La legge infatti stabilisce che, in caso di danno causato da un difetto del prodotto, il principio di responsabilità assoluta del produttore, indipendentemente dalla colpa (quindi anche se nel produrlo non abbia agito né in maniera dolosa né colposa). Tuttavia, nel caso in cui il produttore non è individuato, è responsabile il fornitore che ha distribuito il cosmetico.