Serramenti e detrazione fiscale per risparmio energetico
07 Luglio 2025 - Redazione
- Indice contenuti
- Chi può accedere all’incentivo oggi
- Serramenti idonei nel 2025
- Documentazione necessaria e comunicazione all’ENEA
- Consigli finali per evitare errori
Possono beneficiare della detrazione solo gli edifici esistenti, cioè regolarmente accatastati e dotati di impianto di riscaldamento funzionante. Pertanto, interventi su abitazioni nuove o ampliamenti non rientrano nel perimetro delle agevolazioni.
I nuovi serramenti dovranno separare ambienti riscaldati da quelli freddi o non climatizzati, contribuendo concretamente al risparmio energetico, condizione essenziale per accedere alla detrazione.
L’Ecobonus non si applica esclusivamente alle abitazioni private. Al contrario, può essere richiesto da chi sostituisce i serramenti anche in uffici, negozi, studi professionali, laboratori o capannoni, purché dotati di impianto di riscaldamento.
Si tratta dunque di un incentivo trasversale, valido per tutte le categorie catastali, senza distinzione tra uso abitativo, commerciale o artigianale.
Serramenti idonei nel 2025Nel 2025 i serramenti devono rispettare i valori di trasmittanza termica (Uw) previsti dal Decreto Requisiti Minimi del 6 agosto 2020, che stabilisce limiti diversi per ciascuna zona climatica. Per chi vive in zone intermedie (ad esempio la zona E, tipica del nord Italia) il valore massimo Uw consentito è pari a 1,30 W/m²K.
Oltre all’isolamento termico, vengono richiesti certificati tecnici che attestino anche il fattore solare (Fs), soprattutto per chi inserisce vetrate schermanti. Tutti questi valori dovranno essere riportati nella documentazione consegnata al tecnico e alla dichiarazione ENEA.
Anche le strutture accessorie come cassonetti coibentati, scuri e persiane apportano un contributo significativo all’isolamento. Se tali elementi sono parte integrante del serramento, possono essere inclusi nella detrazione.
Questo riconosce la loro funzione tecnica nell’evitare dispersioni attraverso la finestra, considerandoli parte del sistema termoisolante complessivo.
L’ammontare massimo detraibile per ciascuna unità immobiliare è 60.000 €, da ripartire in dieci quote annuali dopo la conclusione dei lavori. Per gli immobili principali la detrazione ammonta al 50 %, mentre per le altre categorie resta al 36 %.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante, che includa la causale ("efficientamento energetico ai sensi della legge 296/2006"), il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA o il codice fiscale del fornitore.
Documentazione necessaria e comunicazione all’ENEAAlla fine dei lavori occorre conservare le fatture e i bonifici che dimostrano le spese sostenute. A questi vanno aggiunti i certificati tecnici dei serramenti, che attestano i valori Uw e Fs.
Entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, è obbligatorio inviare all’ENEA i dati relativi all’immobile, al tipo di intervento e al contribuente. Tale comunicazione deve essere corredata dalle prove di pagamento e deve avvenire tramite il portale dedicato, reso nuovamente operativo a partire dal 30 giugno 2025.
Una volta inviata la pratica all’ENEA, tutte le documentazioni devono essere presentate al commercialista o al CAF. Saranno loro a inserire nella dichiarazione dei redditi la somma detraibile, suddividendola in dieci quote annuali di pari importo. In questo modo l’agevolazione verrà scalata direttamente dall’IRPEF dovuto negli anni successivi all’intervento.
Consigli finali per evitare erroriPer poter usufruire correttamente delle agevolazioni in vigore nel 2025 è indispensabile affidarsi a un serramentista e a un tecnico certificati e aggiornati alla normativa.
La verifica della conformità delle finestre, la preparazione dei bonifici e dei documenti corretti, così come la trasmissione dei dati all’ENEA e la compilazione della dichiarazione, richiedono competenze specifiche.
Il rischio di dimenticare un passaggio o di compilare in modo non corretto un documento può compromettere l’intero importo della detrazione.