La Responsabilità sanitaria da colpa medica

08 Giugno 2015 - Redazione

Vota

Voto 5 su 2 voti

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.

Cambiano le regole con la famosa Legge Balduzzi e per il Tribunale di Milano la responsabilità sanitaria da colpa medica è considerata extracontrattuale
 
Il Tribunale Meneghino con la sentenza n. 1430 del 2 dicembre 2014, è tornato a occuparsi della Responsabilità sanitaria da colpa medica, alla luce dell’innovazione legislativa apportata dall’articolo 3 della legge 189/2012, la famosa legge Balduzzi, ribadendo l’orientamento già espresso con altre 2 pronunce della scorsa estate: il carattere extracontrattuale della responsabilità del medico dipendente di un Presidio ospedaliero che, in virtù della propria condotta, provochi un danno al paziente.
 
Una tesi quella accolta dai giudici, che si afferra laddove da oltre 15 anni, giurisprudenza e dottrina erano pressoché unanimi a riconoscere la natura contrattuale della responsabilità del sanitario, con le relative conseguenze; per cui da una ricostruzione contrattualistica, discende un assetto molto favorevole per il paziente, che oltre a poter contare su un termine prescrizionale di 10 anni, era gravato solo dall’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto sanitario e di allegare l’inadempimento del medico, che doveva provare che l'inadempimento non c'era stato, o che non aveva concorso al verificarsi dell’evento dannoso.
 
La nuova qualificazione della responsabilità sanitaria da colpa medica, in termini extracontrattuali invece comporta un termine di prescrizione dimezzato di 5 anni, e un maggiore carico probatorio in capo al danneggiato, che dovrà di fatto dimostrare il fatto illecito in tutte le sue parti, e quindi anche la colpa dell’autore del danno.
 
A riguardo, nel 2012, la legge Balduzzi con l’articolo 3, nell’ottica di prevenire il contenzioso e ridurre gli oneri assicurativi, ha di fatto limitato la responsabilità penale del medico dipendente del Servizio sanitario con l’esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve, qualora abbia osservato le “linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”. 
 
Il medico infatti non risponde nemmeno penalmente laddove ricorrano le condizioni di cui sopra, in tali ipotesi, restando fermo in ambito civile, l’obbligo sancito dall’articolo 2043 del codice civile, riguardo alla responsabilità extracontrattuale.
 
L’ambiguità del dettato normativo era quindi quella di stabilire se l'intenzione del legislatore fosse quella di qualificare la responsabilità sanitaria civile del medico, come quella da fatto illecito, meno gravosa per questi e più onerosa per l’ammalato, sia quanto alla prescrizione, che nell’onere della prova.
 
La giurisprudenza di merito quindi si è divisa ed i giudici milanesi hanno invece valutato che la Balduzzi imponesse una revisione dell’orientamento giurisprudenziale, chiarendo che se il paziente ha concluso col professionista uno specifico contratto d’opera professionale, è da ritenersi indubbia l’applicazione della responsabilità da inadempimento, mentre qualora tale contratto manchi, il rapporto è da ricondursi nell’alveo della responsabilità da fatto illecito.
 
Nulla è cambiato di fatto per le strutture sanitarie, la cui responsabilità continuerà a essere di natura contrattuale; per cui è chiaro che la tesi del Tribunale milanese va a disciplinare solo una piccola percentuale di casistiche, trovando applicazione solo nei confronti del personale medico “strutturato”, per cui se il paziente conviene in giudizio anche il Presidio ospedaliero avrà facoltà di esperire l’azione contrattuale e sarà tenuta a rispondere per i fatti commessi dai propri ausiliari e dipendenti. 
 
Da chiarire in ultimo che qualora l'ente sanitario non fosse dotato di una copertura assicurativa, tale interpretazione costituisce un limite per il cittadino sotto il profilo della certezza del risarcimento, in quanto, se la struttura ospedaliera non sia poi in grado di farvi fronte, trascorsi 5 anni dalla data del fatto lesivo, al danneggiato viene tolta la possibilità di agire nei confronti del medico.
 

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.