformazione e lo sfregio con acido, tempo fa considerata mera aggravante ed oggi autonomo reato. Tale condotta, posta in essere con l’uso dell’acido appunto, è finalizzata a cancellare i tratti di una persona rendendola definitivamente deforme o inabile, cambiandole definitivamente la vita.

 

Sanzioni e pene per chi commette atti di violenza

Per quanto concerne le sanzioni e le pene previste per le condotte di violenza poste in essere ai danni delle donne, ci sono state interessanti novità introdotte da parte del legislatore con il varo del c.d. Codice rosso.

L’art. 612 bis c.p., in relazione al reato di atti persecutori (stalking), ha introdotto la pena detentiva da 1 anno a 6 anni e sei mesi, mentre prima del Codice rosso la pena detentiva era inferiore e andava dai 6 mesi fino a 5 anni.

Con riferimento alla violenza sessuale, invece, l’articolo 609 bis del Codice Penale la pena è passata da un minimo di 5 ad un massimo di 10 anni di carcere, a un minimo di 6 fino a un massimo di 12 anni.

Tra l’altro, il Codice rosso ha inciso anche in ordine alle circostanze aggravanti di cui all’art. 609 ter c.p. prevedendo l’aumento della pena fino ad un terzo per le ipotesi di reato aggravato e ha modificato altresì le aggravanti in danno del minore prevedendo che:

  1. Per il reato posto in essere ai danni di un minore di 10 anni la pena base è raddoppiata;
  2. Per il reato commesso ai danni di un minore con età compresa dai 10 ai 14 anni, la pena base è aumentata della metà;
  3. Per il reato perpetrato nei confronti di un soggetto con età ricompresa tra 14 e 18 anni, la pena è aumentata di un terzo.

Ancora, il Codice rosso è intervenuto anche sull’art. 576 c.p. in relazione al nuovo reato di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso ed ha previsto la pena dell’ergastolo nel caso in cui il la vittima di tale reato dovesse perdere la vita a causa della deformazione.

Il Codice rosso ha introdotto anche un nuovo comma all’art. 165 c.p. il quale disciplina, per i delitti di violenza domestica e di genere, nonché per le ipotesi aggravate, che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti e associazioni all’uopo preposti.

Infine, l’art. 610 c.p. in materia di violenza privata, prevede la pena detentiva fino a quattro anni nonché un inasprimento della pena nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 339 c.p.

Assistenza legale per violenza sulle donne    

La valutazione del rischio di recidiva

Al fine di aiutare le donne, è stato realizzato un vero e proprio metodo di valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partner.

Si tratta, in poche parole, di un metodo rivolto agli addetti ai lavori al fine di individuare il rischio che il maltrattamento ai danni della donna possa verificarsi nuovamente e si chiama metodo SARA. Trattasi di una metodica, molto utile a magistrati, forze dell’ordine, assistenti sociali, medici eccetera, messa a punto in Canada da un gruppo di esperti.

In estrema sintesi, si tratta di un test che permette la valutazione del caso concreto e la pericolosità che l’evento di maltrattamento possa manifestarsi di nuovo in base a ben dieci fattori di rischio e cinque fattori di vulnerabilità della donna che il valutatore deve necessariamente prendere in considerazione per poi stabilire se sussista o meno il rischio di recidiva ed in che misura: elevato, medio o scarso.

 

Dove e da chi cercare un primo supporto contro la violenza di genere

Come più volte sottolineato, le forme di violenza sono tante e saperle riconoscere è il primo passo da fare per poter farsi aiutare e denunciare ciò che si sta subendo. Le vittime di abusi possono trovare un aiuto:

  • Rivolgendosi al numero antiviolenza e antistalking ovvero il 1522, grazie al quale è possibile sporgere anche una denuncia anonima;
  • Utilizzando l’applicazione della Polizia di Stato YouPol, presente in tutti gli store;
  • Rivolgendosi presso uno dei centri antiviolenza o ad un consultorio presente sul territorio nazionale;
  • Recandosi al pronto soccorso, specie se si necessita di cure mediche a causa della violenza subita.
   

A chi rivolgersi e come tutelarsi per sporgere denuncia

Da un punto di vista tecnico giuridico per potersi tutelare dalle condotte di violenza poste in essere dal proprio partner è possibile percorrere due strade:

  1. Quella amministrativa, ovvero l’ammonimento;
  2. Quella penale, percorribile mediante apposita denuncia.

Quest’ultima deve essere presentata dinanzi alle Forze dell’Ordine ed è sicuramente la soluzione più radicale poiché permette di allertare la Procura della Repubblica immediatamente, anche magari per poter richiedere l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’aggressore. Tra l’altro, è bene sapere che oggigiorno esistono moltissimi nuclei specializzati presso le Forze dell’Ordine a cui è possibile rivolgersi per difendersi dalle violenze subite.

Ad ogni modo, in questi casi è sempre un bene rivolgersi immediatamente anche ad un avvocato penalista che abbia una certa esperienza nel settore,  in modo da sapere come comportarsi e cosa fare per potersi tutelare al meglio dalle violenze.

Quotalo.it offre la possibilità di trovare il professionista legale più vicino e prendere un appuntamento per una consulenza legale dettagliata.

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