Danno erariale e colpa grave

14 Novembre 2017 - Redazione

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Prima di parlare dell’incidenza (e limitazione) della colpa grave nel danno erariale, bisogna innanzitutto definire quest’ultimo: il danno erariale consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro causato ad un’amministrazione, o nel mancato conseguimento di lucro sempre a detrimento di questa.

Tuttavia, è bene precisare che la tendenza odierna è di ricomprendere in questa fattispecie anche danni di natura non patrimoniale, quale ad esempio il danno all'immagine della pubblica amministrazione, inteso come grave perdita di prestigio causata da un'azione delittuosa di un suo rappresentante.

Ora, sebbene sussista responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, si tratta di una forma attenuata, in quanto il codice civile stabilisce che, quando ad un soggetto compete professionalmente la risoluzione di problemi tecnici di notevole difficoltà, questi risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

Ciò implica sostanzialmente una graduazione della colpevolezza, per cui non ci si limita più a verificare l’inadempimento, ma si procede alla valutazione del maggiore o minore scollamento della condotta del soggetto dal dovere imposto, rapportato però alla complessità della dimensione nella quale il danno si produce: in definitiva, quanto meno è funzionale un’amministrazione tanto maggiore è il livello di responsabilità richiesto al soggetto provocatore del danno.

Come a dire: se la pubblica azienda funziona poco coloro che ci lavorano e la danneggiano non sono poi così colpevoli. E: più grande è l’ente, minore è la colpevolezza dei dipendenti e degli amministratori perché la loro l’attività è più difficilmente controllabile, e la “culpa in vigilando” è tanto più limitata quanto maggiori e meglio articolati sono gli artifici posti in essere dall’autore del danno al fine di generare nei diretti superiori l’erronea convinzione che non sussistessero problemi al riguardo.

Sono dunque assoggettati alla sanzione risarcitoria solo quei comportamenti che si definiscono in maniera inequivocabile come macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio (e questo a ragione della complessità dei doveri di ufficio che ricadono sui pubblici dipendenti).

Nello specifico, quali sono queste evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio?

Aver adottato condotte che non rispettino il minimo di diligenza richiesto; avere commesso danno erariale anche in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà del compito; non aver adoperato tutte le cautele previste in caso di potenziale e particolare pericolosità.

Ricapitolando: essendo notevole il rischio di incorrere in errori, al pubblico dipendente possono essere imputate solo le mancanze particolarmente gravi, e solo ed esclusivamente all’individuo in questione (la colpa, e il conseguente dovere risarcitorio, non si trasmettono agli eredi), mancanze che vanno accertate volta per volta in relazione alle modalità, all’atteggiamento dell’autore, e al rapporto tra questo e l’evento dannoso. La responsabilità per danno erariale si configura come danno di natura contrattuale e, secondo quanto previsto dal codice civile, il termine di prescrizione è stabilito in cinque anni, a decorrere dalla data dell’evento dannoso: resta la difficoltà di stabilire proprio quest’ultimo aspetto, e dunque, se siete un dipendente pubblico accusato di danno erariale per colpa grave non esitate a contattare i nostri esperti che potranno fornirvi non solo indicazioni in merito alle azioni legali più confacenti da intraprendere, ma anche preventivi gratuiti e tra i più convenienti del mercato per la loro prestazione d’opera.

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