Piano casa 2015 per recupero del sottotetto

12 Agosto 2015 - Redazione

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Quando è possibile trasformare il sottotetto? Ecco alcune novità ed informazioni del piano casa 2015 per il recupero del sottotetto

Mentre in alcune regioni, come la Valle D'Aosta, il Piemonte e l'Emilia Romagna è stato possibile trasformare il sottotetto già dagli anni Novanta dello scorso secolo, ecco quest'anno proseguire l'aggiornamento della normativa regionale con il piano casa 2015 per recupero del sottotetto, con l'approvazione di nuove norme, in quelle regioni ove mancava una normativa specifica, con l'obiettivo di poter ristrutturare i sottotetti e renderli abitabili.

Una normativa grazie alla quale poter andare in deroga rispetto alle regole urbanistiche comunali, ai parametri costruttivi dei regolamenti edilizi, alle norme sulle altezze ed ai requisiti igienici e sanitari stabiliti col D.m. del 5 luglio 1975.

Da considerare comunque, che quando da un sottotetto si ricavano nuove stanze da letto, la cucina e/o il bagno, sono quasi certi un aumento della superficie dell'immobile ed il mancato rispetto di quello che è lo standard di altezza e di rapporto, tra luci e superfici.

In ogni caso, le possibilità, le condizioni, i limiti e la convenienza a trasformare le soffitte in nuovi spazi abitabili, cambiano da regione a regione, anche se tutte le Regioni comunque, richiedono altezze inferiori ai 270 centimetri regolari, ma con differenze spesso anche notevoli, una rispetto all'altra.

L'altezza necessaria media stabilita  è di 240 centimetri, ad esempio in regioni quali la Basilicata, l'Emilia Romagna, le Marche, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna ed il Veneto, che talvolta per locali di servizio quali il bagno ed i corridoi, può venire ridotta di 10 centimetri.

Qualche regione inoltre, accorda una riduzione dell'altezza pari a - 20 cm, nei Comuni semi-montani e montani, o comunque che si trovano al di sopra di una determinata altitudine, e ancora, tra le altre, regioni quali la Calabria, l'Emilia Romagna ed il Molise.

Inoltre, le normative laziali, liguri, toscane e pugliesi prevedono che sotto un'altezza minima, gli spazi siano chiusi con muri e/o mobili, se non risultano essere in corrispondenza di fonti di luce.

A riguardo, è comunque generalizzata la possibilità di aprire finestre e lucernari, per poter illuminare i locali con luce solare, con un adeguato rapporto aero-illuminante derivante dalla superficie delle finestre e dalla superficie del suolo, nelle Regioni che lo indicano, di 1/16. Valore che risulta più alto in diverse regioni tra cui Molise, Basilicata e Calabria.

Variabile non indifferente, in quasi la metà delle Regioni, tra le quali ad esempio la Campania, il Molise, la Toscana ed il Veneto, riguarda il fatto che per raggiungere le altezze medie e minime chieste dalle normative regionali, non è consentito alzare la quota del colmo oppure modificare la pendenza del tetto. Altre regioni invece consentono l'operazione, ma la sottopongono a determinate condizioni.

Ad esempio in Liguria, a seguito dell'innalzamento dei muri, l'altezza dell'edificio non deve essere superiore a quella prevista dal piano regolatore; mentre nel Lazio si può cambiare tutto, purché non si raggiunga un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente.

Inoltre poi, alcune regioni escludono da questo tipo di intervento determinate aree, come ad esempio l'Emilia Romagna, per la quale le altezze di colmo ed il resto, non possono riguardare i centri storici, mentre in Sardegna sono le zone B, ossia quelle zone totalmente o parzialmente edificate, non classificate come centri storici.

Per recuperare comunque “in altezza” non si deve necessariamente alzare il muro, in quanto si può ottenere il medesimo risultato abbassando il solaio del sottotetto, purché ovviamente questa operazione non riduca l'altezza dell'ultimo piano sottostante, a meno di quella standard. Questo è consentito infatti in regioni quali la Calabria e la Puglia e l'Emilia Romagna ed il Molise, purché il prospetto del fabbricato non cambi.

Alcune Regioni infine
, come la Liguria, il Piemonte, la Sicilia e la Sardegna, lasciano l'ultima “parola” ai comuni, in modo di verificare se sono stati rispettati i termini, le aree o le tipologie di immobili, per il recupero dei sottotetti; mentre in regioni quali l'Emilia Romagna, il Molise, l'Umbria ed il Veneto, il sindaco ha facoltà di decidere limitazioni o porre particolari vincoli alla trasformazione del sottotetto, in abitazione.

Se state pensando di rifare il sottotetto è comunque necessario affidarsi ad un tecnico quaificato della vostra regione, che vi possa consigliare la soluzione idonea per la vostra necessità in base alle norme di legge in vigore nel vostro comune.

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