Falsa testimonianza nel processo civile
09 Maggio 2018 - Redazione
Rischia la reclusione da due a sei anni chi produce falsa testimonianza in un processo civile o penale, cioè chi, in qualità di testimone convocato dinanzi all’Autorità giudiziaria, affermi delle cose false o neghi cose vere, oppure taccia, anche solo parzialmente, sui fatti per cui viene interrogato.
È l’art. 372 del codice penale a normare il reato di falsa testimonianza, considerato come commesso nei confronti della Stato, dal momento che la collettività ha tutto l’interesse che l’attività giurisdizionale venga svolta correttamente (oltre ovviamente a poter direttamente danneggiare anche un singolo individuo).
E infatti si può essere accusati di falsa testimonianza anche indipendentemente dall’esito del processo penale o civile: basta che il testimone abbia deciso di mentire o di omettere la verità perché il comportamento sia passibile di condanna.
Se però dalle falsità affermate dal teste discende la condanna, erronea, di un altro soggetto, questo costituisce un’aggravante, calcolata in base alla gravità della pena inflitta al terzo (innocente).
Presta falsa testimonianza anche chi rilascia dichiarazioni mendaci qualora sottoposto a domande atte a sondare quanto affidabile egli sia come teste.
Ma cosa accade nel momento in cui una falsa testimonianza viene ritrattata, per cui il testimone dichiara alla fine la verità smentendo quanto dichiarato in precedenza?
Accade che non si possa procedere con la punibilità per falsa testimonianza: tuttavia perché questa condizione si verifichi è necessario che la ritrattazione avvenga non oltre la pronuncia della sentenza definitiva per il processo civile, e non oltre la chiusura del dibattimento per quello penale.
Allo stesso modo non si può essere puniti per falsa testimonianza se:
- la menzogna era motivata dall’esigenza di salvare se stesso o un congiunto prossimo, la propria libertà o l’onore (il pericolo deve essere reale e incombente, non soltanto temuto);
- il soggetto non riveste il ruolo di testimone;
- il soggetto non era a conoscenza della possibilità di astenersi dal rendere testimonianza
- le dichiarazioni mendaci o le omissioni riguardano fatti estranei all’accertamento giudiziario
- sia scattata la prescrizione per il reato di falsa testimonianza.
Si può essere accusati di falsa testimonianza quando un soggetto terzo denunci la condotta ma, trattandosi di un bene superiore, cioè il corretto funzionamento della giustizia, questo reato è perseguibile anche di ufficio: come si procede?
Innanzitutto procurandosi i verbali di causa, poi analizzandoli per individuare le parti relative alla deposizione del teste, e confrontandole con qualsiasi documentazione atta a provare che quello che è stato dichiarato è falso, e che il testimone era a conoscenza della natura mendace di quanto affermava: per fare un semplice esempio, commette falsa testimonianza chi afferma di aver assistito ad un sinistro stradale quando risulta dal suo badge che si trovava in ufficio nel mentre in cui l’incidente avveniva.
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