Le cartelle pazze di Equitalia: come proteggersi da questo rischio

30 Aprile 2018 - Redazione

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Ci auguriamo che abbiate solo sentito parlare di cartelle pazze di Equitalia, e che invece non vi sia capitato di riceverne una, contenente importi già pagati, prescritti o non dovuti, se non altro perché per far valere le vostre ragioni, annullare il debito e bloccare la riscossione non vi basterà affermare di non essere in difetto, ma dovrete dimostrarlo: come?

Innanzitutto facendo domanda di sospensione a Equitalia oppure all'ente creditore o al giudice: ci si può rivolgere direttamente a Equitalia solo nel caso in cui:
  • il debito sia stato pagato prima della formazione del ruolo
  • con un provvedimento l'ente creditore abbia annulla il credito (provvedimento di sgravio)
  • sia scattata la prescrizione
  • il debito sia decaduto prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
  • sia intervenuta la sospensione amministrativa da parte dell'ente creditore o la sospensione giudiziale
  • una sentenza di cui Equitalia non è a conoscenza abbia annullato la pretesa dell'ente creditore.

Qualora ricorra una di queste circostanze, va compilato l'apposito modulo che si trova nel sito dell'Equitalia, alla sezione 'Sospensione', o presso gli sportelli, indicando anche la motivazione del proprio diniego a pagare, e allegando un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in merito.
La domanda può essere presentata una volta sola e va inviata obbligatoriamente entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Arrivata la domanda, Equitalia la trasmette all'ente creditore e, nel frattempo, sospende le procedure di riscossione: se entro 220 giorni il creditore non risponde il debito è annullato: da sottolineare però che la richiesta di sospensione non sospende anche i termini del ricorso, che restano sempre 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Nel caso in cui ci arrivi una cartella pazza di Equitalia possiamo chiedere che venga sospesa anche direttamente all'ente creditore: in caso di contributi previdenziali ci si rivolge all'Inps, in caso di imposte non pagate si fa riferimento all'Agenzia delle Entrate o al comune, a seconda del tributo.
Se questi riconoscono come corretta la pretesa del contribuente, un provvedimento di sgravio emesso dall’Ente ordina ad Equitalia di annullare il debito; qualora Equitalia o lo stesso ente rispondano negativamente, o non rispondano affatto, si dovrà presentare un ricorso giudiziale, sempre nel termine di 60 giorni.

E’ possibile però esperire anche un’altra strategia contro le cartelle pazze dell’Agenzia delle Entrate, e cioè la commissione tributaria: bisogna compilare il ricorso e, dopo aver pagato bolli e contributo unificato, notificarlo a chi ha emesso l'atto contestato (ad esempio, alla direzione regionale o provinciale dell'Agenzia delle Entrate, al centro operativo, all'ufficio territoriale, al comune, o alla regione).

Se il valore di quanto contestato è inferiore a 20mila euro e quando si tratti di avviso di accertamento, avviso di liquidazione, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, allora è possibile anche il ricorso alla commissione tributaria, che prevede una fase amministrativa, preliminare e automatica, detta reclamo-mediazione, che ha una durata di 90 giorni e sospende automaticamente i termini per la costituzione in giudizio e quelli di pagamento.

Qualora poi il valore della lite, cioè quello del debito, escluse sanzioni e interessi, fosse inferiore a 3 mila euro, si potrebbe redigere il ricorso e stare in giudizio anche da soli, mentre negli altri casi occorre farsi rappresentare da un difensore.

Il procedimento di reclamo-mediazione si può concludere col totale accoglimento delle richieste e l'annullamento dell'atto, con l'accoglimento dell'eventuale proposta di mediazione o con il rigetto sia del reclamo sia della mediazione.

In caso di accoglimento della mediazione, andrà sottoscritto l'accordo e versato, entro 20 giorni, l'intero importo dovuto o la prima rata (delle 8 trimestrali previste per obbligo, che diventano 16 qualora il debito superi i 50mila euro).

In caso di rigetto, invece, entro 30 giorni ci si può costituire in giudizio, presentando presso la Commissione tributaria provinciale il fascicolo contenente:
  • l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso consegnato direttamente all'ente o spedito per raccomandata
  • l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato
  • la nota di iscrizione a ruolo.

Nulla vieta che si presenti prima un'istanza di mediazione, che non porta frutti, e che si arrivi poi a una conciliazione durante il giudizio, sia in udienza sia fuori udienza: in questo caso, le sanzioni sono dimezzate.

Insomma, se ricevere a casa una cartella di Equitalia di cui non si condividono gli importi è un'esperienza tutt'altro che piacevole, esistono delle misure che permettono di difendersi, anche se la cosa migliore in questi casi è prevedere un'assistenza specializzata: è quella che Quotalo fornisce con gli avvocati, i commercialisti, i tributaristi e i consulenti del lavoro che possono assumere le difese di un creditore quando gli vengono avanzate richieste di pagamenti ingiuste…

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