In quali casi è indispensabile un avvocato per l'amministrazione di sostegno

26 Maggio 2025 - Redazione

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In quali casi è indispensabile un avvocato per l'amministrazione di sostegno

Il legislatore con la legge n. 6 del 2004 ha introdotto una nuova figura assistenziale volta a tutelare ogni persona affetta da infermità o menomazione fisica o psichica per cui il soggetto si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

La finalità è quella di lasciare comunque un ampio margine la capacità di agire del soggetto con interventi di sostegno anche temporanei. Ecco che nasce l’amministrazione di sostegno che differisce dalle altre due ipotesi già previste dal codice civile come l’interdizione e inabilitazione, ma va a comprendere fattispecie più ampie.

     

 

Quando si ricorre all’amministrazione di sostegno?

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I presupposti che sono necessari al fine di poter usufruire di tale misura sono più ampi rispetto all’interdizione o all’inabilitazione, si può estendere infatti anche a misure non patrimoniali, ma che riguardano la cura della persona.

È necessario che la persona si trovi in stato di infermità o di una menomazione fisica o mentale, che questa sia permanente o temporanea.

Tale inciso consente pertanto di elevare tale istituto a figura generale e onnicomprensiva, relegando gli altri istituti assistenziali un ruolo marginale e suppletivo.

Data la sua portata è compito del giudice tutelare stabilire volta volta per ogni singolo caso i limiti applicabili e capire se applicare questa forma di assistenza oppure quelle dell’interdizione o inabilitazione, che invece hanno parametri più stringenti, lasciando meno discrezionalità al giudice.

 

Chi può richiedere l’amministrazione di sostegno?

Può richiedere la misura dell’amministrazione di sostegno uno dei soggetti indicati dall’art. 406 c.c. che sono lo stesso beneficiario, anche se minorenne e già interdetto o inabilitato e i soggetti indicati dall’art. 417 c.c. che sono il coniuge, il convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, tutore, curatore o pubblico ministero.

Nel caso di persona già raggiunta da una misura tutelata sarà proposto anche il ricorso per la revoca, in quanto non possono coesistere su un medesimo soggetto più misure assistenziali.

Il giudice tutelare è l’autorità competente a decidere sulla misura dell’amministrazione di sostegno e ha il compito di sentire personalmente il soggetto di cui la misura si tratta, analizzando i suoi bisogni e interessi. Dispone altresì gli accertamenti medici e tutto quanto necessario per decidere sul ricorso. Successivamente può anche modificarlo o integrarlo.

 

Procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno

Per poter chiedere la misura è necessario procedere con ricorso al giudice tutelare che decide entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso deve contenere tutti gli elementi richiesti dall’art. 407 c.c. tra cui le motivazioni per cui si richiede la nomina.

Tali motivazioni possono essere integrate con documentazione medica che attesti lo stato di difficoltà psichica o mentale. In udienza vengono ascoltati tutti i soggetti interessati, tra cui il soggetto beneficiario e chi ha presentato richiesta.

La nomina dell’amministratore avviene con esclusivo interesse di cura e sostegno della persona e può essere scelto anche su indicazione del beneficiario stesso, e possono essere nominate anche persone giuridiche (ad. esempio Enti o Società).

La preferenza verte comunque sui parenti più prossimi indicati dall’art. 408 c.c. come il coniuge, i figli o i genitori che sono coloro a più stretto contatto con il beneficiario.

I requisiti richiesti per la nomina sono quelli indicati all’art. 411 c.c. che richiamano quelli in materia di interdizione e inabilitazione, pertanto l’amministratore dovrà giurare innanzi al giudice tutelare, non essere incapace, non sussistere un conflitto di interessi tra amministratore e beneficiario.

 

Funzioni e compiti dell’amministratore di sostegno

Il decreto di nomina emesso dal giudice tutelare deve contenere alcune indicazioni che riguardano le generalità del beneficiario e dell’amministratore, la sua durata che può essere anche a tempo indeterminato e soprattutto deve contenere l’oggetto dell’incarico e gli atti che il beneficiario potrà compiere in proprio e di quelli che dovrà compiere con la necessaria assistenza, così come alcuni atti che dovranno compiersi solo mediante l’amministratore.

Sono indicati nel decreto anche i limiti di spesa che l’amministratore può utilizzare e cosa deve riferire al giudice periodicamente. La capacità di agire non è comunque totalmente preclusa al beneficiario che resta in grado di compiere atti di ordinaria amministrazione e gli atti personalissimi, infatti può accadere che sia precluso compiere autonomamente solo atti determinati di straordinaria amministrazione, anche limitato a sole categorie di atti.

È ammissibile che il beneficiario possa disporre dei beni mediante testamento.

I doveri dell’amministratore sono regolati all’art. 410 c.c. in cui si dispone che si deve tener conto delle esigenze e aspirazioni del beneficiario e deve informare il beneficiario sugli atti da compiere e in caso di dissenso è necessario informare il giudice tutelare.

Vi è anche l’obbligo di rendicontazione periodica e dell’ammontare delle spese sostenute per la gestione del suo incarico verso il giudice tutelare, e informarlo sullo stato di salute del beneficiario.

 

Diritti e autonomia del beneficiario

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L’amministrazione di sostegno, come accennato sopra, non preclude totalmente la capacità di agire del beneficiario, infatti mantiene la possibilità di compiere tutti gli atti che ai sensi dell’art. 409 c.c. non sono preclusi dal decreto di nomina.

Tra gli atti consentiti si considera anche la scelta di poter esercitare un’impresa commerciale, mentre sembra ai sensi dell’art. 774 c.c. la capacità di donare perché manca il presupposto della piena capacità, salvo il caso di legittimazione concorrente.

Può invece disporre liberamente per testamento in quanto non considerato un soggetto incapace ai sensi dell’art. 591 c.c., salvo quanto dispone il decreto di nomina. Come già accennato può compiere atti personali come riconoscere figli e contrarre matrimonio e investire in capitali.

 

Implicazioni legali e pratiche

L’amministrazione con il doppio controllo di amministratore e giudice protegge la persona beneficiaria da ingerenze esterne e ne garantisce la sicurezza economica, come già specificato, tramite il controllo periodico da rendicontare.

Gli atti compiuti dall’amministratore senza rispetto della legge possono essere annullati su istanza del beneficiario, dei suoi eredi o del Pubblico Ministero.

Quanto al conflitto di interessi il giudice può adottare opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 410 c.c. o comunque modificando lo stesso decreto ai sensi dell’art. 411 c.c.

Qualora l’amministratore si riveli inidoneo il giudice può provvedere ai sensi dell’art. 413 c.c. alla cessazione dell’incarico e può decidere su altra misura assistenziale.

Le sanzioni comportano in primis la revoca dell’ufficio e successivamente di un giudizio di merito che può variare ed avere risvolti anche penali in ordine alla fattispecie criminosa commessa (ad esempio se si appropria di denaro non proprio risponderà di peculato).

 

Il ruolo degli avvocati e dei professionisti

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Tale misura assistenziale richiede procedure complesse che possono essere espletate mediante l’ausilio di un avvocato esperto in materia, in grado di presentare l’istanza al giudice tutelare o per risolvere controversie.

Allo stesso modo i servizi sociali possono essere d’ausilio nella gestione della vita quotidiana del soggetto beneficiario, come seguire le sue aspirazioni e necessità primarie.

In conclusione la misura dell’amministrazione di sostegno è ampia e consente di abbracciare quasi tutte le situazioni in cui si venga a trovare il beneficiario potendo anche decidere quali azioni debba compiere con l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore.

Lo stesso amministratore è sottoposto a controlli periodici che tengono conto dello stato patrimoniale del beneficiario e comunque delle sue aspirazioni e necessità. L’invito è quello di rivolgersi a un professionista legale per ottenere maggiori informazioni sulla procedura e per avviare un’istanza di amministrazione di sostegno.

 

 

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