Interdizione legale: quando è fondamentale consultare un avvocato

26 Maggio 2025 - Redazione

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Interdizione giudiziale: quando è necessario rivolgersi a un avvocato

L’interdizione è una misura di protezione adottata nei confronti di soggetti non in grado di provvedere ai propri interessi.

È regolata all’art. 414 c.c. il quale dispone che il maggiore di età, o la persona già emancipata, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione.

       

Quando si applica l’interdizione giudiziale

L’interdizione è la misura più ampia di protezione che l’ordinamento riserva ad un soggetto; affinché si applichi è necessario che ricorrano determinate condizioni, una tra tutte l’infermità di mente.

L’infermità di mente deve essere di estrema gravità, tale da non consentire di provvedere a se stessi, neanche per compiere atti di ordinaria amministrazione o comunque della vita quotidiana.

Altre misure di protezione che si differenziano dall’interdizione sono l’inabilitazione, che è una misura per alcuni tratti assimilabile, ma in misura meno pregnante, e l’amministrazione di sostegno. L’inabilitazione è regolata dagli articoli 415 e seguenti ed è sufficiente che lo stato di infermità non è grave da ricorrere all’interdizione. È possibile ricorrervi anche in caso di prodigalità o abuso di sostanze.

Cambiano anche i soggetti coinvolti: nel caso dell’interdizione è necessaria la presenza di un tutore, mentre per l’inabilitazione vi è l’assistenza di un curatore, che quindi si affianca e non si sostituisce, al soggetto inabilitato per gli atti di straordinaria amministrazione.

Da non confondere è l’interdizione legale che è una misura accessoria del diritto penale e che riguarda i soggetti condannati all’ergastolo, o per chi è condannato con una pena non inferiore a cinque anni.

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Il procedimento per ottenere l’interdizione giudiziale

L’istanza per avviare il procedimento può essere avviata da un ampio nucleo di soggetti alla quale la legge riserva tale facoltà, anche lo stesso soggetto che richiede tutela, così come da persone che sono a stretto contatto con lui quali possono essere il coniuge, il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, curatore o pubblico ministero.

Il tribunale competente è quello dove il soggetto per il quale si propone istanza ha la residenza o il domicilio.

Al fine di poter stabilire se un soggetto soffra di infermità di mente è necessaria la valutazione da parte di una equipe medica che deve essere in grado di valutare le sofferenze del soggetto e stabilire il grado di infermità mentale, tale relazione medica avrà valenza di mezzo istruttorio.

Una volta promossa l’istanza di interdizione l’autorità giudiziaria ha il potere anche di stabilire d’ufficio la sola inabilitazione del soggetto, se ne valuta la necessità.

Il giudice può anche stabilire nel corso del giudizio di dover applicare la misura dell’amministrazione di sostegno e disporre la trasmissione al giudice tutelare competente.

Il processo decisionale richiede inoltre un’analisi approfondita del soggetto interdicente avvalendosi di consulenti tecnici o interrogare i parenti più stretti al fine del proprio convincimento.

Trattandosi si un processo dove non vi sono delle parti contrapposte è considerato un procedimento di volontaria giurisdizione, dove pertanto non vi è un vero e proprio contraddittorio, anche se le parti possono farsi avvalere dell’assistenza di un avvocato e possono essere ascoltate per delle dichiarazioni di parte.

Il giudice infine emette sentenza di interdizione che produce gli effetti dal momento della pubblicazione e questa verrà annotata a margine all’atto di nascita ai fini di pubblicità-notizia.

 

Conseguenze dell’interdizione giudiziale

La persona soggetta a sentenza di interdizione giudiziale non potrà più compiere atti di straordinaria amministrazione, e, a seconda della gravità, neanche atti di ordinaria amministrazione senza l’assistenza del tutore.

L’interdizione infatti comporta la privazione in capo al soggetto della capacità di agire e della capacità di intendere e di volere, pertanto gli atti compiuti senza il tutore possono essere annullati su istanza dello stesso.

Ciò implica che l’interdetto non potrà compiere alcun atto personalissimo come fare testamento o contrarre matrimonio. Inoltre non potrà disporre dei propri beni personali senza prima l’autorizzazione del giudice tutelare e del tutore.

Il tutore è una persona designata dai genitori e nominata dal giudice che ha il dovere di rappresentare l’interdetto negli atti che lo riguardano, e la nomina è annotata a margine dell’atto di nascita.

Può essere anche un ascendente o un parente prossimo dell’inabilitato, che dimostri di essere idoneo all’ufficio e di condotta ineccepibile.

Una volta nominato deve prestare giuramento davanti al giudice.

Successivamente nei 10 giorni successivi alla nomina deve procedere all’inventario dei beni che deve essere terminato nei successivi 30 giorni, salvo proroghe.

Tale inventario deve essere redatto con l’assistenza del cancelliere del tribunale o di un notaio delegato dal giudice tutelare.

Tali adempimenti formali stringenti servono a tutelare la persona interdetta da ingerenze esterne, ma conseguentemente ne limitano la libera disposizione patrimoniale, in quanto il tutore potrà operare solo con l’autorizzazione del giudice tutelare e comunque è sempre necessario passare da un controllo di legalità da parte del giudice tutelare.

Si pensi ad esempio al caso in cui si ravvisi la necessità di investire capitali sarà necessario agire in base a cosa prescrive l’art. 372 c.c..

 

Durata dell’interdizione giudiziale

L’interdizione può non essere permanente, infatti è prevista anche la possibilità di revoca se cessa la causa dell’interdizione. Può accadere che il soggetto non si trovi più nelle condizioni di infermità di mente e che quindi riacquisti coscienza di sè.

La revoca può essere proposta con istanza da parte dei soggetti legittimati ad agire per l’interdizione come sopra menzionati, con aggiunta che tale facoltà è concessa allo stesso tutore.

Il giudice tutelare ha il compito di analizzare se la causa della interdizione è persistente o meno e se del caso, deve informare il pubblico ministero.

Può prevedersi ad esempio che la tutela cambi, lasciando più autonomia decisionale alla persona, come nel caso dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.

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Differenza tra interdizione giudiziale e altre misure di protezione

L’interdizione giudiziale è la misura più forte di tutela verso la persona debole, ma possono essere previste altri meccanismi giuridici più ampi.

Uno di questi è l’inabilitazione, che seppur segua le stesse procedure dell’interdizione, è prevista per ipotesi diverse, come nel caso dell’infermo di mente, ma lieve da non pregiudicare totalmente la sua facoltà decisionale. L’inabilitazione è prevista anche per coloro che abusano di sostanze od espongono se stessi e i familiari a gravi pregiudizi economici.

L’inabilitazione è una misura che assiste quella per interdizione, ma può lasciare la possibilità all’inabilitato di compiere anche atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore che quindi non lo sostituisce, ma lo assiste quando deve compiere determinati atti straordinari.

Qualora l’inabilitato voglia disporre del proprio patrimonio potrà intervenire personalmente, ma assistito dal curatore e debitamente autorizzato a compiere l’atto dal giudice tutelare

L’amministrazione di sostegno è un’altra misura a protezione della persona che è di recente introduzione nel nostro ordinamento, e di fatto quella più frequente. La persona che è sotto amministrazione può compiere, anche in autonomia, determinati atti di disposizione del patrimonio ed inoltre disporre dei propri beni mediante testamento, se la sentenza non lo impedisce.

 

I diritti dell’interdetto

Vi sono dei diritti che non vengono intaccati dall’interdizione, quali i diritti personalissimi e quelli garantiti dalla Costituzione, quali i diritti fondamentali. I diritti sono assoluti e pertanto non trasmissibili ad altri. Tra questi vi rientrano il diritto alla vita e all’integrità fisica e alla libera manifestazione del pensiero.

In base a quanto sopra non è precluso all’interdetto di partecipare alle decisioni familiari, anche di carattere patrimoniale, se il giudice lo consente.

L’interdizione è infatti una tutela verso i terzi e dai terzi, ma se i comportamenti posti in essere non li riguardano possono essere compiuti autonomamente se riguardano in special modo l’ordinaria amministrazione.

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Implicazioni legali e rischi associati all’interdizione

Tale forma di tutela non preclude che sia esente da rischi od abusi, come la nomina di tutori non idonei o con conflitti di interesse con l’interdetto.

Se sorge un conflitto di interessi tra tutore e interdetto viene nominato un protutore: tale figura fa gli interessi del minore al posto del primo. Se vi è un abuso della carica il giudice tutelare può rimuoverlo dalla carica o sospenderlo temporaneamente.

Chiaramente il tutore sarà giudicato se si ravvisano dei reati compiuti a suo carico.

Vi è stata inoltre un’importante riforma della volontaria giurisdizione che ha demandato tutte le competenze dal giudice tutelare e non più al Tribunale, consentendo di agire più velocemente in caso di problemi. Si auspicano anche riforme riguardati la tutela dell’interdetto in caso di necessità o abusi, ma questo è demandato alla volontà del legislatore.

 

Conclusione

In conclusione l’interdizione giudiziale è uno strumento che consente di tutelare la persona con grave fragilità mentale e fisica e si può agire qualora ne ricorrano i presupposti. Tale tutela priva la persona di compiere ogni atto di straordinaria amministrazione senza la rappresentanza del tutore, che deve essere autorizzato dal giudice tutelare.

L’invito a consultare un avvocato specializzato in diritto civile o diritto delle persone per una consulenza legale personalizzata, soprattutto se si ha bisogno di avviare un procedimento di interdizione legale o se si sospetta che una persona possa trovarsi in una condizione di incapacità giuridica.

 

 

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