Guida al contratto di agenzia ed al contratto di rappresentanza: cosa è bene sapere

08 Gennaio 2024 - Redazione

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Tutto quello che c'è da sapere sul contratto di agenzia

Nel nostro ordinamento giuridico esistono diversi approcci per disciplinare i rapporti di lavoro, e soprattutto per incentivare la collaborazione tra diversi soggetti. Tra i suddetti approcci, gioca un ruolo fondamentale il cosiddetto contratto di agenzia.

Si tratta di un particolare istituto giuridico presente in svariati settori economici, si pensi ad esempio alle agenzie di viaggio, di comunicazione, e di assicurazioni, che è costituito da un contratto estremamente versatile che trova un elevato campo di applicazione.  

 

Contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è disciplinato dall’articolo 1742 del c.c. il quale dispone che una parte assume in modo stabile l’incarico di promuovere, per contro dell’altra, verso una precisa retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona

Non solo si tratta inoltre di un contratto che necessita della forma scritta, ma ogni parte ha il diritto irrinunciabile di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto, che riproduca il contenuto del contratto e le clausole aggiuntive

Riassumendo, con il contratto di agenzia una parte, ossia il preponente, si avvale dell’aiuto di un’altra parte, ossia l'agente, per la promozione della propria attività.

 

Contratti di agenzia e rappresentanza: definizione, cosa sono e quali sono le norme che regolano il contratto

Come abbiamo visto quindi l’agente promuove la conclusione dei contratti ma non li sottoscrivere personalmente; l’agente può naturalmente effettuare visite ed avere contatti con la clientela al fine di favorire un aumento della produzione degli affari dello stesso preponente.

Viceversa, con quella che viene definita rappresentanza, il rappresentante può agire direttamente in nome e per conto altrui; ciò significa che il rappresentante è pienamente legittimato nel porre in essere atti, tra cui ovviamente anche la stipula di contratti, che avranno efficacia direttamente nella sfera giuridico patrimoniale del soggetto rappresentato. 

Tuttavia, con riferimento al contratto di agenzia, è bene precisare che è possibile che i poteri di rappresentanza vengano espressamente accresciuti proprio grazie al conferimento del potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti direttamente in favore dell’agente.

In questo modo, l’agente non sarà limitato solamente alla promozione dell’altrui attività economica, ma potrà agire in prima persona e concludendo, in nome del soggetto in cui opera, i contratti.

 

Chi è l'agente con potere di rappresentanza

Spesso si tende a confondere l’agente di commercio con il rappresentante di commercio; non di rado infatti i due termini vengono utilizzati erroneamente come veri e propri sinonimi, ma da un punto di vista tecnico giuridico le due figure sono decisamente diverse poiché l’agente di commercio è anche rappresentante di colui che gli conferisce l’incarico di concludere accordi o contratti in suo nome. Ciò significa che l'agente di commercio è colui che è stabilmente incaricato, da uno o più soggetti proponenti, di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona.

Viceversa, è rappresentante di commercio colui che è stabilmente incaricato, sempre da uno o più proponenti, di concludere contratti in nome dei medesimi in una determinata zona.

Per poter comprendere la distinzione tra queste due figure è necessario distinguere tra agente di commercio con rappresentanza, ovvero l’agente a cui è stato conferito dal preponente l’incarico di concludere accordi o contratti in suo nome, e l’agente di commercio senza rappresentanza.

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Chi è l'agente senza potere di rappresentanza

L’agente è quindi normalmente estraneo, come più volte precisato, alla fase della conclusione del contratto con la clientela, che avviene direttamente tra il preponente ed il terzo.

L’agente si limita a trasmettere una proposta di acquisto al soggetto preponente proprio perché, almeno solitamente, l’agente svolge la propria attività senza il potere di rappresentanza

Ciò significa che l’ordine che riceve l’agente dal cliente può essere considerato alla stregua di una mera proposta di contratto, che deve essere necessariamente accettata dal preponente ai fini del perfezionamento dell’accordo. 

L’accettazione della proposta inviata dal soggetto agente da parte del preponente può essere sia tacita (con l’inizio dell’esecuzione del contratto) che espressa, caso quest’ultimo in cui il contratto si perfeziona nel luogo in cui il cliente riceve l’accettazione da parte del preponente. In caso di accettazione tacita, il contratto si perfeziona nel luogo in cui l’esecuzione del contratto ha avuto inizio.

 

Quali sono i poteri di rappresentanza ex lege dell'agente

Tralasciando l’ipotesi in cui all’agente venga conferita apposta procura, l’art. 1745 c.c. riconosce in ogni caso all’agente limitati poteri di rappresentanza ex lege i quali, come il nome stesso suggerisce, non richiedono conferma nel singolo contratto di agenzia. 

Ma quali sono i poteri di rappresentanza ex lege?

  1. In primo luogo l’agente può ricevere le dichiarazioni concernenti l’esecuzione del contratto concluso per il suo tramite nonché i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. All’agente, dunque, possono essere comunicati tutti i vizi concernenti la merce venduta e può essere denunciata la mancanza delle qualità che dovrebbero avere i prodotti venduti. Tuttavia, è bene precisare che da anni ormai la giurisprudenza ha precisato che l’agente può solo “ricevere” suddetti reclami ma non può in nessun modo riconoscere l’esistenza dei vizi oggetto delle denunce. Insomma, l’agente non può far sorgere, con effetto vincolante per il preponente, obblighi derivanti da tale riconoscimento.
  2. Secondariamente, l’agente ha il potere di chiedere provvedimenti cautelari nell’esclusivo interesse del soggetto rappresentante o di presentare i reclami necessari per la conservazione dei diritti spettanti al preponente.
  3. L’agente, infine, non è legittimato ad agire nel successivo processo giudiziario, il quale resta di esclusivo interesse del preponente. Tra l’altro, l’agente è sprovvisto anche della legittimazione processuale passiva, pertanto, l’atto di citazione proposto nei confronti del preponente notificato all’agente sarebbe del tutto invalido.
 

Cos'è l'obbligo di informativa dell'agente

Ai sensi dell’art 1746 c.c. l’agente, quando esegue il proprio incarico, è tenuto a tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. La norma semplifica tale dovere generale di buona fede precisando che l’agente deve fornire al preponente informazioni concernenti:

  • Le generali condizioni del mercato della zona che gli è stata assegnata (informazioni generiche);
  • Tutte le informazioni utili per valutare la convenienza dei singoli affari (informazioni specifiche).

Le prime sono finalizzate a garantire al preponente una visione generale della situazione sul mercato di riferimento in modo da poter identificare i mezzi maggiormente idonei alla vendita dei prodotti ed adottare, al tempo stesso, le decisioni di strategia aziendale più consona.

Le informazioni specifiche, invece, sono finalizzate ad indurre il preponente in condizioni di valutare la reale convenienza del singolo affare da porre in essere in relazione alle capacità reali del contraente di adempiere.

 

In cosa consiste l'attività promozionale dell'agente

L’agente deve svolgere la propria attività, oltre che in modo leale e con il pieno rispetto della buona fede, con la diligenza nonché con la perizia richiesta dalla natura dell’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176 c.c.

Visto che è un intermediario indipendente, l'agente può organizzare in modo libero ed autonomo la propria attività e può scegliere liberamente come articolare le sue visite ai clienti, come gestire i rapporti con gli stessi eccetera, purché non ponga in essere condotte negligenti che possano ledere gli interessi del preponente, caso in cui l’agente sarebbe esposto a responsabilità contrattuale con conseguente diritto da parte del preponente di risolvere il rapporto contrattuale ed ottenere, nei limiti di legge, il risarcimento del danno subito.

È chiaro quindi che l’agente ha un vero e proprio dovere di diligenza il quale misura l’esattezza dell’adempimento dell’attività promozionale, obbligo che si concretizza con una continua e regolare visita e contratto con la clientela allo scopo di provocare o comunque stimolare ordini di acquisto di beni o di servizi per conto del preponente.

L’attività promozionale si esplica quindi con la conduzione di trattative con i clienti, l'assistenza di prevendita, la visita periodica ai clienti e molto altro; ove tale attività non venisse posta in essere in modo regolare, è possibile quindi per il preponente richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

È considerata negligente non solo la condotta dell’agente che non osserva un minimo di fatturazione o che lede gli interessi del preponente, ma anche la condotta dell’agente che non tenga una continua e regolare attività di visita alla clientela, che abbia procurato un volume di affari scarso o che non abbia concluso contratti nei modi e nelle forme stabilite nell’incarico.

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Come funziona il contratto di agenzia

Come anticipato, la nozione del contratto di agenzia è racchiusa all’interno dell’articolo 1742 del Codice Civile, il quale stabilisce che col contratto di agenzia una parte assume, stabilmente e tramite retribuzione, l'incarico di promuovere, per contro dell'altra parte, la conclusione di contratti in una determinata zona geografica.

Dopo aver esaminato la nozione del contratto di agenzia e aver elencato gli obblighi che gravano sul soggetto agente, è necessario ora disaminare gli obblighi che gravano sul preponente in modo da poter comprendere il funzionamento del contratto in esame

Il preponente ha l’obbligo di lealtà e di buona fede nei confronti dell’agente, così come previsto per quest’ultimo nei confronti del preponente stesso. 

Allo scopo di agevolare la realizzazione dell’attività dell’agente, quindi, la norma prevede alcuni comportamenti che il preponente deve tenere, tra i quali:

  • Mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa alle merci;
  • Procurare all’agente le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto;
  • Informare l’agente, entro un ragionevole termine, dell’accettazione o del rifiuto della mancata esecuzione di un affare.

Uno degli obblighi più importanti a carico del preponente è quello di corrispondere in favore dell’agente la provvigione su tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento; la misura delle provvigioni viene lasciata alla libera disponibilità delle parti. 

Perciò, salvo il caso in cui l’importo pattuito in favore dell’agente sia irrisorio o simbolico, il giudice non può in nessun modo sindacare sulla congruità della provvigione né ricondurla ad equità.

In caso di mancato accordo tra le parti, comunque, spetterà al giudice determinare la provvigione, utilizzando le fonti di cui all’art. 1374 c.c. 

Una delle caratteristiche più importanti del contratto di agenzia è il cosiddetto diritto di esclusiva: il preponente non può infatti avvalersi contemporaneamente di più agenti per la stessa zona e per lo stesso ramo di attività.

L’agente, dal canto suo, non può promuovere l’attività di più preponenti in concorrenza tra di essi nella medesima zona di competenza.  

Con riferimento alla durata del contratto di agenzia, ai sensi dell’articolo 1750 c.c., il contratto di agenzia a tempo determinato, ove continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine, si trasforma in contratto di agenzia a tempo indeterminato; viceversa, ove il contratto di agenzia sia stato stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può sempre recedere dal contratto dandone debitamente preavviso.

Il preavviso non può essere inferiore a:

  1. Un mese per il primo anno di durata del contratto
  2. Due mesi per il secondo anno 
  3. Tre mesi per il terzo anno iniziato

e così via per tutti gli anni successivi.

Ovviamente le parti possono anche prevedere un termine di preavviso maggiore. Infine, con riferimento all’indennità in caso di cessazione del rapporto, l’art. 1751 c.c. stabilisce che l’agente ha diritto all’indennità se ha procurato nuovi clienti al preponente, o ha sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti. L’indennità non è dovuta, invece, se il preponente risolve il contratto a causa di un’inadempienza imputabile all’agente.

L’indennità non è altresì dovuta se l’agente recede dal contratto di agenzia senza giustificazioni o se l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto di agenzia.

 

Chiusura dei rapporti pregressi con l'agente

Infine, è doveroso fare un cenno al patto di non concorrenza che limita le attività dell’agente dopo lo scioglimento del contratto.

Il preponente potrebbe avere interesse a che l’agente non prosegua, anche dopo la scadenza del contratto, la sua attività poiché potrebbe “accaparrarsi” i suoi clienti, pertanto il patto che limita la concorrenza deve essere redatto per iscritto e deve riguardare la medesima zona, la medesima clientela, i medesimi beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia, ma la sua durata non può in ogni caso essere superiore a due anni.

Al fine di tutelare al meglio la parte debole, il legislatore ha previsto altresì che l’accettazione del patto di non concorrenza comporti, per l’agente, l’ottenimento di una indennità che deve essere commisurata alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto

Inoltre, in caso di conflitti tra preponente e agente, in ordine alle spettanze dell’agente, l’orientamento della giurisprudenza prevalente esclude che le provvigioni possano essere annoverate tra i diritti indisponibili dell’agente, sicché è oggi ammesso l’accordo tra le parti sulla misura delle provvigioni al di fuori dei limiti di cui all’art. 2113 del c.c.

   

I nuovi contratti di agenzia e la responsabilità dell'agente per l'insolvenza dei clienti

Fino a non molti anni fa era piuttosto frequente la pattuizione “star del credere”, con la quale veniva accollata una certa percentuale del rischio di insolvenza del terzo acquirente a carico dell’agente.

Lo scopo della clausola era chiara ed era quello di stimolare l’agente ad un atteggiamento prudenziale nello svolgimento della propria attività promozionale. Oggi, però, l’articolo 1746 del Codice Civile vieta espressamente il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solamente parziale, per l’inadempimento del terzo. 

   

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