Come delegare un avvocato per vendite e affari: funzionamento, vantaggi e come scegliere il professionista giusto per le tue esigenze.
24 Novembre 2025 - redazione
Come delegare un avvocato per vendite e affari: funzionamento, vantaggi e come scegliere il professionista giusto per le tue esigenze.
La procura (o delega) è un istituto disciplinato dagli articoli 1387 e seguenti del codice civile, avente ad oggetto la rappresentanza volontaria, i cui atti compiuti da parte del rappresentante avranno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del rappresentato e quindi come se fossero posti in essere direttamente da questo.
Un avvocato è un soggetto specializzato in diritto e in grado di garantire sicurezza e trasparenza dei traffici giuridici per conto di altri.
- Indice contenuti
- Differenza tra delega e procura: Capire i termini legali
- Come funziona la delega a vendere
- Ambiti di applicazione della delega a vendere
- Vantaggi e rischi della delega a vendere
- Procedura passo-passo per redigere una delega a vendere
- Costi e spese della delega a vendere
- Conclusione
Differenza tra delega e procura: Capire i termini legali
La delega semplice può essere conferita ad un familiare o ad un amico per compiere atti della quotidianità e che non richiedono forme particolari, si pensi al caso in cui si debba pagare una somma di denaro (delegazione di pagamento) per conto di altri o si debba ritirare una raccomandata, in cui è sufficiente compilare il semplice modulo da compilare.
La procura notarile invece assume una forma più solenne in quanto è necessario che debba avere la stessa forma che il contratto da concludere richiede, come prescritto dall’art. 1392 c.c.
| Delega | Procura |
| Anche in forma orale | solo in forma scritta |
| Operazioni della vita quotidiana | atti pubblici o scritture private autenticate |
La sottoscrizione innanzi al notaio si rende necessaria qualora debba essere conferita procura per un atto da compiere con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata che può essere concluso solo alla presenza di un pubblico ufficiale, in tal caso sarà richiesto quindi di conferire procura in queste due forme, che saranno poi quelle che verranno usate per la conclusione dell’atto vero e proprio.
Come funziona la delega a vendere
La procura può essere conferita a qualsiasi soggetto che il rappresentato ritiene idoneo, anche parenti, coniuge, avvocati o amministratori, salvo che non vi sia conflitto di interessi.
I vantaggi di affidarsi ad un avvocato possono essere molteplici, infatti un avvocato è un soggetto che per sua natura è rappresentante di una parte nel corso del processo, o di altri affari, quindi tutela la parte stessa contro eventuali rischi ed è competente verso una migliore gestione burocratica dell’affare da concludere per conto di terzi.
La rappresentanza è conferita dall’interessato che deve avere la capacità di intendere e di volere e che il contratto da concludere non sia un atto vietato al rappresentato, in quanto andrà a produrre effetti direttamente verso di esso.
La procura dovrà contenere al suo interno l’oggetto che il potere conferisce, come un bene determinato, un atto o più atti del medesimo genere e species da compiere, un prezzo minimo di vendita.
Può essere limitata inoltre la durata della rappresentanza, oltre all’oggetto, prevedendo una durata massima e il periodo da dove acquista efficacia. La procura è formalizzata innanzi ad un pubblico ufficiale che la riceve e raccoglie la volontà unilaterale del rappresentato di conferire mandato al rappresentante.
Tale potere poi si esaurirà con l’adempimento dell’affare.
Come già anticipato la delega è un atto che richiede un formalismo minore e incide limitatamente sulla sfera giuridica altrui, spesso si tratta di atti della quotidianità. In questi casi è sufficiente una delega scritta, seguita dalla sottoscrizione del rappresentato con allegato un proprio documento di identità.
La procura invece è un atto più solenne che richiede la sottoscrizione e l’acquisizione della volontà di rappresentanza innanzi al pubblico ufficiale e segue il principio stabilito dall’art. 1392 c.c. di simmetria delle forme.
La procura sarà poi accompagnata da atti preparatori che giustificano il potere di rappresentanza in capo al rappresentato, come visure ipotecarie volte ad accertarne la proprietà e facoltà di disposizione.
Ambiti di applicazione della delega a vendere
La procura a vendere è usata nell’uso comune sia per acquistare che vendere immobili o beni mobili registrati quando il rappresentato non è nella possibilità di recarsi innanzi all’atto di vendita per impossibilità temporanea che non sia dovuta a vizi di mente, ma solo fisici, come nel caso in cui sia immobilizzato per una malattia, o il luogo in cui il contratto principale viene concluso sia molto distante dal luogo di residenza.
La procura institoria invece è quella conferita dall’imprenditore al soggetto al fine di esercitare una impresa commerciale, ed è regolata dall’art. 2203 c.c..
Può avere ad oggetto un singolo affare o un ramo di azienda. Essa deve essere inoltre depositata presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2206 c.c. ai fini di pubblicità ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Anch’essa segue i principi generali in tema di procura, salva la formalità ulteriore richiesta ai fini della pubblicità in Camera di Commercio.
Vantaggi e rischi della delega a vendere
I principali vantaggi riguardano il risparmio di tempo per compiere l’atto giuridico in quanto sarà compiuto direttamente dal rappresentante senza la presenza del rappresentato, ma produrrà effetti solo verso quest’ultimo.
Conferire procura ad un avvocato consente di assicurarsi che la vendita o l’atto richiesto sia gestito in maniera corretta, data dalla preparazione giuridica della persona preposta. Una delega analitica protegge le parti da eventuali errori o fraintendimenti, garantendo il buon esito dell’operazione.
Per tutelarsi da un’eventuale uso improprio del mandato è bene assicurarsi che l’oggetto della delega sia determinato e che i poteri conferiti siano specificati, senza lasciare clausole generiche, ricordando comunque che gli articoli 1390 c.c. e 1398 c.c. trattano dei vizi della volontà e della rappresentanza senza potere i cui effetti si producono verso il rappresentato o rappresentante qualora vi sia il vizio della volontà o comunque il terzo rappresentate è responsabile qualora vi sia un eccesso di potere.
Una delega mal scritta o incompleta riguarda in genere l’assenza dell’oggetto determinato o determinabile o comunque i requisiti richiesti per la conclusione dei contratti che sono la forma, l’oggetto, la causa e l’accordo. In assenza di questi non potrà mai prodursi alcun effetto verso il contratto da concludere in quanto difettante sin dall’origine.
Procedura passo-passo per redigere una delega a vendere
Al fine di redigere una procura a vendere è necessario prestare attenzione a quanto segue:
- Identificare con precisione, quindi con descrizione, confini e dati catastali il bene oggetto di vendita, se si tratta di bene immobile, o di indicare gli estremi di identificazione del bene mobile registrato, tipo telaio o targa.
- Scegliere con cura il delegato che dovrà compiere materialmente l’atto per conto del rappresentato, valutando la sua affidabilità e competenza, meglio se la persona in questione è un professionista.
Il supporto notarile è necessario nei casi in cui l’atto da compiere debba essere posto in essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata, si pensi ad un bene immobile o un bene mobile registrato come un’auto.
E’ possibile ricorrere alla procura notarile anche per compiere atti di stato civile a mezzo rappresentante.
Il delegante può essere informato sullo stato della conclusione dell’affare del rappresentante mediante mezzi di telecomunicazione, oppure mediante la ricevuta di ricezione della somma sul proprio conto corrente (si pensi al caso in cui sia conferita una procura a vendere un bene proprio).
Si esibisce un fac-simile da prendere a riferimento:
Il sig. ….. nomina suo procuratore speciale il sig. …., eleggendo domicilio presso il suo studio sito in …. Via …., affinché in suo nome, in sua vece e per suo conto intervenga nel procedimento di…e avente ad oggetto ………………., conferendo al nominato procuratore il potere di disporre di tutti i diritti sostanziali che ne sono oggetto e, comunque, ogni più ampio potere, compresi quelli di… e rendere dichiarazioni, incassare somme, assumere impegni e obbligazioni, anche economici, finalizzati a… fare tutto quanto necessario e/o opportuno per la definizione di… sia pure qui non espressamente previsto, ratificando sin d’ora il suo operato. Il sig. … dichiara, altresì, di essere a conoscenza della normativa in materia di privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 ed aver acconsentito al trattamento dei suoi dati personali, ivi compresi quelli particolari e giudiziari. Il tutto con promessa di rato e fermo senza che possa essere eccepita al nominato procuratore speciale carenza di poteri.
Costi e spese della delega a vendere
Una delega semplice con carta libera non richiede formalità e oneri particolari, se non eventuali marche da bollo da apporre sul documento. Una procura notarile invece ha costi maggiori che si aggirano tra i 200 e i 1000 euro, a seconda della tipologia di procura richiesta.
Il compenso per un professionista può variare a seconda dell’onorario che egli richiede per il compimento dell’atto e per la complessità dell’operazione, anch’essi possono variare da centinaia di euro a quale migliaio.
| Delega | Procura |
| Può essere anche gratuita | 200 - 1000 euro con onorario, imposte e tasse |
| Compresa nell’affare di cui è incaricato il professionista | Deve essere conferito espressamente il potere di rappresentanza recandosi dal notaio |
| 800 - 2000 euro se conferita ad un avvocato per la conclusione di un affare |
Conclusione
In conclusione, la delega semplice è un atto informale, che può essere conferito anche in forma orale, a seconda dei casi, o un modulo prestampato munito del documento del delegante; la procura notarile è invece atto formale che richiede la medesima forma dell’atto da concludere e deve essere concluso innanzi al Notaio nella forma dell’atto pubblico o dell’autentica notarile.
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