Il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 131, comma 3, dice che: “Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma precedente attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74”. Nonostante l’esistenza di un consistente numero di norme tecniche europee riferite ai ponteggi metallici fissi, attualmente i ponteggi sono privi di marchiatura “CE” perchè la loro costruzione non è regolamentata da alcuna direttiva. In riferimento alle norme UNI EN 12810 e 12811, ogni singolo stato dell’Unione Europea si regola autonomamente; Germania, Spagna, Francia e Svezia hanno recepito ed introdotto nell’ordinamento tecnico nazionale il contenuto delle norme. Al comma 5 l’articolo 131 dice inoltre che: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”. A questo proposito la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 ha chiarito, al quesito n. 1, che la validità decennale delle autorizzazioni decorre, per le autorizzazioni rilasciate prima del 15 maggio 2008, dalla medesima data (con scadenza quindi 15 maggio 2018), mentre per quelle rilasciate successivamente al 14 maggio 2008, la data decorrerà dalla data del rilascio.