Oblazione nel diritto processuale penale: cos'è, quando si applica, come fare istanza di oblazione

17 Gennaio 2024 - Redazione

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Oblazione: tutto quello che c'è da sapere

Nel processo penale, in occasione dell’udienza preliminare o prima dell’udienza dibattimentale, l’imputato ha il diritto di scegliere che il proprio giudizio venga svolto e definito con un rito alternativo.

In altre parole, il diritto processuale penale offre all’imputato la possibilità di evitare il rito ordinario mediante la richiesta di un rito alternativo, l’oblazione appunto.

Quest’ultima può essere applicata in caso di contravvenzione, ovvero di un illecito penale meno grave rispetto ai delitti, per i quali il Codice penale prevede la pena dell’arresto o dell’ammenda.

Pertanto, se il Giudice accetta l’istanza di oblazione è possibile ottenere la cosiddetta estinzione del reato.

In altre parole, il reato si “trasforma” in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una somma di denaro rispetto alla quale non è possibile richiedere la rateizzazione, così come stabilito anche dalla Suprema Corte di Cassazione ord. N. 8973/2011.

 

Definizione dell'oblazione

L’oblazione è espressamente disciplinata dall’articolo 162 del Codice Penale ed è una causa di estinzione del reato che può essere ottenuta nello svolgimento del processo penale mediante il pagamento di una somma di denaro.

In pratica, si tratta di un vero e proprio rito alternativo del giudizio penale che può essere inteso come una sorta di depenalizzazione negoziata della pena.

Per comprendere meglio l’istituto in esame, occorre precisare che lo scopo di questo rito alternativo è quello di consentire all’amministrazione della giustizia di dedicare maggior tempo a reati che sono più gravi, tentando di eliminare la punibilità di quelli “minori”, come le contravvenzioni appunto.

Per fare tutto ciò l’ordinamento giuridico si avvale dell’aiuto dei privati i quali, così come previsto dall’articolo sopra citato, possono fare affidamento su due tipologie di oblazione:

  1. L'oblazione obbligatoria, ex art. 162 c.p.;
  2. L'oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p
Che cos'è l'oblazione  

Quali sono le caratteristiche dell'oblazione

Dopo aver chiarito cos’è l’oblazione e qual è il suo scopo, è necessario analizzare quali sono le caratteristiche di questo particolare rito alternativo. In estrema sintesi, l’oblazione può essere applicata solo ed esclusivamente a fatti che sono puniti a titolo di contravvenzione, ovvero, ai reati minori per i quali sono previsti sanzioni “lievi” rispetto a quelle previste per i delitti. L’oblazione, infatti, può essere applicata solo se la pena prevista per l’oblazione è un’ammenda, ovvero, il pagamento di una somma di denaro e non già la pena detentiva (come l’arresto). Ancora, per poter usufruire dei vantaggi derivanti dall’oblazione, è fondamentale che la sua richiesta venga espletata prima che sia stato formalmente aperta la fase dibattimentale, ovvero, prima che inizi il processo. Infine, un’ultima caratteristica dell’oblazione, è che l’imputato è tenuto a pagare un terzo del massimo dell’ammenda prevista dalla legge, oltre a ciò che è dovuto per le spese legali.

A questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda, quando è possibile chiedere l’oblazione?  Generalmente la domanda dovrebbe essere presentata o durante la fase delle indagini preliminari, oppure direttamente dinanzi al Giudice, prima che venga aperto il dibattimento.

Il soggetto che ha richiesto l’oblazione è tenuto, una volta ottenuta, a ritirare la distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia presso la Cancelleria del Tribunale al fine di conoscere qual è la somma da versare.

Infine, il pagamento deve essere effettuato mediante la compilazione del modello F-23 presso un istituto di credito o presso un ufficio postale.

 

Le fasi del procedimento penale

Il procedimento penale è definito tale perché si tratta di una concatenazione di fasi ben scandite tra di esse che terminano con un provvedimento emesso dal Giudice.

La fase iniziale è quella in cui il Pubblico Ministero acquisisce ed iscrive una notizia di reato in un apposito registro (il c.d. registro degli indagati); la suddetta notizia viene registrata unitamente al nome della persona a cui il reato è attribuito, se è nota, oppure a carico di ignoti.

La fase successiva invece è quella delle indagini preliminari, svolte dal Pubblico Ministero insieme alla Polizia giudiziaria al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per poter valutare la fondatezza della notizia di reato.

Per poter essere efficaci ovviamente le indagini vengono svolte in segreto e al loro termine il PM può chiedere al Giudice per le indagini preliminari (GIP) l’archiviazione del caso oppure può formulare un’accusa (il c.d. capo di imputazione) e chiedere che il processo venga rinviato a giudizio.

Questa fase ha per oggetto l’accusa mossa dal PM nei confronti del soggetto imputato e richiede la celebrazione dell’udienza preliminare, o dell’udienza che presiede il Giudice monocratico (in caso di citazione diretta a giudizio).

Per i reati più gravi è prevista anche l’udienza preliminare la quale viene svolta prima del dibattimento ed è presieduta dal Giudice dell’Udienza preliminare (GUP); la suddetta udienza è un filtro per poter valutare, in contraddittorio con la difesa, se il PM abbia raccolto o meno sufficienti prove per poter affrontare il processo e se sia ragionevole, sulla base delle suddette prove, ritenere che possa essere emessa una sentenza di condanna.

In tal caso, il GUP emette un decreto mediante il quale dispone il giudizio dinanzi al Tribunale per il vero e proprio dibattimento. Questa è sicuramente una delle fasi più importanti di tutto il processo penale, è la fase in cui si forma la prova nel pieno contraddittorio tra le parti, ovvero il PM e la difesa, dinanzi ad un Giudice che non conosce tutti gli elementi ed i dettagli delle indagini preliminari.

La fase conclusiva ovviamente è quella in cui il Giudice emette la sentenza, ovvero il provvedimento con cui decide e motiva sulla colpevolezza dell’imputato.

La sentenza può essere, a seconda dei casi, di assoluzione oppure di condanna, ed in quest’ultimo caso la colpevolezza dell’imputato deve essere stata provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Ovviamente la sentenza emessa dal Giudice è suscettibile di essere impugnata nei modi e nei termini previsti dalla legge, in caso contrario, diviene definitiva e il processo penale si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza.

 

Caratteristiche dell'oblazione obbligatoria

Come anticipato, l’oblazione ordinaria o obbligatoria che dir si voglia, è disciplinata dall’art. 162 c.p. Essa è prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda. I termini entro i quali essa può essere richiesta dal soggetto imputato sono:

  • Prima dell’apertura della fase dibattimentale: in questo caso la difesa, munita di apposita procura speciale, nelle eccezioni preliminari è tenuta a depositare la relativa istanza di oblazione, ovvero, laddove sia presente il soggetto contravventore ne richiede l’accoglimento;
  • Prima che si proceda per il decreto di condanna, dunque, per tutti quei procedimenti per i quali il Pubblico Ministero ritiene di dover procedere con una pena pecuniaria che in sostituzione della pena detentiva.

Inoltre, in caso di oblazione ordinaria, il Giudice non è tenuto a valutare il merito dell’istanza, svolge solamente un controllo di tipo formale. È per questo che l’oblazione in esame viene detta anche obbligatoria, poiché ove il soggetto imputato rispetti tutte le regole, sia sostanziali che procedurali, il Giudice non può rigettare in nessun modo l’istanza presentata.

oblazione obbligatoria o facoltativa  

Caratteristiche dell'oblazione facoltativa o discrezionale

La legge n. 689 del 1981 ha introdotto all’interno del Codice penale l’art. 162 bis dedicato all’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

In altre parole, si tratta della cosiddetta oblazione facoltativa o discrezionale che dir si voglia, che viene applicata nel caso in cui il regime sanzionatorio previsto dalla Legge per una determinata contravvenzione sia quello dell’ammenda alternativa all’arresto.

In ossequio a ciò che dispone l’articolo sopra richiamato, l’imputato, negli stessi termini previsti per l’oblazione di cui all’articolo 162 c.p., ha la possibilità di chiedere il suddetto rito alternativo con l’effetto che, ove l’istanza venga accolta, sarà tenuto al versamento di una somma di denaro che corrisponde alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, estinguendo il reato adempiendo un’obbligazione amministrativa.

Il soggetto imputato è tenuto altresì al pagamento delle spese del processo.

Diversamente dall’oblazione obbligatoria, in questo caso il Giudice effettua una vera e propria valutazione discrezionale e se ritiene che il reato commesso dall’imputato sia troppo grave, può negare l’oblazione richiesta.

In ogni caso, l’oblazione non è mai ammessa nei seguenti casi:

  1. Ove permangono conseguenze pericolose o gravi del reato posto in essere, eliminabili da parte del contravventore;
  2. Se l’imputato è un contravventore abituale, così come disposto dall’art. 104 c.p.;
  3. Se l’imputato è recidivo, ai sensi dell’art. 99 c.p.
 

L’oblazione speciale

Fino a questo momento è stato osservato che per le contravvenzioni che prevedono una pena pecuniaria è possibile ottenere un rito alternativo ed evitare così il processo.

Si tratta, dunque, di illeciti molto meno gravi rispetto ai delitti, per i quali non è strettamente necessario procedere nelle aule di giustizia; tuttavia, giunti a questo punto, è fondamentale sottolineare che esiste anche la cosiddetta oblazione speciale, la quale si differenzia da quelle fino ad ora esaminate.

Più precisamente, l’oblazione speciale può essere applicata a qualsiasi contravvenzione, anche a quelle che prevedono la pena detentiva in carcere, ossia l'arresto.

Ancora, la cifra che l’imputato dovrà pagare corrisponde alla metà del massimo dell’ammenda, l’oblazione può essere negata dal Giudice ove il fatto sia ritenuto grave, ergo non è affatto automatica, ed infine, questa particolare oblazione non è concessa in caso di recidiva reiterata.

 

Chi può fare richiesta di oblazione

Come già accennato, la domanda di oblazione può essere presentata dinanzi al Giudice del dibattimento o al Giudice per le indagini preliminari, a seconda che il soggetto che ha commesso la contravvenzione si trovi nella condizione di “soggetto sottoposto alle indagini” o di “imputato”.

In quest’ultimo caso, è il Pubblico Ministero a trasmettere direttamente gli atti al Giudice. Possono proporre istanza di oblazione il soggetto imputato, ovvero colui nei cui confronti è stato avviato un processo penale, o l’indagato, ovvero colui nei cui confronti il Pubblico Ministero sta indagando per trovare le prove necessarie per formalizzare un’accusa.

Nonostante gli art. 162 e 162 bis c.p. parlino solamente di contravventore, sono altresì legittimati a presentare l’istanza di oblazione, il rappresentante del minorenne, il difensore dell’imputato, anche ove non sia munito di una procura ad hoc. Tale punto in realtà è ancora controverso, tuttavia sul tema si segnala una famosa sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’autorevolezza delle Sezioni Unite, del 2009.

 

Come funziona l’oblazione

L’articolo 141 delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale regola il procedimento dell’oblazione. Più precisamente, sono previste diverse fasi per poter chiedere ed ottenere l’oblazione:

  • Durante le indagini preliminari, il PM, prima di proporre al Giudice l’emissione di un decreto penale di condanna, deve informare l’indagato che può fare istanza di oblazione ed estinguere così il reato;
  • Ove il PM non provveda a fare tutto ciò e, conseguentemente, venga emesso un decreto penale di condanna, la notifica di quest’ultimo deve necessariamente contenere l’avviso di poter presentare apposita istanza di oblazione;
  • Una volta fatta l’istanza, la domanda va depositata presso la Cancelleria del Tribunale ed il Giudice ne verifica l’ammissibilità o meno, anche su parere del PM, e, all’esito, può decidere di accettarla o meno;
  • Se accetta, il Giudice fissa con apposita ordinanza la somma da versare ed avvisa il soggetto interessato. Una volta posto in essere il pagamento, se la domanda è stata proposta durante la fase delle indagini preliminari, il Giudice rimette gli atti al PM per le determinazioni, negli altri casi dichiara con sentenza l’estinzione del reato.
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Passaggio da un reato più grave ad uno meno grave oblazionabile

È legittimato a presentare apposita domanda di oblazione anche chi ha visto mutare il titolo del proprio reato da un reato più grave ad uno meno grave.

La suddetta possibilità era in origine esclusa, in quanto erano incompatibili il tempo della domanda di oblazione con il tempo della derubricazione del reato; in altre parole, non era possibile rientrare nei termini previsti per presentare la domanda di oblazione. Viceversa, con la modifica dell’ultimo comma dell’art. 141 delle disp. att. c.p.p. tutto cambia.

Infatti, il comma 4 bis dell’articolo citato stabilisce che in caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima.

Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato.

 

Cosa succede in caso di rifiuto della domanda di oblazione

La domanda di oblazione può essere legittimamente presentata dall’indagato o dall’imputato nei modi e nelle forme sopra descritte, tuttavia ciò non significa che essa sarà sempre accolta.

Il Giudice infatti può anche non accogliere la domanda, ed in tal caso è bene sapere cosa occorre fare.

Se la domanda di oblazione è stata presentata in occasione della fase delle indagini preliminari, l’ordinanza non può essere impugnata ma è comunque possibile riproporre la domanda di oblazione fino all’inizio della discussione finale del dibattimento.

Viceversa, se la domanda è stata proposta in fase dibattimentale (ovvero nella fase inziale) è possibile procedere con l’impugnazione della sentenza che segna la fine di questa fase. Nei motivi di appello è infatti possibile richiedere nuovamente l’oblazione, magari sostenendo l’erronea decisione del Giudice di promo grado.

Nel caso in cui il Giudice accerta l’erroneità della decisione presa dal Giudice di prime cure, in base a ciò che è disposto dal settimo comma dell’art. 604 c.p.p, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

 

Perché rivolgersi ad un avvocato penalista per avanzare istanza di oblazione

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