Terminata la fase di valutazione, il datore di lavoro redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale, per legge, va registrato su un supporto informatico e deve contenere data certa e la firma: del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, se presente, del medico competente.
Gli elementi caratterizzanti il DVR sono:
• la relazione che prende in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dai quali possono derivare dei danni ai lavoratori, contenente i parametri utilizzati per effettuare la valutazione dei rischi. Incaricato alla redazione della relazione è sempre il datore di lavoro, il quale oltre a valutare i rischi predispone un piano di intervento basato sulla prevenzione aziendale;
• l’elenco degli strumenti preventivi e protettivi e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) per la tutela fisica dei lavoratori;
• la pianificazione delle misure protettive da adottare con il passare del tempo, per consentire di avere un costante ed elevato livello di sicurezza;
• l’assegnazione alle figure professionali specificamente formate del piano contenete i compiti attraverso i quali rendere operative le misure di sicurezza;
• l’indicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente eventualmente previsto;
• gli incarichi che prevedono una possibile esposizione ai rischi specifici da parte dei lavoratori dotati di comprovate competenze professionali, pregressa esperienza in mansioni analoghe e formazione ed addestramento appropriati.