Esistono delle detrazioni per la ristrutturazione di un ufficio. In particolare, occorre distinguere tra spese che per loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo degli immobili, e spese che invece non lo sono: queste ultime sono deducibili nello stesso esercizio, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quindi non solo dell'immobile di riferimento), mentre l'eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque anni successivi; le spese imputabili ad incremento del costo degli immobili invece sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono.
In caso di immobile acquistato fino al 31.12.2006, o non acquisito a titolo oneroso (ad esempio acquisito tramite donazione), vale la prima delle due regole (deducibilità entro il 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, ed eccedenza in cinque quote annuali di pari importo).
Per quanto riguarda invece l'Iva, essa è detraibile per gli immobili strumentali, mentre per i fabbricati a destinazione abitativa è prevista l'indetraibilità dell'Iva su acquisto, locazione, manutenzione, recupero e gestione, fatta eccezione per le imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione o rivendita dei medesimi fabbricati.