Avvocato per risarcimento del danno emergente e lucro cessante

20 Marzo 2024 - Redazione

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Risarcimento danni: tutto quello che c'è da sapere sul danno emergente

Quando si parla di danno emergente si fa riferimento ad una qualsiasi variazione negativa che attiene alla sfera giuridico patrimoniale di un soggetto (il creditore) dovuta dalla mancata o dalla non esatta prestazione del debitore oppure dall’altrui condotta illecita, a seconda che si tratti di risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale.

Si tratta di una tipologia di danno che non trova una puntuale disciplina all’interno del Codice civile il quale, ai sensi dell’art. 1223 c.c., richiama il concetto di danno emergente. Più precisamente, la norma sopra citata dispone che: “il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo dell’adempimento deve comprendere la perdita subita dal soggetto creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

L’art. 1223 c.c. si riferisce al danno emergente quando fa riferimento alla perdita subita dal soggetto (il mancato guadagno, infatti, è riferito al c.d. lucro cessante che non deve essere confuso con il danno emergente), ovvero il depauperamento del patrimonio subito a causa della condotta del debitore. Il danno emergente può derivare da qualsiasi tipo di danneggiamento ad esempio può derivare sia da un rapporto contrattuale che extracontrattuale.

Ad esempio, nell’ultimo caso, le spese che deve sostenere il soggetto danneggiato da un sinistro stradale (fonte extracontrattuale) per poter riparare la propria auto, rappresentano un danno emergente per il suo patrimonio. Ancora, le spese sostenute da un soggetto per procurarsi la merce che avrebbe dovuto ricevere dal fornitore (fonte contrattuale) rappresenta un’ulteriore ipotesi di danno emergente.

 

Il danno emergente nel contesto legale

Come anticipato, il danno emergente è la perdita economica secca che il patrimonio di un soggetto subisce per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del soggetto debitore oppure a causa di una condotta illecita altrui. Pertanto, rientrano nella nozione del danno emergente il disvalore economico provocato dalla inesatta, mancata o ritardata prestazione del debitore, le spese sostenute per rimuovere le inesattezze della prestazione nonché la temporanea impossibilità di godere del bene (leso) ed i danni provocati alla persona o ai beni del creditore.

Il danno emergente dovrà essere considerato dal Giudice, nella fase di liquidazione del risarcimento del danno, per tutti i casi di responsabilità, sia che si tratti di responsabilità contrattuale, extracontrattuale oppure addirittura precontrattuale. Infatti, anche prima della conclusione del contratto può sorgere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale (la natura della responsabilità precontrattuale è ancora oggi oggetto di vivace discussione in dottrina) la quale si concretizza nella perdita economica che ha subito la parte a causa della non conclusione del contratto.

Ad esempio, la parte che prima si dimostra interessata a concludere un contratto e poi all’improvviso decide di interrompere le trattative (in mala fede) è tenuto a risarcire il danno subito dalla controparte interessata a concludere il contratto, ovvero, le spese inutili sostenute per addivenire alla stipula del contratto (danno emergente) alle quali occorre sommare anche la perdita di occasione d’affari etc. In altre parole, il danno emergente è una componente fissa del risarcimento del danno (qualunque sia la fonte) ma i fatti che il Giudice deve considerare per poterlo liquidare variano a seconda delle diverse fattispecie.

Giunti a questo punto occorre analizzare come il Giudice calcola il danno emergente. Il risarcimento del danno emergente normalmente viene calcolato sulla base della perdita secca patrimoniale che dovrà ovviamente essere dimostrata dal soggetto leso. Semplicemente, il Giudice, con sentenza, condanna la parte danneggiante a risarcire la parte danneggiata per l’ammontare della perdita subita da quest’ultima.

Ritornando all’esempio fatto sopra, in caso di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale, la parte lesa è tenuta a dimostrare in giudizio le spese che ha sostenuto (ad esempio per poter riparare l’auto) e, una volta fatto ciò, il Giudice condannerà la parte che ha causato il sinistro a risarcire tutte le spese sostenute dalla controparte.

Può anche capitare che non sia possibile calcolare con precisione l’ammontare del danno subito da un soggetto, si pensi ad esempio ai danni non patrimoniali (dunque il danno morale, esistenziale, tanatologico etc). In questi casi il Giudice è tenuto a liquidare la somma in via equitativa, ovvero, viene stabilita una somma equa per il danno calcolato. Con riferimento al danno non patrimoniale giocano un ruolo centrale le c.d. tabelle milanesi, le quali, permettono al Giudice di liquidare anche il danno che non è strettamente suscettibile di una valutazione economica (come quello patrimoniale appunto).

 

Calcolo e valutazione del danno emergente

Chiunque voglia ottenere un risarcimento del danno emergente è tenuto non solo ad agire in giudizio ma anche a dimostrare di aver subito realmente un danno che, relativamente a quello emergente, si concretizza nella perdita patrimoniale subita. Pertanto, diversamente dal lucro cessante, l’onere della prova è relativamente più semplice. Questo perché la parte lesa è tenuta ad esibire la documentazione che prova le spese sostenute a causa dell’altrui condotta, illecita o lecita che sia.

È chiaro, dunque, che gioca un ruolo cruciale la documentazione e le prove che deve fornire la parte danneggiata in giudizio, senza di esse, infatti, è praticamente impossibile dimostrare al Giudice di aver subito un danno e, conseguentemente, ottenere una sentenza favorevole. Pertanto, è opportuno raccogliere fin da subito tutti i documenti, ricevute o altri elementi che possano provare nero su bianco le spese sostenute, in modo da poterle esibire durante il processo.

 

Il danno emergente in diversi contesti

Quando si parla di danno emergente, come già sottolineato, si fa riferimento ad una modificazione negativa del patrimonio di un soggetto a causa delle altrui condotte. Pertanto, sono svariati i contesti in cui il Giudice può essere chiamato a valutare il danno emergente subito da un soggetto.

Uno dei contesti più diffusi è sicuramente quello della circolazione stradale. In tali circostanze il danno emergente si concretizza in tutte le perdite patrimoniali che il soggetto danneggiato ha subito a causa del sinistro, ad esempio, le spese sostenute dal meccanico/carrozziere per poter rimettere su strada il veicolo, il carroattrezzi per spostare il veicolo etc.

Altro contesto altrettanto rilevante è quello del diritto del lavoro, nel caso di infortunio sul luogo di lavoro. Si pensi, ad esempio, ai lavoratori che, a causa dell’inadempimento delle normative sulla sicurezza sul lavoro da parte del datore, subiscono danni patrimoniali o non patrimoniali. In questo caso, oltre a dover valutare il lucro cessante, il Giudice è tenuto a considerare il danno emergente, ovvero le spese che il lavoratore ha sostenuto per potersi riprendere: spese mediche, spese di riabilitazione, farmaci etc.

Altro settore altrettanto rilevante per il tema in esame è quello della responsabilità derivante da difetti del prodotto, ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 ovvero il Codice del Consumo il quale prevede che il produttore è responsabile per i danni cagionati a terzi da un suo prodotto difettoso. Anche in questo caso ovviamente sarà possibile chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali e, relativamente a quest’ultimo, il danno emergente si concretizza nelle perdite patrimoniali subite da chi ha acquistato quel determinato prodotto (ad esempio le spese mediche sostenute a causa dei danni subiti derivanti dall’uso di quel determinato prodotto difettoso).

Un breve cenno merita anche il c.d. danno ambientale, danno che ha trovato un suo chiaro riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico in virtù della Legge n. 349 del 1986. Anche in questo caso è possibile individuare il c.d. danno emergente, ovvero, la diminuzione del valore che deriva al bene a causa dell’evento lesivo posto in essere da altri. Si tratta di un danno diretto che palesa immediatamente i suoi effetti, pertanto, è suscettibile di risarcimento, a patto che venga fornita la prova.

 

Integrazione con il danno da lucro cessante

Il danno patrimoniale, nonostante sia unitario, è la risultante di due componenti diverse tra loro: il danno emergente ed il lucro cessante. Come più volte precisato, il danno emergente rappresenta la perdita patrimoniale che subisce il creditore o la vittima, il lucro cessante, invece è il mancato guadagno dovuto dall’altrui condotta, lecita o illecita che sia.

Il lucro cessante, in poche parole, è il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso. Pertanto, nel momento in cui il Giudice è chiamato a valutare il danno che ha subito un soggetto a causa del comportamento altrui è tenuto a valutare non solo le perdite patrimoniali subite ma anche il lucro cessante, il quale rappresenta una componente importante del risarcimento.

Per comprendere al meglio la differenza che intercorre tra danno emergente e lucro cessante potrebbe essere utile un esempio.

Partendo con la responsabilità aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in un sinistro stradale, un veicolo che non rispetta il segnale di dare precedenza causa la caduta del motociclista. La moto, a causa della caduta, si danneggia e il conducente si rompe una gamba. Nella dinamica descritta sono chiari i danni che ha subito il conducente della moto: i costi che deve sopportare per poter riparare la moto (danno emergente) nonché i costi necessari per potersi rimettere in salute (danno emergente). La rottura della gamba, invece, rappresenta una lesione personale, traducibile in un danno alla salute (più precisamente in un danno biologico) ma è anche un danno patrimoniale da mancato guadagno. Infatti, il malcapitato non potrà recarsi al lavoro (lucro cessante) per un determinato lasso di tempo (presumibilmente il periodo in cui porterà il gesso).

Passando invece alla responsabilità contrattuale, si ipotizzi il caso in cui un negoziante acquisti della merce che dovrà poi rivendere nel proprio negozio e il vettore perde il carico. In tal caso il commerciante è tenuto a ricomprare la merce andata persa (danno emergente) e non può giovarsi dei profitti che avrebbe potuto conseguire vendendo la merce, e questo pregiudizio si traduce inevitabilmente in un mancato guadagno (lucro cessante). Per approfondire la questione del lucro cessante, si suggerisce di fare riferimento a questo articolo

 

Assistenza legale per il danno emergente

Avere al proprio fianco un avvocato esperto è di cruciale importanza quando si parla di risarcimento del danno. Rivolgendosi ad un legale in modo tempestivo, infatti, si aumentano le probabilità di ottenere un verdetto favorevole. Attraverso una consulenza legale è possibile illustrare all’avvocato quali sono tutte le spese sostenute nonché tutti i pregiudizi subiti a causa delle altrui condotte. Sarà poi compito dell’avvocato indicare quali sono tutti i documenti necessari da fornire in giudizio per poter richiedere ed ottenere il giusto risarcimento del danno.

Con particolare riferimento al danno emergente, l’avvocato ha il preciso compito di analizzare tutti i documenti che attestano le perdite patrimoniali subite dal proprio cliente a causa dell’inadempimento del debitore oppure a causa della sua condotta illecita. Dopo aver quantificato il danno emergente sarà necessario quantificare anche il lucro cessante, ovvero, il mancato guadagno del soggetto leso, fatto ciò, sarà possibile agire in giudizio e domandare il giusto risarcimento danni al Giudice. Se sei alla ricerca di un legale esperto, Quotalo.it  è ciò che fa per te. Grazie a Quotalo puoi metterti in contatto con l’avvocato più vicino a te e chiedere una consulenza legale dettagliata.

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