La dichiarazione di successione è obbligatoria? Come presentarla?
12 Marzo 2026 - Gerardo Attanasio
La successione è la pratica giuridica grazie alla quale gli eredi di un defunto subentrano nella disponibilità dei beni da lui posseduti in vita. Si tratta di un atto di trasferimento di beni — immobili, mobili e diritti reali — che si apre automaticamente al momento della morte del cosiddetto De Cuius (il dante causa).
La data di decesso del De Cuius coincide con la data di apertura della successione, come stabilito dal Codice Civile nel Libro Secondo (artt. 456 e 457): la successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto e si devolve per legge o per testamento. Entro 12 mesi dall'apertura, gli eredi sono tenuti a presentare la Dichiarazione di Successione all'Agenzia delle Entrate.
- Indice dei contenuti
- Successione legittima e testamentaria
- Come si presenta la dichiarazione di successione
- Accettare o rinunciare all'eredità
- Imposta di successione: aliquote e franchigie
- Quando non è obbligatoria la dichiarazione
- Il ruolo del notaio e dell'avvocato
Prima di avviare la pratica è necessario accertare l'esistenza di un testamento. Il testamento può essere:
- Olografo: scritto interamente di proprio pugno dal De Cuius, datato e firmato.
- Pubblico: redatto alla presenza di un notaio e di due testimoni non parenti.
In entrambi i casi il testamento deve essere pubblicato da un notaio, registrato, trascritto e allegato alla dichiarazione di successione. In assenza di testamento si applica la successione legittima, regolata dal Codice Civile in base al grado di parentela. La successione è prevista fino al 6° grado di parentela: oltre questo limite, i beni si devolvono allo Stato.
È altresì necessario costruire l'albero genealogico del De Cuius per verificare gli eredi legittimi e il loro grado di parentela, nonché accertare i beni su cui il defunto aveva diritti reali (proprietà, usufrutto, nuda proprietà) tramite una verifica catastale nazionale e una verifica presso l'Agenzia delle Entrate — Territorio.
Nel caso tra i beni del De Cuius vi siano terreni, occorre verificare se si tratti di suoli agricoli o edificabili richiedendo al Comune il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), al fine di stabilirne il valore da dichiarare nella successione.
Come si presenta la dichiarazione di successioneLa dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate (software SuccessioniOnline), salvo i casi in cui sia consentita la presentazione cartacea presso l'ufficio competente. L'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione si trovava l'ultimo domicilio del defunto in Italia; se il defunto non aveva residenza nota o risiedeva all'estero, è competente l'Ufficio di Roma 6.
Sono obbligati alla presentazione:
- I chiamati all'eredità e i legatari (o i loro rappresentanti legali).
- Gli immessi nel possesso dei beni in caso di assenza del defunto o di morte presunta.
- Gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari.
- I trust.
Quando più soggetti sono obbligati alla presentazione, è sufficiente che uno solo provveda per tutti.
I documenti necessari includono: carta d'identità e codice fiscale del De Cuius e di tutti gli eredi, atto di morte, visure catastali degli immobili, eventuale testamento pubblicato, CDU per i terreni.
Accettare o rinunciare all'ereditàTutti gli eredi hanno la facoltà di rinunciare all'eredità, entro 10 anni dall'apertura della successione (termine entro cui si perde il diritto di accettare). La rinuncia può essere fatta presso un notaio o presso il cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione.
L'accettazione dell'eredità (artt. 470–483 c.c.) può essere:
- Espressa: con atto formale davanti a notaio o cancelliere.
- Tacita: quando l'erede compie atti che presuppongono la volontà di accettare (es. disporre dei beni ereditari).
- Con beneficio d'inventario: consente di accettare limitando la responsabilità per i debiti del defunto al valore dei beni ereditati; obbligatoria per i minori e gli interdetti.
L'imposta di successione è disciplinata dal D.Lgs. n. 346/1990 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come modificato dalla L. 286/2006. Le aliquote e le franchigie vigenti sono le seguenti.*
| Beneficiario | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori) | 4% | 1.000.000 € per beneficiario |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € per beneficiario |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta | 6% | Nessuna franchigia |
| Altri soggetti | 8% | Nessuna franchigia |
| Portatori di handicap grave (L. 104/1992) | 4% / 6% / 8% | 1.500.000 € per beneficiario |
* Le aliquote si applicano sulla quota eccedente la franchigia. Per gli immobili, l'imposta si calcola sul valore catastale rivalutato, non sul valore di mercato.
Quando non è obbligatoria la dichiarazioneLa dichiarazione di successione non è obbligatoria quando si verificano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- L'eredità è devoluta al coniuge o a parenti in linea retta del defunto.
- L'attivo ereditario è inferiore a 100.000 €.
- L'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
In tutti gli altri casi la presentazione è obbligatoria entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
Il ruolo del notaio e dell'avvocatoLa pratica di successione può essere gestita autonomamente dagli eredi tramite il portale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ma nella maggior parte dei casi è consigliabile affidarsi a un notaio o a un avvocato specializzato in diritto successorio, soprattutto quando:
- Il patrimonio ereditario è complesso (più immobili, partecipazioni societarie, beni all'estero).
- Esistono potenziali conflitti tra gli eredi.
- È necessario procedere alla divisione ereditaria o alla trascrizione di immobili.
- Uno degli eredi intende rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario.
Il notaio è indispensabile per la pubblicazione del testamento olografo, per l'accettazione espressa dell'eredità e per la trascrizione degli atti nei registri immobiliari.