Fermo amministrativo di veicolo da parte di Equitalia: procedura ed eventuale opposizione

06 Agosto 2015 - Redazione

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Dopo che la legge ha decretato l’impignorabilità della prima casa, il metodo più usato da Equitalia per ottenere il pagamento coattivo delle cartelle esattoriali è il fermo amministrativo di veicolo: vediamo la procedura e le modalità di opposizione.

Nel caso di rigetto del ricorso e quindi qualora una cartella esattoriale divenga definitiva per mancata opposizione, Equitalia ha la facoltà di seguire la strada del fermo amministrativo, inviando al contribuente debitore un preavviso di fermo amministrativo con specificato tramite raccomandata:

  • la natura del debito;
  • l’importo dovuto;
  • l’anno di riferimento;
  • il numero della cartella esattoriale;
  • la prova della sua notifica;
  • il veicolo oggetto del fermo.

Entro max 20 giorni dal suddetto preavviso, il contribuente debitore avrà facoltà di saldare l'importo in debito, i relativi interessi di mora maturati e le spese sostenute per l’iscrizione a ruolo, altrimenti entro max 30 giorni dal suddetto preavviso, Equitalia ha facoltà di procedere al fermo amministrativo.

Il “Decreto del fare” del 2013 ha stabilito a riguardo, che qualora il veicolo che Equitalia vuole sottoporre a fermo amministrativo è fine all’attività lavorativa del proprietario, è possibile ottenerne l’annullamento, dato che l'assenza del mezzo, non permetterebbe al contribuente di svolgere il proprio lavoro con un conseguente rallentamento dell'attività, della perdita della clientela, e quant'altro.

E' fondamentale comunque che l'utilizzo del veicolo a fini lavorativi sia dimostrato dal proprietario dello stesso, tramite prove documentali, con l'onere di attestare di fatto il legame tra il bene e l’azienda/professionista. 

A tal fine sono utili documenti come: la copia della fattura di acquisto del mezzo, il libro contabile, il registro dei beni ammortizzabili o degli acquisti ove sia verificabile la presenza del veicolo ammortizzato o da ammortizzare, eccetera.

Documentazione che il contribuente interessato all’annullamento del fermo amministrativo imposto sul bene strumentale, deve presentare entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della notifica del preavviso di fermo ai locali dell’Agente di riscossione, presentando un’istanza di annullamento, nella quale si dovrà andare a spiegare in modo chiaro tutte le effettive esigenze operative riguardo al mezzo, con – anche in tal caso - prove documentali che attestino la strumentalità di questo.

A seconda quindi della natura del credito azionato, in merito al Giudice competente, la giurisdizione potrà essere divisa tra giudice ordinario e tributario.

La conseguenza è quindi che, ove sia opposta una misura cautelare a seguito di una sanzione per violazione del Codice della Strada, l’opposizione andrà presentata davanti ad un giudice ordinario e quindi attesa la natura extratributaria del credito azionato, mentre nel caso di cartelle derivanti da tributi come ad esempio la Tarsu, i bolli auto oppure le dichiarazioni Irpef, l’opposizione andrà presentata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

In ogni caso, chi è sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, potrebbe rischiare una pesante multa, tra 714,00 euro e ben 2.859,00 euro, oltre alla confisca dello stesso mezzo. Ma non è tutto!

Infatti se il debitore non paga, l’Autorità responsabile della riscossione, di diritto potrà agire forzatamente con la vendita del mezzo, che comunque resterà bloccato con i medesimi effetti del divieto alla circolazione del mezzo ed alla radiazione.

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