Rinvio a giudizio: vademecum per capirne di più

20 Marzo 2024 - Redazione

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Tutto quello che c'è da sapere sul rinvio a giudizio

Il processo penale è, come il nome stesso suggerisce, una concatenazione di fasi che si conclude con una sentenza di merito o di rito a seconda delle circostanze.

Prima del processo esiste la fase delle indagini preliminari il cui scopo è quello di permettere alla polizia giudiziaria, coordinata dal Pubblico Ministero, di raccogliere tutte le prove e gli elementi utili per poter richiedere ed ottenere il rinvio a giudizio, il quale sancisce l’inizio del processo vero e proprio.

 

Cos'è il rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio è l’atto mediante il quale il Pubblico Ministero esercita tecnicamente l’azione penale.

Sulla scorta di ciò che è sancito dall’articolo 416 del Codice di Procedura Penale, con la richiesta del rinvio a giudizio il Pubblico Ministero chiede che l’imputato sia chiamato formalmente a rispondere in sede dibattimentale del reato indicato nel capo di imputazione.

Sulla suddetta richiesta il Giudice dovrà esprimersi all’esito dell’Udienza Preliminare. Ove il Gip, ossia il Giudice per le indagini preliminari, dovesse ritenere sussistenti tutti i presupposti per poter procedere, emanerà il decreto mediante il quale dispone il giudizio ed indica il luogo, il giorno e l’orario di comparizione dinanzi al Giudice del dibattimento.

Nella suddetta udienza le parti in causa possono decidere se accedere o meno alle forme alternative con le quali cercare di definire il processo. Ad esempio, l’imputato ed il Pubblico Ministero possono trovare un accordo mediante patteggiamento.

In questa fase è necessario sapere che la richiesta di rinvio a giudizio è radicalmente nulla se non è preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari oppure se non è preceduta dall’invito a presentarsi per l’interrogatorio ove l’indagato ne abbia fatto eventualmente richiesta. Inoltre, la richiesta di rinvio a giudizio deve essere necessariamente depositata dal Pubblico Ministero nella Cancelleria del Giudice insieme al fascicolo che contiene la notizia di reato, la documentazione delle indagini nonché i verbali degli atti compiuti dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.

 

Il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio

In ordine al contenuto della richiesta del rinvio a giudizio, l’articolo 417 del Codice di Procedura Penale dispone che devono essere inserite delle informazioni necessarie, si tratta quindi di elementi basilari, come ad esempio:

 
  • Le generalità del soggetto imputato e tutte le informazioni aventi rilievo personale che possono favorire le autorità ad identificarlo;
  • Le generalità della persona offesa dal reato, ovviamente ove sia possibile riconoscerla;
  • L’indicazione chiara ed analitica delle fonti di prova che sono state assunte e su cui si fonda tutto l’impianto accusatorio;
  • L’imputazione, ovvero, i fatti, circostanze e le aggravanti e tutto ciò che potrebbe essere utile per poter applicare le misure di sicurezza. È doveroso precisare che l’imputazione deve necessariamente essere espressa in modo chiaro ed inequivocabile;
  • La domanda espressa al giudice di emettere il decreto che dispone il rinvio a giudizio; - La data della presentazione della domanda;
  •  La sottoscrizione in calce da parte di colui o colei che ha presentato la domanda di rinvio a giudizio.

Ove mancasse anche uno solo degli elementi sopra citati, la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe completamente nulla, pertanto è importantissimo che la richiesta in questione sia dettagliata, completa e che non lasci margini a dubbi interpretativi.

Definizione rinvio a giudizio  

Chi presenta la richiesta di rinvio a giudizio e perché

Come già anticipato, la richiesta di rinvio a giudizio è presentata dal Pubblico Ministero ed è proprio attraverso la richiesta che il PM esercita la cosiddetta azione penale quando ritiene sussistente la responsabilità penale del soggetto indagato.

La richiesta di rinvio a giudizio va presentata in ordine a tutti i reati per cui non esiste nel nostro ordinamento una citazione diretta a giudizio.

Infatti, secondo ciò che dispone la legge, solo per alcuni reati come ad esempio la rissa, il furto, la minaccia, la violenza ed altri il Pubblico Ministero non è tenuto a chiedere nessuna “autorizzazione” al Giudice per poter procedere a giudizio.

In tali casi dunque, ove il Pubblico Ministero ritenesse fondate le indagini precedentemente poste in essere, procede con la citazione diretta in giudizio dell’imputato saltando il filtro dell’udienza preliminare.

In conclusione, il PM è tenuto a presentare la richiesta di rinvio a giudizio ogni volta che la legge impone la celebrazione dell’udienza preliminare.

 

Termini di deposito della richiesta di rinvio a giudizio

Per determinate tipologie di reati, la richiesta di rinvio a giudizio deve necessariamente essere presentata entro un lasso di tempo, ovvero trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

Spirato il suddetto termine, sarà precluso presentare la suddetta richiesta al Giudice. Tale prescrizione vale, più precisamente, per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro nonché per l’omicidio stradale.

 

Quali allegati deve contenere la richiesta

Oltre agli elementi sopra descritti, alla richiesta di rinvio a giudizio è necessario allegare il fascicolo contenente la notizia di reato, tutta la documentazione concernente le indagini poste in essere durante la fase delle indagini preliminari, i verbali degli atti compiuti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari nonché il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, a meno che non siano custoditi altrove.

 

Cosa si intende con udienza preliminare

L’udienza preliminare è una delle udienze più importanti dell’intero processo penale, perché in essa l’imputato ha la possibilità di fare una pluralità di scelte come:

  1. Rinunziare al dibattimento, il che significa che rinuncia a sentire i suoi testimoni ed i testimoni dell’accusa. In altre parole, l’imputato ha la facoltà di scegliere un rito alternativo a quello ordinario, con conseguente possibile sconto di pena;
  2. Può chiedere il suo proscioglimento, ovvero, ha la possibilità di chiedere al Giudice di emettere una sentenza di assoluzione ed estinguere così l’intero procedimento instaurato nei suoi confronti. Normalmente ciò avviene quando l’imputato ritiene che il Pubblico Ministero non sia stato capace di raccogliere tutti gli elementi sufficienti per poter dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua colpevolezza e quindi insufficienti per una condanna, o se ritiene di poter dimostrare di essere pienamente innocente.

Se in occasione della fase dell’udienza preliminare l’imputato non avesse scelto un rito alternativo rispetto a quello ordinario, il Giudice può decidere di rinviare a giudizio l’imputato, indicando il giorno, l’ora e il Giudice dinanzi al quale avrà luogo il processo, oppure prosciogliere l’imputato pronunciando una sentenza di assoluzione o innocenza poiché in tal caso, riterrà che le prove raccolte dal Pubblico Ministero (e che ciò che i testimoni potrebbero dire in giudizio) non siano sufficienti per incidere sulla innocenza dell’imputato (il quale si presume innocente fino a prova contraria). Inoltre, a seguito della Riforma Cartabia, il legislatore ha modificato l’art. 425 c.p.p. statuendo che il Giudice dell’Udienza Preliminare deve pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna del soggetto imputato.

Si tratta di una importantissima novità il cui scopo è quello di garantire un effetto “deflattivo” del contenzioso penale ed evitare che possano oltrepassare l’udienza di filtro, l’udienza preliminare appunto, anche quelle cause che non hanno alcuna ragionevole previsione di condanna, arricchendo i poteri valutativi del Giudice dell’Udienza Preliminare in un’ottica garantista.

In conclusione, il ruolo del Giudice è mutato poiché prima della Riforma Cartabia era tenuto a svolgere una funzione quasi “notarile” ovvero di controllo della sussistenza degli elementi che potessero giustificare o meno la celebrazione di un processo, viceversa, oggi è tenuto ad esaminare e soppesare in modo analitico e certosino nel merito tutti gli elementi probatori raccolti sino ad allora, sia dal PM che dalla difesa, al fine di comprendere se sia ragionevole o meno supporre una probabile condanna dell’imputato.

conseguenze del rinvio a giudizio  

Quali sono le conseguenze alla richiesta di rinvio a giudizio

Così come stabilito dall’articolo 418 del Codice di Procedura Penale, entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, il Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) fissa con un apposito decreto il giorno, l’ora ed il luogo in cui dovrà essere effettuata l’udienza in camera di consiglio (ovvero un’udienza a porte chiuse dove possono partecipare solo i magistrati).

Il termine ultimo fissato dalla Legge fra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza è di trenta giorni.

Al soggetto imputato nonché alla parte offesa dal reato viene comunicata la data, l’ora ed il luogo dell’udienza, a pena di nullità dell’intera procedura, insieme alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero.

Insieme a tutto ciò, l’imputato viene reso edotto che, ove non compaia all’udienza all’uopo preposta, gli verranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 420 bis ter e quater del Codice di Procedura Penale.

Il medesimo avviso deve necessariamente essere comunicato al Pubblico Ministero e sarà notificato al difensore dell’imputato con avvertimento espresso di poter prendere visione di tutti gli atti trasmessi oltre che alla facoltà di presentare memorie difensive e fornire documenti che possano essere utili al giudizio.

Qualsiasi tipo di comunicazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza a pena di nullità dell’intera procedura. Infine, l’udienza viene celebrata come diritto mediante il quale il soggetto imputato ha la possibilità di difendersi dall’accusa mossa dal Pubblico Ministero nei suoi riguardi.

In realtà l’imputato ha anche la possibilità di “rinunciare” all’udienza preliminare e chiedere un giudizio immediato; in questo caso la dichiarazione deve necessariamente essere presentata in cancelleria, o personalmente o mediante un procuratore speciale, entro e non oltre tre giorni dalla data dell’udienza stessa.

La comunicazione, a cura dell’imputato che decide di rinunciare all’udienza, deve pervenire anche in favore del Pubblico Ministero ed alla persona offesa dal reato per il quale si procede.

 

Quando un rinvio a giudizio può essere considerato nullo

Prima di presentare la richiesta di rinvio a giudizio il Pubblico Ministero è tenuto a rispettare obbligatoriamente alcune prescrizioni previste dalla legge a pena di nullità.

Più precisamente, è tenuto a notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (il contenuto della notifica è puntualmente contenuto nell’articolo 415 bis c.p.p.) al soggetto indagato e al suo difensore e, ove si proceda per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi oppure per il reato di atti persecutori, al difensore della persona offesa o, nel caso in cui non dovesse esserci, direttamente alla persona offesa dal reato.

Ancora, se l’indagato ha chiesto, negli appositi termini, di essere sottoposto a interrogatorio, il Pubblico Ministero, prima di effettuare il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, è tenuto a riceverlo e a rendere l’interrogatorio così come stabilito dall’articolo 375 comma 3 del Codice di Procedura Penale.

In assenza dei suddetti adempimenti, la richiesta di rinvio a giudizio è affetta da nullità.

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La nuova udienza predibattimentale

È doveroso fare un breve cenno anche alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia la quale ha varato una nuova udienza di comparizione predibattimentale il cui scopo è quello di sottoporre al vaglio di un Giudice monocratico la fondatezza dell’accusa a seguito del decreto di citazione diretta a giudizio.

In sintesi, prima il Pubblico Ministero aveva la possibilità di presentare l’indagato direttamente in giudizio dinanzi al Giudice in dibattimento qualora sussistessero tutte le condizioni di cui all’articolo 550 del Codice di Procedura Penale.

Con l’arrivo della nuova udienza predibattimentale, invece, un giudice monocratico è tenuto a verificare se sia possibile procedere con il dibattimento o emettere una sentenza di non luogo a procedere.

In poche parole, viene introdotta una nuova udienza filtro che ha lo scopo di evitare la celebrazione di procedimenti palesemente inutili e garantire, nel complesso, una migliore gestione della macchina giudiziaria.

 

In quali casi e perché può essere fondamentale avere al proprio fianco un avvocato

In genere quando si parla di processi penali è sempre bene avere al proprio fianco un avvocato penalista fin dalle prime fasi del processo.

Quando si è ormai giunti alla fase dell’udienza preliminare è ancora più importante poter fare affidamento su un professionista poiché si tratta di un momento cruciale che potrebbe condurre verso il giudizio di merito vero e proprio oppure potrebbe porre fine all’intero giudizio.

Se sei alla ricerca di un avvocato penalista a cui chiedere una consulenza in modo da concordare la migliore strategia processuale possibile, noi di Quotalo.it possiamo aiutarti. Grazie a Quotalo puoi infatti trovare il professionista più adatto alle tue esigenze in pochissimo tempo; è infatti sufficiente compilare l'apposito formulario per essere ricontattati senza impegno entro 48 ore e fissare così un colloquio conoscitivo dove parlare delle proprie necessità.

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