Il decreto ingiuntivo quale forma veloce ed economica per recuperare un credito

08 Giugno 2015 - Redazione

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Il decreto ingiuntivo è il procedimento giudiziario tramite il quale, le imprese (ma anche i cittadini, le società ed i lavoratori) possono recuperare un credito nei confronti di un terzo, persona o impresa debitrice che sia.

La procedura consiste nel far emanare da un Giudice del Tribunale competente, un provvedimento un ordine di immediato pagamento delle somme dovute, che devono essere dimostrate e allegate all'istanza, come previsto dagli articoli 633 e ss. del c.p.c., in modo tangibile attraverso la documentazione idonea e quindi ad esempio con fatture, estratti delle scritture contabili, ecc. entro uno specifico termine di scadenza di pagamento di 40 giorni.
Allorquando quindi gli Ufficiali Giudiziari hanno notificato l’ingiunzione, entro il termine dei 40 giorni, il debitore ha facoltà di fare opposizione al decreto ingiuntivo, senza alcuna possibilità di contraddittorio, comunicando in forma scritta, all’ordine del Giudice, le motivazioni della sua volontà ad opposizione al pagamento, dando inizio ad una causa ordinaria, onde accertare l’effettività del debito.

Il decreto ingiuntivo risulta pertanto una procedura molto più veloce e meno costosa rispetto ad un procedimento giudiziario ordinario e richiede solo pochi giorni per la sua emissione.
E' da chiarire però che se il debitore, entro 40 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione, non provveda a presentare né la comunicazione di opposizione al decreto né all’ordine di pagamento, è attivata su istanza dell’avvocato della parte lesa e quindi dell'impresa, la procedura esecutiva a carico del debitore, che potrà chiudersi anche col pignoramento dei beni immobiliari e mobiliari presso terzi e la vendita dei beni, oppure, tramite la procedura fallimentare.

Si specifica quindi che il decreto ingiuntivo non è una sentenza ma un valido e forte strumento per la riscossione, che il creditore può ottenere ed usare per far valere determinati diritti come appunto la riscossione di un credito, purché opportunamente documentato. 

Quanto invece alle questioni riferite al credito, come clausole contrattuali o inadempienze delle parti, sono trattate invece davanti al Giudice in sede di opposizione al decreto, che terminerà con la sentenza.

Con l'entrata in vigore del “Decreto del Fare” sono stati modificati con l'articolo 78 del D.L. n. 69/2013, l'articolo 645 e il 648 del c. c., ove nel primo è stata introdotta l’anticipazione, di cui all’art. 163/bis 3° comma, per fissare l’udienza per la comparizione delle parti entro 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire di 90 giorni, ovvero, è quindi  possibile richiedere al Presidente del Tribunale che l’udienza sia fissata entro 30 giorni per cui entro massimo 120 giorni liberi, nell'art. 648 c.p.c, è invece stato stabilito che la decisione sulla provvisoria esecuzione avvenga già in prima udienza.

Da precisare però, che l’impresa può rivolgersi ad un avvocato per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, nei confronti del soggetto debitore, dopo aver tentato di recuperare il debito tramite procedure “soft” ma comunque riconosciute valide dal c.c. quali:

il sollecito pagamento fattura;
la messa in mora per mancato pagamento o consegna bene.

Quando questi tentativi “soft” cadono però nel “vuoto” e quindi l'impresa, dopo 60 giorni non riceve il saldo di una fattura, l'impresa può presentare il ricorso al decreto ingiuntivo al Giudice di Pace, se il credito vantato rientra nei 50.00,00 euro, oppure al Tribunale ordinario, per crediti superiori, tramite apposito modello e con allegata la documentazione attestante le somme dovute, quindi come chiarito in apertura, ad esempio con la fattura.

Il decreto ingiuntivo inoltre, su richiesta del ricorrente può essere dichiarato subito esecutivo, senza aspettare i 40 giorni successivi dalla notifica dell’atto, se il ricorso per decreto ingiuntivo ha come oggetto un credito fondato, ossia su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Inoltre, su richiesta del debitore e sempre entro 40 giorni dalla notifica, qualora ricorrono gravi motivi, il Giudice ha facoltà di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.).

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