Avvocati esperti in sovraindebimento: tutto quello che ti serve sapere per risolvere la questione del sovraindebimento e a chi rivolgersi

27 Marzo 2024 - Redazione

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Sovraindebitamento: cosa fare e come contattare un avvocato

Quando un soggetto si trova in uno stato di difficoltà economica sorge un problema estremamente rilevante, ovvero, tutelare le pretese del ceto creditorio. In parole povere, è fondamentale evitare sperequazioni di trattamento tra coloro che vantano un credito nei confronti del soggetto debitore.

Il legislatore, infatti, con diverse norme contenute in diversi testi normativi ha cercato di garantire la cosiddetta par condicio creditorum ovvero, la parità di trattamento nei confronti dei creditori, salvo eventuali legittime cause di privilegio, come ad esempio pegno, ipoteca ecc.

Uno strumento che attua in pieno tutto ciò è sicuramente la disciplina in materia di sovraindebitamento, introdotta ufficialmente nell’ordinamento giuridico italiano, con la Legge 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Normativa applicabile non solo nei confronti dei soggetti che sono suscettibili di essere sottoposti a fallimento, o meglio, a liquidazione giudiziale, ma anche a coloro che non lo sono ovvero piccole imprese, consumatori ecc.

Che cosa si intende per sovraindebitamento?

Come anticipato, la prima normativa in Italia che ha definito e disciplinato il fenomeno del sovraindebitamento è sicuramente la Legge numero 3 del 2012, tuttavia, ad oggi, la fonte normativa di riferimento è sicuramente il decreto legislativo 12 gennaio n.14 2019 ovvero, il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovvero, il testo normativo che ha come scopo quello di mandare definitivamente in pensione la Legge Fallimentare.

Il CCI definisce il sovraindebitamento come “Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative (…) e di qualsiasi altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o alle altre procedure di liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per lo stato di crisi o insolvenza”.

In parole povere, si ha sovraindebitamento quando un soggetto, per qualsiasi motivo, si ritrova nella difficile situazione di non poter far fronte ai propri debiti poiché non dispone di un patrimonio non prontamente liquidabile. È considerato comunque sovraindebitato, il soggetto che non sarà in grado di pagare nel breve termine i propri debiti, anche se ancora non insolvente.

Un esempio può chiarire meglio il concetto, attualmente è considerabile sovranidebitato anche l’operaio che, a causa della perdita del lavoro, non sarà in grado, nel breve termine di pagare le rate del mutuo della casa.

Grazie alla procedura di sovraindebitamento anche in Italia è stato possibile parlare di “fresh start”, ovvero, della possibilità, da parte di chi ha contratto molti debiti, di avere diritto ad un nuovo inizio.

Il sovraindebitamento, infatti, ha una finalità ben precisa ovvero permettere, in modo legale, al soggetto debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi liberato dal debito residuo che non può essere pagato. L’effetto connesso a questa particolare procedura quindi è quello esdebitativo, una sorta di sanatoria dai debiti non adempiuti che consente al debitore di inserirsi nuovamente nella vita economica senza vincoli di sorta.

avvocato per procedure sovraindebitamento

Chi può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento?

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza indica i cosiddetti requisiti soggettivi per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento. Più precisamente, possono accedere a questa procedura innanzitutto il consumatore, ovvero, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Sono altresì assoggettabili a questa particolare procedura: tutti i debitori che non sono soggetti, o comunque assoggettabili, alle procedure concorsuali diverse da quella per sovraindebitamento, ovvero le piccole imprese (si tratta di imprese con un fatturato inferiore ad euro 200.000,00 annui, e con un patrimonio inferiore ad euro 300.000,00 e debiti non superiori ad euro 500.000,00, Start up innovative, Enti no profit (come ad esempio Onlus, Associazioni ecc), Professionisti iscritti ad albi e ruoli e, infine, le Aziende agricole di tutte le dimensioni.

Una delle novità importanti introdotte dal Codice della Crisi d’impresa sta nella possibilità di estendere la procedura in questione, anche ai soggetti familiari (art. 66 del CCI). Vengono intesi come “membri della famiglia”: il coniuge, i parenti entro e non oltre il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e, infine, i conviventi di fatto.

Inoltre, è bene precisare che la definizione di consumatore contenuta nel CCI è decisamente più ampia rispetto a quella contenuta nella Legge 3 del 2012 visto che concerne anche i soci illimitatamente responsabili di determinate organizzazioni societarie.

Quali sono i diversi procedimenti e come vi si accede

Per quanto concerne invece i procedimenti volti a comporre la crisi da sovraindebitamento, occorre distinguere tra tre diversi procedimenti ovvero: piano di ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitamento.

In merito al primo procedimento, ovvero il piano di ristrutturazione dei debiti, esso è stato introdotto per i consumatori (e i loro familiari). Questi, se hanno i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, tra cui il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, possono accedere a questo particolare procedimento che prevede la collaborazione attiva dell’OCC ovvero, l’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Questo, infatti, presenta apposita domanda giudiziale presso il giudice competente, in virtù dell’incarico ricevuto dallo stesso debitore. Il Tribunale, sempre se ritiene ammissibile la domanda, ne dispone la pubblicazione direttamente sull’apposito sito web. Parallelamente, l’OCC provvede a notificare a tutti i creditori il piano concordato con il debitore, i quali hanno venti giorni per muovere osservazioni. In fine, il Tribunale, se ritiene idoneo il piano, lo omologa con sentenza, in caso contrario, provvede all’apertura della liquidazione controllata, una sorta di liquidazione giudiziale semplificata.

In fine, esiste il cosiddetto concordato minore, ovvero un procedimento che può essere articolato dai professionisti, imprenditori minori, dagli imprenditori agricoli, dalle start up innovative e, in generale, da tutti coloro che non sono assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale. Anche in questo caso, se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi, svolge un ruolo chiave l’OCC il quale è incaricato dal debitore sovraindebitato di presentare la domanda al Tribunale competente.

Successivamente, il giudice dichiara aperta la procedura e dispone, grazie alla collaborazione dell’OCC, la comunicazione della proposta a tutti i soggetti creditori. Diversamente dal procedimento di ristrutturazione dei debiti, qui i creditori hanno la possibilità di approvare il piano predisposto dal debitore insieme all’OCC. Se non ci sono contestazioni, il Tribunale, valutata la fattibilità del piano stesso, può procedere alla omologazione mediante sentenza.

In quali casi si può accedere alla procedura di sovraindebitamento

Oltre ai requisiti soggettivi sopra esposti, esistono anche dei criteri cosiddetti “oggettivi” per poter articolare, in concreto, la procedura per risolvere la crisi da sovraindebitamento. Più precisamente, è necessario che il debitore si trovi in una situazione di perdurante squilibrio economico. Questo significa che non è sufficiente il semplice indebitarsi con diversi soggetti, occorre un quid pluris per poter accedere alla procedura. In parole povere, è necessario che ci sia una grave sproporzione tra le risorse disponibili e gli impegni assunti con i terzi.

Ad esempio, tale condizione si verifica quando il debitore arriva ad avere tanti debiti (rilevanti) scaduti, magari anche da molto tempo, senza avere a disposizione gli strumenti economici per estinguerli. In sostanza, occorre che vi sia un sostanziale disallineamento dei flussi di cassa che rende praticamente impossibile (o eccessivamente gravoso) per il debitore adempiere ai propri obblighi. Infine, questo per quanto concerne i consumatori, è fondamentale che questi non abbiano assunto obblighi per svolgere professionalmente un’attività economica o comunque professionale.

Legge salva suicidi 3/2012: la legge sul sovraindebitamento

Come anticipato, il primo testo normativo che nel nostro ordinamento giuridico ha disciplinato il fenomeno del sovraindebitamento dei debitori è stata la Legge salva suicidi ovvero la n. 3 del 2012. L’importanza di questa legge è desumibile dal nome che, svariati giornalisti, le hanno assegnato.

Il motivo?

Con il passare degli anni è riuscita a salvare moltissimi da gesti estremi e sconsiderati. Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore, sulla scorta della normativa europea, ha inciso notevolmente sugli istituti disciplinati sulla legge salva suicidi ed oggi rappresenta la fonte normativa di riferimento, specie per il sovraindebitamento.

Gli obiettivi di sottofondo del CCI sono essenzialmente i seguenti: anticipare il rilevamento di crisi e insolvenze mediante appositi indicatori, limitare la gravità della crisi aziendale e, infine, semplificare le procedure previste ed introdotte dalla Legge 3/2012.

La nuova disciplina, la quale entrerà in vigore a breve ovvero il 1° settembre a causa del ritardo dovuto all’emergenza pandemica da Covid-19, è riuscita non solo a ridurre i tempi necessari per concludere le procedure concorsuali ma anche a ridurne i costi. Ovviamente è necessario attendere l’entrata in vigora del testo per poter capire, in concreto, quali saranno i suoi effetti.

Cos'è l'Organo di Composizione della Crisi e chi è il gestore della crisi?

L’organo centrale nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è sicuramente l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un ente terzo ed imparziale al quale i debitori con i requisiti previsti dalla legge, possono rivolgersi al fine di soddisfare, nel miglior modo possibile, le richieste del ceto creditorio.

L’OCC, in altri termini, è legittimato a ricevere le domande di avvio del procedimento e, ove ne sussistono i presupposti, provvede a nominare un professionista che ha come compito quello di gestire la crisi. Quest’ultimo è un professionista che ha determinati requisiti, individuato e nominato dall’OCC per dare supporto e per gestire al meglio lo stato di crisi in stretto contatto con il debitore e i creditori.

È bene precisare che rivolgersi ad un OCC non è gratuito, in genere, occorre versare un contributo pari a 200 euro. Inoltre, il compenso finale dell’OCC (indicato normalmente nel preventivo) viene calcolato applicando l’apposito tariffario.

Crisi da sovraindebitamento equitalia

La crisi da sovraindebitamento può essere risolta anche mediante la procedura di esdebitazione Equitalia. A permetterlo è stata direttamente la Legge cosiddetta “Salva suicidi” la quale da la possibilità ai privati gravati da debiti di porre rimedio a tale situazione di crisi adempiendo alle richieste dei creditori, seppur in maniera ridotta. L’esazione dei debiti, infatti, viene affidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate – riscossione (ormai ex Equitalia).

La legge prevede altresì i requisiti minimi essenziali per poter risanare i debiti, ovvero, essere uno dei soggetti ammessi all’esdebitazione Equitalia (consumatori, professionisti, piccoli commercianti, enti no profit, imprenditori agricoli, start up), tuttavia, questo non è l’unico requisito. È necessario, infatti, che il debitore si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra gli impegni assunti e il patrimonio prontamente liquidabile e infine, deve essere un soggetto “meritevole”.

Anche in questo caso, la procedura di esdebitazione può essere conclusa seguendo tre diverse procedure:

  • Liquidazione del patrimonio;
  • Piano del consumatore;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti. 

In tutte e tre le procedure, è bene ribadirlo, il debitore necessita dell’assistenza dell’OCC iscritto presso l’apposito registro conservato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.

Che cosa si intende per "meritevolezza sovraindebitamento"

Sia nella Legge n. 3/2012 sia nel nuovissimo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, si fa riferimento più volte alla figura del debitore meritevole. Anzi, la sua meritevolezza è una vera e propria conditio sine qua non per ottenere il cosiddetto effetto esdebitativo, ovvero, di liberazione dai debiti. Ma cosa significa, debitore meritevole? Si tratta, in parole povere, di un soggetto che ha assunto i debiti con diligenza e che, a causa di eventi imprevisti e comunque a lui non imputabili, non è riuscito a farvi fronte.

Ad esempio, non è certamente possibile considerare come “meritevole” il debitore che ha assunto i debiti con dolo o con colpa grave, ovvero, ha contratto più debiti sapendo che, a causa della sua situazione patrimoniale, mai avrebbe potuto adempierli. Lo scopo della normativa, quindi, sulla scorta degli orientamenti sovranazionali, è quello di tutelare l’imprenditore onesto, ovvero, colui che si ritrova in una situazione difficile non per colpa sua.

Avvocati per sovraindebitamento: come possono aiutarti

Se hai difficoltà ad adempiere ai tuoi debiti è consigliabile rivolgersi immediatamente ad un avvocato per sovraindebitamento a cui chiedere tutte le informazioni necessarie, come ad esempio, sfruttare l’effetto esdebitativo previsto dalla legge. Se hai intenzione di chiedere una consulenza ad un professionista esperto, Quotalo.it è la piattaforma che fa per te. Grazie ad essa, infatti, puoi metterti in contatto con diversi esperti del settore con cui concordare come procedere al meglio.

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