Assicurazioni e polizze vita: sono davvero impignorabili?

14 Dicembre 2023 - Redazione

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Polizza sulla vita_ Avvocato per pignoramento della polizza vita Polizza sulla vita_ Avvocato per pignoramento della polizza vita Polizza sulla vita_ Avvocato per pignoramento della polizza vita

Polizze sulla vita: tutto quello che c'è da sapere

Una buona assicurazione sulla vita è importante per poter garantire la serenità e la sicurezza economica ai familiari del soggetto contraente, ovvero chi stipula la polizza con la compagnia, qualora la sua vita venisse colpita da un evento previsto nel contratto come può essere ad esempio la morte, l'invalidità o un infortunio.

In poche parole, si tratta di un mezzo finalizzato a garantire una sicurezza economica nel contesto familiare nel caso in cui dovessero manifestarsi eventi lesivi dell’integrità personale dello stipulante.

Cos’è l’assicurazione sulla vita

Quando si parla di assicurazione sulla vita si fa riferimento ad un contratto stipulato tra due soggetti individuati come il contraente, cioè colui che viene assicurato, e la compagnia assicurativa mediante la quale, in virtù del pagamento di una somma annuale chiamata anche premio, si garantisce al beneficiario un capitale o un rimborso in denaro ove l’assicurato si trovi in situazione di difficoltà economica, ad esempio per scomparsa prematura, malattia grave o invalidità.

La polizza vita può essere stipulata sulla propria vita o su quella di un terzo, e normalmente il premio viene pagato di mese in mese, anche se è possibile optare per un pagamento semestrale o annuale a seconda delle proprie preferenze.

Per quanto concerne il costo dell’assicurazione invece, esso può variare a seconda di diversi fattori, tariffe imposte da una determinata compagnia, tipo di copertura scelto, in base al tipo di evento assicurato (morte, invalidità etc). Tali polizze possono infatti avere coperture diverse, ma le più comuni sono:

  1. Assicurazioni caso di morte: in caso di prematura scomparsa dell’assicurato, i familiari ottengono dalla compagnia un capitale in denaro prestabilito, oppure una rendita;
  2. Assicurazioni caso vita: si tratta di uno strumento di risparmio finalizzato a garantirsi una vecchiaia serena, e consiste nell’investire in un piano di accumulo in modo da consolidare il risparmio e poterne disporre come meglio si crede alla scadenza prestabilita;
  3. Assicurazioni miste: proteggono da entrambe le tipologie di evento garantite dalla polizza vita e polizza caso morte, ovvero sia la scomparsa prematura dell’assicurato sia il caso di longevità dello stesso.

Giunti a questo punto però ci si potrebbe chiedere: ma la polizza sulla vita è pignorabile oppure no? Purtroppo uno dei falsi miti italiani ancora oggi duro a morire riguarda proprio la presunta assoluta impignorabilità di queste polizze. In realtà non è proprio così, tuttavia per poter comprendere al meglio la questione è necessario procedere per step.

Assicurazione vita cos'è

 

Cosa dice l’articolo 1923 del Codice Civile

Probabilmente la problematica concernente la presunta impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore nel caso in cui si verificasse l’evento oggetto della polizza, deriva proprio dall’interpretazione dell’articolo 1923 del Codice Civile, che stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad alcuna azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, continua l’articolo citato, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni. Dalla lettura dell’articolo 1923 c.c., pare dunque che le somme in questione siano effettivamente impignorabili, tuttavia già dal 2008 i giudici ermellini hanno precisato, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, che le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario.

In realtà la giurisprudenza negli anni è andata oltre, tant’è che ormai innumerevoli sentenze, anche della Cassazione, ammettono senza troppi giri di parole la pignorabilità e la sottoposizione a sequestro delle polizze vita, che dunque non solo non valgono nulla a livello di tutela del patrimonio, ma sono facilmente pignorabili dai terzi.

Sul tema è doveroso analizzare anche una recente sentenza della Cassazione, la sentenza n. 11945 del 13 marzo 2017, con la quale i giudici ermellini hanno affermato la piena legittimità del sequestro preventivo se finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’articolo 12 bis del Decreto legislativo 74 del 2000, anche in caso di contratto di assicurazione sulla vita in favore di terzo.

Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare di cui all’articolo 1923 c.c., è riferita esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non a quella della disciplina della responsabilità penale, come precisato nel caso di specie dove i premi pagati erano frutto di reati tributari di omessa e infedele dichiarazione dei redditi. Pertanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza, è chiaro che parlare di assoluta impignorabilità con riferimento alle polizze assicurative sulla vita è assolutamente inappropriato.

 

Quali sono le azioni cautelari che può intraprendere un creditore

Alla luce di quanto sopra esposto, e con riferimento alla tutela patrimoniale del creditore, oggi è sicuramente possibile affermare che non è affatto vero che le polizze vita siano immuni alle azioni cautelari che il creditore può esperire nei confronti del proprio debitore.

Infatti, le polizze vita, sempre nel rispetto di ciò che dispone l’articolo 1923 c.c. sopra richiamato, sono soggette:

  1. Al sequestro conservativo;
  2. Al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente;
  3. Al pignoramento, a patto che la stessa abbia finalità finanziarie e non già previdenziali.

Per quanto concerne il pignoramento, in estrema sintesi si tratta di un procedimento mediante il quale il creditore, munito di titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza o un atto pubblico, può aggredire il patrimonio del proprio debitore mediante l’esecuzione forzata dei beni mobili o immobili.

Ove il creditore abbia il timore che possa esserci uno spossessamento di beni in modo fraudolento, finalizzato a danneggiarlo, può fare ricorso al sequestro conservativo.

Lo scopo è quello di anticipare gli effetti del pignoramento ed il creditore può assicurarsi, in modo preventivo, il soddisfacimento della propria pretesa. Occorre altresì precisare che è certamente vero che le somme corrisposte dalla compagnia assicurativa non sono soggette ad azioni esecutive e dunque sono impignorabili, ma solo fino a quando restano in polizza.

Ove vengano pagate infatti, tali somme seguiranno inesorabilmente le sorti del creditore.

Occorre infine fare un’ultima distinzione, a seconda che la polizza sia stata stipulata da una persona fisica o da una società: nel primo caso, ove si apra la liquidazione giudiziale, essa riguarderà solo l’attività posta in essere dal soggetto, e non la persona stessa. Ciò significa, in poche parole, che se la polizza è stata stipulata non a nome di Persona Avvocato, bensì di Persona e basta, la polizza non potrà essere pignorata o sequestrata. Nel caso di persona giuridica, viceversa, ove si apra la liquidazione giudiziale, il curatore potrebbe richiedere il riscatto della polizza.

In poche parole, è quest’ultimo che gestisce ed amministra il patrimonio della società, pertanto ha il potere di agire in nome e per conto di quest’ultima.

azioni cautelari polizza

 

Distinzione tra previdenza ed investimento per quanto riguarda la pignorabilità

Per stabilire se una polizza sia o meno pignorabile è fondamentale allora stabilire se la polizza abbia natura assicurativa oppure abbia natura finanziaria, poichè solo nel primo caso si applicherà in pieno l’articolo 1923 c.c.

Le polizze impignorabili infatti sono quelle che appartengono al Ramo I, ovvero le assicurazioni sulla vita “classiche” concernenti la vita della persona, che si basano su una gestione separata del capitale.

In poche parole, lo scopo delle suddette assicurazioni è quello di accantonare denaro per il futuro e tutelare il benessere della famiglia dell’assicurato.

Viceversa, le polizze che rientrano nel Ramo III, non hanno una impignorabilità garantita al 100%. Si tratta delle polizze unit linked e index linked, molto simili rispetto alle polizze appartenenti al Ramo I ma con la differenza importantissima di essere basate su indici di mercato, oltre ad essere gestite da fondi di investimento.

La giurisprudenza, al fine di creare un distinguo tra polizze pignorabili o meno, ha focalizzato la sua attenzione sulla natura finanziaria o meno delle polizze; ciò significa che la natura finanziaria di tali prodotti fa venire meno il concetto di funzione previdenziale del prodotto assicurativo, pertanto fa venir meno la tutela di cui all’art. 1923 c.c.

La giurisprudenza ha precisato che l’articolo 1923 c.c. non può impedire il sequestro preventivo operato dalla magistratura ove esse rappresentino un tentativo di occultare delle somme derivanti da reato. Infine occorre precisare che a livello legislativo, in realtà, esistono alcuni elementi che i consumatori devono prendere in considerazione per poter comprendere se la polizza che stanno per sottoscrivere abbia o meno natura previdenziale, con tutte le conseguenze che ne discendono in termini di pignorabilità o meno.

In sintes:

  1. Se il riscatto può essere richiesto in qualsiasi momento;
  2. Se il premio può essere corrisposto in un’unica soluzione anziché frazionarlo nel tempo;
  3. Se il contratto ha un termine di durata fisso oppure il rendimento finanziario ne determina la redditività

Allora quasi certamente siamo dinanzi ad una polizza vita che ha valore non previdenziale.

 

In quali casi la polizza vita risulta effettivamente impignorabile o insequestrabile

L’articolo 1923 c.c. non viene applicato a tutte le polizze assicurative sulla vita, ciò significa, che solo in alcuni casi esse sono effettivamente impignorabili e insequestrabili

In sintesi, le polizze sulla vita impignorabili ed insequestrabili sono quelle che rientrano nel perimetro normativo dell’art. 1923 c.c., infatti con tale norma il legislatore ha escluso che le somme dovute dall’assicuratore, in forza della polizza sulla vita, possano essere sequestrate o pignorate.

Il motivo è semplice, le suddette polizze sono funzionali al perseguimento della previdenza e la suddetta finalità può essere raggiunta solo se il contratto assicurativo abbia raggiunto il suo scopo tipico, o più precisamente sia stata rispettata la sua causa.

A questo punto ci si potrebbe chiedere quale sia la causa di queste polizze, ovvero lo scopo di ottenere una reintegrazione del danno provocato dall’evento morte o sopravvivenza mediante la prestazione dell’assicuratore stimata in anticipo.

In poche parole, la polizza vita risulta essere impignorabile ed insequestrabile al 100% solo se e quando perseguisse finalità previdenziale.

 

Quali sono i requisiti dell'impignorabilità

L’articolo 1923 del codice civile gioca quindi un ruolo importante in ordine all’impignorabilità delle polizze vita, ma se è vero che la norma ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza garantisce ai contraenti o al beneficiario della stessa, è altrettanto vero che non si applica in modo incondizionato.

La norma citata infatti non può essere applicata se lede taluni diritti, ed è tra l’altro bene ribadire che anche la polizza vita “pura”, ovvero impignorabile, ha un termine, e che nel momento in cui esso viene meno, quindi quando il contraente incassa la somma, diventa uno strumento monetario liquido e immediatamente pignorabile da qualsiasi creditore.

Pertanto, è sicuramente vero che il requisito essenziale per l’impignorabilità della polizza è la natura previdenziale della stessa, tuttavia, è altrettanto vero che quando si parla di impignorabilità è sempre importante distinguere e procedere con cautela.

Che caratteristiche hanno le polizze sempre impignorabili

Dopo aver chiarito quando la polizza vita risulta essere effettivamente impignorabile ed insequestrabile, è necessario ora precisare quali sono tutti i requisiti delle polizze in questione.

La giurisprudenza ha precisato, ormai da anni, quali sono le caratteristiche delle polizze impignorabili:

  1. Durata prolungata della polizza vita;
  2. Premi da pagare obbligatoriamente e periodicamente;
  3. Importo del premio ancorato all’età anagrafica del soggetto assicurato;
  4. Rischio evidente a cui incorre l’assicuratore nel momento in cui l’assicurato sopravvive oltre il temine della durata del contratto con conseguente necessità di pagare il capitale o rendita maturata;
  5. Scopo previdenziale della polizza e non indennitario.

Alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, è possibile affermare che per valutare se il divieto di pignorabilità cui all’articolo 1923 c.c. rientri o meno nella casistica specifica, occorre procedere ad un' analisi puntuale della polizza al fine di stabilire la sua vera natura.

polizze impignorabili

 

A cosa corrisponde la responsabilità penale per le polizze vita non pignorabili

Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l’articolo 1923 c.c. si riferisce solamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte di una responsabilità civile e non già a quella penale.

Ciò significa che le somme dovute dallassicuratore al contraente o ai soggetti beneficiari non possono essere pignorate o sequestrate solo se connesse a rapporti civilistici, sicché il sequestro cosiddetto penale può sicuramente avere per oggetto una polizza assicurativa vita in quanto le finalità di tale misura (cautelare), funzionale alla confisca, non risente in nessun modo delle limitazioni concernenti i rapporti tra privati. 

 

A chi rivolgersi in caso di pignoramento

Come più volte precisato, le polizze vita possono essere pignorate solo in determinati casi, pertanto, se un tuo creditore volesse agire in giudizio per pignorare una polizza vita stipulata con una determinata compagnia, potrebbe essere necessario rivolgersi ad un legale.

Solo all’esito di una consulenza con un esperto come quelli che puoi trovare su Quotalo.it, infatti, potrai sapere se la polizza stipulata sia o meno aggredibile e in quali limiti, conseguentemente capirai come poterti difendere in giudizio.  Se sei alla ricerca di un professionista, puoi contattare un avvocato specializzato in questo particolare settore semplicemente compilando il nostro formulario, e richiedere una consulenza legale per concordare la migliore strategia difensiva possibile. 

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