Certificato conformità impianto elettrico: obblighi di legge

30 Luglio 2015 - Redazione

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La DICO, ossia la Dichiarazione di conformità impianti, è regolamentata oggi dal D.M. 37/2008, che disciplina la realizzazione, la manutenzione e la progettazione degli impianti in genere degli edifici. Ma quali sono nello specifico gli obblighi di legge previsti per il Certificato di conformità di un impianto elettrico?

Il certificato di conformità dell'impianto elettrico è redatto nel rispetto degli obblighi di legge da un’impresa abilitata, ad avvenuta installazione o modifica di un impianto a regola d’arte. La dichiarazione va compilata in ogni sua parte ed ogni copia va firmata in originale dal titolare (o il suo legale rappresentante) e dal responsabile tecnico se trattasi di diverso soggetto dell’impresa installatrice.

Il documento di conformità è composto dalla relazione dei materiali impiegati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto (se previsti). Nella dichiarazione, sono da inserirsi obbligatoriamente i seguenti dati:

  • ragione sociale e sede dell’impresa;
  • numero di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA;
  • numero di iscrizione all’Albo nel caso di imprese artigiane;
  • descrizione dell'intervento eseguito, con riferimento al tipo di impianto;
  • indirizzo dell’immobile ove è stato realizzato l’impianto;
  • dati anagrafici del committente;
  • indicazione dell’ambito d’intervento;
  • dichiarazione di responsabilità sui materiali impiegati;
  • data del rilascio della dichiarazione di conformità;
  • firma del titolare o del suo legale rappresentante, e del responsabile tecnico.
Da chiarire quindi che qualora l'intervento modifichi un impianto esistente, il certificato riguarda la sola parte modificata ma deve considerare la funzionalità e la sicurezza della totalità dell’impianto.

Il certificato di conformità degli impianti è richiesto in caso di:


  • un allacciamento di nuove utenze (di luce ma anche di gas ed acqua) o modifica;
  • se richiesto il certificato di agibilità, per cui la dichiarazione va presentata allo sportello unico dell’edilizia entro 30 gg. dalla fine dei lavori all’ufficio comunale, che provvederà ad inviare la documentazione alla Camera di Commercio;
  • benché non sia più necessario allegarlo al rogito, è comunque buona norma chiarire se l’impianto è a norma;
  • un controllo da parte del Registro di anagrafe condominiale L.220/12;
  • nella compilazione del famoso Rapporto di controllo Tipo 1A – gruppi Termici da inviare al CURIT.
Ma attenzione, perché nel caso in cui il certificato di conformità non si trovi, è possibile andarlo a sostituire con la DIRI, la Dichiarazione di Rispondenza, se gli impianti sono datati e quindi fatti prima dell’entrata in vigore del DM 37/08, fatta da un impiantista abilitato oppure dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata, esercitante da minimo 5 anni. Dichiarazione da supportarsi con sopralluoghi e visite, a controllare che l’impianto risponda alla legge.

Il decreto disciplina quindi che gli interventi da eseguirsi su impianti esistenti e la realizzazione dei nuovi siano a norma, in base alla relativa datazione, per cui prima dell’entrata in vigore del DM 37/2008, il 27 Marzo 2008, gli impianti sono considerati a norma se, quando sono stati fatti, rispondevano alle disposizioni di allora. Nel caso in cui l’attestato di conformità è irreperibile, si può sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza, che deve essere però stipulata da un impiantista abilitato.

Il proprietario di un immobile che necessita di un intervento sugli impianti, deve affidare l’incarico ad un’impresa abilitata, ai sensi del DM 37/08, che deve essere registrata alla Camera di Commercio. A fine lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l’impianto stesso, come delineato nelle istruzioni d'uso e manutenzione rilasciate dall’impresa, la quale resta comunque responsabile della sicurezza e funzionalità, di quello che ha installato/realizzato.

Ma attenzione, il DM 37/08 non disciplina gli impianti interessati da specifica normativa europea e nel caso di reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Infine, quanto alle sanzioni, il Decreto 37/08, vede la Camera di Commercio, avere funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione, nel caso si verifichino per 3 volte. Inoltre, anche i progettisti ed i collaudatori, possono essere soggetti ad avvenimenti disciplinatori da parte dei relativi Ordini di appartenenza, nel caso di violazione delle norme, ed anche per il proprietario .

La dichiarazione di conformità è da consegnarsi al proprietario dell’immobile ogni volta che si interviene sull’impianto, che sia per la sostituzione della caldaia, la modifica dell'impianto elettrico, o altro, in particolare nel caso della ristrutturazione o costruzione di un immobile.

Attenzione, per usufruire delle detrazioni fiscali, è fondamentale che il venditore/installatore sia un’azienda abilitata.

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