Il Reato di ricettazione- Art. 648 del Codice Penale

17 Giugno 2015 - Redazione

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Il reato di ricettazione è regolamentato dall'articolo 648 del codice penale, che punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato, onde procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, acquista, riceve oppure occulta denaro o cose, che provengano da atti di delitto, o che si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena per il reato di ricettazione è la reclusione da 2 a 8 anni ed una multa da 516,00 euro a 10.329,00 euro.

L'obbiettivo del reato di ricettazione è quello di impedire che cose provenienti da un reato presupposto, cioè da un delitto, divengano di interesse di terzi, interessati a trarne vantaggi economici; questo infatti, contribuirebbe a renderne più difficile il recupero, consolidando il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima, creando un ostacolo nell’accertamento del reato “a monte”, dell’Autorità Giudiziaria.

Il reato di ricettazione è un reato che può essere commesso da chiunque, ad eccezione dell’autore del reato presupposto, in quanto per questi, l’uso, il godimento o l’occultamento delle cose di provenienza delittuosa, rappresenta “il naturale proseguimento” della condotta criminosa e non sono considerate fattispecie di reato autonome.

Per la norma, la condotta materiale delle ricettazione, può consistere nell’acquisto, nella ricezione oppure nell’occultamento di denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto ma anche in attività di “intermediazione” e quindi di contatto di più parti, onde fare acquistare il denaro o le cose suddette.
 
La ricettazione è un reato doloso, per cui il soggetto volontariamente compie attività di ricettazione, anche se solo genericamente consapevole della provenienza illecita del denaro o delle cose oggetto del reato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto: non è quindi necessaria la certezza assoluta della provenienza delittuosa della cosa.

La ricettazione è perseguibile d'ufficio; l'autorità giudiziaria competente è il Tribunale con sede nel luogo, ove è commesso il fatto di reato.

Nel reato di ricettazione rientrano tutte le attività successive rispetto al delitto presupposto, mentre quelle precedenti alla commissione del reato presupposto, sono integrare nel reato di ricettazione soltanto qualora non abbiano inciso in alcun modo, sulla volontà dell’autore del reato stesso.

Da precisare quindi, che secondo la giurisprudenza il delitto presupposto non deve essere per forza individuato sotto il profilo soggettivo o oggettivo; ciò che conta è che vi sia stato, o più precisamente che sia logico presumere in base a fatti oggettivi, un delitto dal quale siano provenute le cose ricettate; inoltre per espressa previsione dell’articolo 648 c. p., il reato di ricettazione è configurabile anche se l’autore del delitto presupposto non sia imputabile, non sia punibile e anche qualora, trattandosi di reato perseguibile a querela, questa non sia stata proposta.

L’articolo 648, al comma 2, prevede inoltre la speciale tenuità del fatto, per la cui applicazione occorre valutare complessivamente l’episodio criminoso in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, compresa anche la personalità dell’agente.

L’ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di provenienza sospetta, secondo art. 712 c. p. punisce chiunque, senza aver accertata prima la legittima provenienza, riceve oppure compra a qualsiasi titolo, cose che per via della loro qualità, della condizione di colui che le offre oppure, per il prezzo, abbia motivo di sospettare che esse provengano da un reato.

L’articolo 712 c.p. mira infatti a punire l’acquisto o la ricezione di cose per le quali si abbiano motivi di sospetto, senza aver compiuto prima gli opportuni accertamenti; per contro, nel caso della ricettazione, sono invece richieste circostanze più concrete del semplice sospetto, che la cosa provenga da un delitto, nel senso che l'agente deve essere consapevole di aver accettato il rischio della provenienza delittuosa della cosa, in presenza di dati inequivocabili che rendano palese la possibilità, di una simile provenienza.

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